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DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2000, n. 291

Proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare.

note: Entrata in vigore del Decreto: 20/10/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 dicembre 2000, n. 372 (in G.U. 15/12/2000, n.292).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2000)
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Testo in vigore dal: 16-12-2000
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 3 agosto 1998, n. 302, ed in particolare l'articolo
1 che, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile,
ha introdotto, per il creditore che richieda la vendita dell'immobile
pignorato,  l'obbligo  del  deposito  della documentazione necessaria
alla  vendita  nel  termine  di sessanta giorni, a pena di estinzione
della procedura esecutiva;
  Visto  l'articolo  13-bis  della  citata  legge  n.  302  del 1998,
aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399,
che   ha  introdotto  una  disciplina  transitoria  relativamente  ai
procedimenti  per  i  quali  l'istanza  di vendita risultava proposta
anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge;
  Visto  l'articolo  1  del  decreto-legge  17  marzo  1999,  n.  64,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 maggio 1999, n. 134,
che ha riformulato l'articolo 13-bis della legge n. 302 del 1998;
  Visto  l'articolo  1  del  decreto-legge  17 dicembre 1999, n. 480,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25,
che ha nuovamente riformulato lo stesso articolo 13-bis;
  Considerato  che  i  termini stabiliti nelle citate disposizioni si
sono  rilevati  inadeguati  in  relazione  alle obiettive difficolta'
riscontrate  nell'acquisizione della documentazione presso gli uffici
competenti  e  che,  per  effetto  di tale difficolta', si profila il
concreto  pericolo  che  molte  procedure  esecutive siano dichiarate
estinte con la relativa cancellazione del pignoramento;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni dirette alla proroga dei termini sopra indicati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;
                              E m a n a
il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  ((  1.  L'articolo  13-bis  della legge 3 agosto 1998, n. 302, come
sostituito  dall'articolo  1  del  decreto-legge 17 dicembre 1999, n.
480,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n.
25, e' sostituito dal seguente:
"Art.  13-bis  (Norma  transitoria) - 1. Il termine per l'allegazione
della  documentazione  prescritta  dall'articolo  567  del  codice di
procedura  civile,  come  modificato  dall'articolo  1 della presente
legge, scade il 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle
quali  l'istanza  di  vendita  risulta  depositata entro il 30 aprile
2001.
2.   Gli   uffici   pubblici   ed  i  notai  che  non  rilasciano  la
documentazione  di  cui  al  comma  1,  sono tenuti, trascorsi trenta
giorni   dalla   richiesta,   ad   attestare  per  iscritto  mediante
dichiarazione   rilasciata   al  richiedente  i  motivi  del  mancato
rilascio. Il giudice, su istanza di parte anteriore alla scadenza del
termine  di  cui  al  comma  1,  se  accerta  l'impossibilita' per il
creditore  di  osservare tale termine per fatto a lui non imputabile,
proroga  lo stesso termine per il tempo strettamente necessario e per
una  sola volta. Il giudice puo' impartire le necessarie disposizioni
affinche'  siano  rimosse  le  cause  impeditive  al  rilascio  della
documentazione." ))