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DECRETO-LEGGE 21 novembre 2000, n. 335

Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-11-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 3 (in G.U. 20/01/2001, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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Testo in vigore dal: 22-11-2000
al: 20-1-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
  Considerata  la  grave situazione sanitaria determinatasi a seguito
dell'evidenza   in   alcuni   Stati  europei  di  ulteriori  casi  di
encefalopatia spongiforme bovina;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di adottare un
programma di prevenzione totale a tutela della salute pubblica contro
l'agente   patogeno   responsabile  della  encefalopatia  spongiforme
bovina, sia mediante il potenziamento delle attivita' di sorveglianza
e  di  tracciabilita' dei bovini vivi sia attraverso l'utilizzo di un
test  rapido  atto a evidenziare l'eventuale presenza di detto agente
negli animali destinati alla macellazione;
  Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' ed urgenza, nel quadro
degli  obiettivi  predetti,  di  potenziare  l'attivita' di controllo
svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 novembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  della  sanita'  e  delle politiche agricole e forestali, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire
nelle  situazioni  di  emergenza  correlate  a  malattie  infettive e
diffusive  degli  animali,  il Ministero della sanita' intensifica la
sorveglianza  epidemiologica,  in particolare il sistema di controlli
per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso:
    a)  un  programma  di  prevenzione  totale contro l'encefalopatia
spongiforme  bovina,  mediante  sottoposizione  al  test  di diagnosi
rapida  per  la  malattia,  a  regime,  di tutti i bovini, bufalini e
bisonti macellati in eta' superiore ai ventiquattro mesi;
    b)  il  potenziamento della sorveglianza epidemiologica, mediante
l'adozione  di  specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti,
attivita'  e  apporti finanziari per i centri di referenza nazionali,
per  gli  istituti  zooprofilattici  sperimentali  e  per  i posti di
ispezione frontaliera;
    c)  il  rafforzamento  dei  controlli  nella movimentazione degli
animali  attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e
registrazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e
ai regolamenti comunitari in materia.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  lire  100  miliardi  annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede
mediante  riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
triennale  2000-2002,  sull'UPB  7.1.3.3  -  Fondo  speciale di parte
corrente  -  dello  stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente  utilizzando  le proiezioni dell'accantonamento relativo
al Ministero della sanita'.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.