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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 19 giugno 2000, n. 303

Regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
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Testo in vigore dal:  11-11-2000 al: 25-3-2021
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IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 6 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997);
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, emanato in attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai
controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su
prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;
attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche;
Vista la direttiva 96/93/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e prodotti di origine animale;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali";
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 6 dicembre 1999:
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota n. l00.l/2187-G/3354 del 7 giugno 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La certificazione prevista dalla normativa comunitaria veterinaria di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, deve essere rilasciata da un veterinario ufficiale o da un veterinario libero professionista autorizzato dall'autorità competente, nel caso in cui i provvedimenti di attuazione delle direttive di cui agli allegati al predetto decreto legislativo n. 28 del 1993 prevedono tale facoltà.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. l0, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 24 aprile 1998, n. 128:
"Art. 6 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa). - 1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4, dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- L'argomento del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, è riportato nelle premesse.