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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 258

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-10-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  152,  recante
disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente  il  trattamento  delle  acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa  alla  protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai  nitrati  provenienti  da
fonti agricole: 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento   degli   obblighi   derivanti   dalla   partecipazione
dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria  1995-1997)  ed
in particolare l'articolo 1, comma 4; 
  Vista la legge 5 gennaio  1994,  n.  36,  e  successive  modifiche,
concernente disposizioni in materia di risorse idriche; 
  Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  e  successive
modifiche, concernente l'attuazione delle  direttive  91/156/CEE  sui
rifiuti,  91/689/CEE  sui  rifiuti  pericolosi   e   94/62/CE   sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236; 
  Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 maggio 2000; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 4 agosto 2000; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con  i  Ministri  della  sanita',
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del commercio con
l'estero, delle politiche agricole e forestali, dei lavori  pubblici,
dei trasporti e della navigazione, delle  finanze,  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, per gli affari  regionali,
della giustizia, degli affari esteri e per la funzione pubblica; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) "acque  reflue
industriali : qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici  od
installazioni  in  cui  si  svolgono  attivita'  commerciali   o   di
produzione di beni, diverse dalle acque  reflue  domestiche  e  dalle
acque meteoriche di dilavamento;"; 
    b) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) "acque  reflue
urbane : acque reflue domestiche  o  il  miscuglio  di  acque  reflue
domestiche,  di  acque  reflue  industriali  ovvero   meteoriche   di
dilavamento  convogliate  in  reti  fognarie,   anche   separate,   e
provenienti da agglomerato;"; 
    c) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m) "agglomerato :
area in cui  la  popolazione  ovvero  le  attivita'  economiche  sono
sufficientemente concentrate cosi'  da  rendere  possibile,  e  cioe'
tecnicamente ed economicamente  realizzabile  anche  in  rapporto  ai
benefici ambientali conseguibili, la  raccolta  e  il  convogliamento
delle acque reflue urbane verso un sistema di  trattamento  di  acque
reflue urbane o verso un punto di scarico finale;"; 
    d)  dopo  la  lettera  n)  e'  inserita  la   seguente:   "n-bis)
"utilizzazione agronomica : la gestione di effluenti di  allevamento,
di acque di  vegetazione  residuate  dalla  lavorazione  delle  olive
ovvero di acque reflue provenienti  da  aziende  agricole  e  piccole
aziende agroalimentari, dalla  loro  produzione  all'applicazione  al
terreno di  cui  alla  lettera  n),  finalizzata  all'utilizzo  delle
sostanze nutritive ed ammendanti nei  medesimi  contenute  ovvero  al
loro utilizzo irriguo o fertirriguo;"; 
    e) dopo la lettera o) e' inserita la seguente:  "o-bis)  "gestore
del servizio  idrico  integrato  :  il  soggetto  che  in  base  alla
convenzione di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
gestisce i servizi idrici  integrati  e,  soltanto  fino  alla  piena
operativita' del servizio idrico integrato, il gestore esistente  del
servizio pubblico;"; 
    f)  dopo  la  lettera  aa)  e'  inserita  la  seguente:  "aa-bis)
"fognature separate : la rete fognaria costituita  da  due  condotte,
una che canalizza le sole acque  meteoriche  di  dilavamento  e  puo'
essere dotata di dispositivi per la raccolta e la  separazione  delle
acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre  acque  reflue
unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;"; 
    g)  dopo  la  lettera  cc)  e'  inserita  la  seguente:  "cc-bis)
"scarichi esistenti : gli scarichi di acque reflue  urbane  che  alla
data del 13 giugno 1999  sono  in  esercizio  e  conformi  al  regime
autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento  di  acque
reflue  urbane  per  i  quali  alla  stessa  data  siano  gia'  state
completate tutte  le  procedure  relative  alle  gare  di  appalto  e
all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche  che
alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi  al  regime
autorizzativo previgente; gli scarichi di  acque  reflue  industriali
che  alla  data  del  13  giugno  1999  sono  in  esercizio  e   gia'
autorizzati;". 
    

          Avvertenza:
          Nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale -
          serie  generale  -  del  20 ottobre 2000 si procedera' alla
          ripubblicazione  del testo del presente decreto legislativo
          corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, commi
          2   e   3,   del   testo  unico  delle  disposizioni  sulla
          promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della   Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985, n. 1092,
          nonche'  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di
          esecuzione  del  testo  unico,  approvato  con  decreto del
          Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.