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DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2000, n. 291

Proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare.

note: Entrata in vigore del Decreto: 20/10/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 dicembre 2000, n. 372 (in G.U. 15/12/2000, n.292).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2000)
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Testo in vigore dal:  20-10-2000 al: 15-12-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 302, ed in particolare l'articolo 1 che, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile, ha introdotto, per il creditore che richieda la vendita dell'immobile pignorato, l'obbligo del deposito della documentazione necessaria alla vendita nel termine di sessanta giorni, a pena di estinzione della procedura esecutiva;
Visto l'articolo 13-bis della citata legge n. 302 del 1998, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, che ha introdotto una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti per i quali l'istanza di vendita risultava proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, che ha nuovamente riformulato lo stesso articolo 13-bis;
Considerato che i termini stabiliti nelle citate disposizioni si sono rilevati inadeguati in relazione alle obiettive difficoltà riscontrate nell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti e che, per effetto di tale difficoltà, si profila il concreto pericolo che molte procedure esecutive siano dichiarate estinte con la relativa cancellazione del pignoramento;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga dei termini sopra indicati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, è sostituito dal seguente:
"Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita sia stata depositata entro il 31 dicembre 1999, il 21 dicembre 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1o gennaio ed il 21 ottobre 2000 ed il 21 dicembre 2002 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 22 ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2001.".