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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1 settembre 2000, n. 318

Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
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Testo in vigore dal: 15-8-2012
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265; 
  Visti gli articoli 26, 26-bis e 28 della legge 8  giugno  1990,  n.
142, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Ritenuta la necessita' di disciplinare i criteri  di  utilizzo  dei
contributi erariali disponibili per il finanziamento delle  procedure
di unione e fusione di comuni; 
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni; 
  Visto l'articolo 1, comma  2,  lettera  e),  del  decreto-legge  25
novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5; 
  Visto l'articolo 1, comma 164, lettera d), della legge 23  dicembre
1996, n. 662; 
  Visto l'articolo 31, comma 12, della legge  23  dicembre  1998,  n.
448; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il parere espresso dalla  Sezione  consultiva  per  gli  atti
normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 luglio 2000; 
  Vista la comunicazione effettuata al Presidente del  Consiglio  dei
Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
               Ripartizione dei contributi complessivi 
 
  1. La ripartizione dei contributi spettanti ai comuni derivanti  da
procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunita' montane
svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali e'  disciplinata
dalle disposizioni del presente decreto. 
  2. Ai comuni derivanti da procedure  di  fusione,  alle  unioni  di
comuni ed alle comunita' montane svolgenti l'esercizio  associato  di
funzioni comunali spettano rispettivamente il 15, il 60 ed il 25  per
cento del totale dei fondi erariali annualmente a cio'  destinati  in
base alle disposizioni di legge vigenti. 
  3.  Le  risorse  annualmente  non   utilizzate   risultanti   dalla
partizione di cui al comma 1 possono essere utilizzate  nel  caso  di
insufficienza dei  fondi  per  l'una  o  l'altra  delle  destinazioni
previste. 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 20, comma  4)  che  "A
decorrere  dall'anno  2013   sono   conseguentemente   soppresse   le
disposizioni del regolamento concernente i  criteri  di  riparto  dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di  fusione
tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali,  approvato
con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000  n.  318,
incompatibili con le disposizioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3  del
presente articolo".