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DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2000, n. 254

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari.

note: Entrata in vigore del Decreto: 27/9/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2000)
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Testo in vigore dal: 27-9-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, come
modificato  ed  integrato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
recante  disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e
federalismo  fiscale,  in  base al quale, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  del decreto legislativo attuativo della legge n.
419,  del  1998  e  nel  rispetto delle procedure, dei principi e dei
criteri   direttivi  da  essa  stabiliti,  con  uno  o  piu'  decreti
legislativi possono emanarsi disposizioni correttive ed integrative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 21 giugno 2000;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Visto  il  parere  della  conferenza  unificata  di  cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito  il  parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita',  di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione   economica,   delle   finanze,
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la
funzione pubblica, per gli affari regionali e della difesa;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
           Strutture per l'attivita' libero-professionale
  1.  Nel  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  dopo l'articolo 15-undecies, sono aggiunti i seguenti
articoli:
  "Art. 15-duodecies (Strutture per l'attivita' liberoprofessionale).
-  1.  Le  regioni  provvedono,  entro  il  31  dicembre  2000,  alla
definizione  di  un programma di realizzazione di strutture sanitarie
per l'attivita' libero-professionale intramuraria.
  2.   Il   Ministro   della  sanita',  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-Regioni,  determina,  nel  limite  complessivo  di  lire  1.800
miliardi,   l'ammontare  dei  fondi  di  cui  all'articolo  20  della
richiamata legge n. 67 del 1988, utilizzabili in ciascuna regione per
gli interventi di cui al comma 1.
  3.  Fermo restando l'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre
1998,  n.  448,  in  caso  di  ritardo  ingiustificato  rispetto agli
adempimenti  fissati  dalle  regioni per la realizzazione delle nuove
strutture  e  la  acquisizione  delle  nuove attrezzature e di quanto
necessario  al  loro  funzionamento,  la  regione vi provvede tramite
commissari ad acta".
  "Art.  15-terdecies  (Denominazioni).  -  1.  I dirigenti del ruolo
sanitario  assumono,  ferme  le disposizioni di cui all'articolo 15 e
seguenti  del  decreto  legislativo  n.  502  del  1992  e successive
modificazioni,  nonche'  le  disposizioni  dei  contratti  collettivi
nazionali  di  lavoro,  le  seguenti denominazioni, in relazione alla
categoria  professionale di appartenenza, all'attivita' svolta e alla
struttura di appartenenza:
    a) responsabile di struttura complessa: Direttore;
    b) dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile".
  "Art.     15-quattordecies     (Osservatorio     per    l'attivita'
libero-professionale).  -  1. Con decreto del Ministro della sanita',
da  adottarsi  entro  il  10 ottobre 2000, d'intesa con la conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-quater, e'
organizzato  presso  il  Ministero  della  sanita' l'Osservatorio per
l'attivita'  libero  professionale con il compito di acquisire per il
tramite  delle  regioni  gli elementi di valutazione ed elaborare, in
collaborazione  con le regioni, proposte per la predisposizione della
relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su:
    a)   la   riduzione   delle   liste   di   attesa   in  relazione
all'attivazione dell'attivita' libero professionale;
    b)   le  disposizioni  regionali,  contrattuali  e  aziendali  di
attuazione  degli  istituti  normativi concernenti l'attivita' libero
professionale intramuraria;
    c)  lo  stato  di  attivazione  e realizzazione delle strutture e
degli    spazi    destinati    all'attivita'   libero   professionale
intramuraria;
    d)  il  rapporto  fra  attivita' istituzionale e attivita' libero
professionale;
    e)  l'ammontare  dei proventi per attivita' libero professionale,
della partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda;
    f)  le  iniziative  ed  i  correttivi  necessari per eliminare le
disfunzioni  ed  assicurare  il  corretto  equilibrio  fra  attivita'
istituzionale e libero professionale".
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note al titolo:
              Per l'argomento del decreto legislativo 19 giugno 1999,
          n. 229, vedasi nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
              "Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.".
              - L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              -  Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:
              "Art.   14   (Decreti   legislativi)  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con  la denominazione di "decreto legislativo e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".
              -  La  legge 30 novembre 1998, n. 419, concerne "Delega
          al  Governo per la razionalizzazione del servizio sanitario
          nazionale  e per l'adozione di un testo unico in materia di
          organizzazione   e  funzionamento  del  servizio  sanitario
          nazionale.  Modifiche  al  decreto  legislativo 30 dicembre
          1992, n. 502".
              -  Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 502,
          concerne "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
          norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              -  Il  decreto  legislativo  19 giugno  1999,  n.  229,
          concerne  "Norme  per  la  razionalizzazione  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  a  norma  dell'art.  1  della  legge
          30 novembre 1998, n. 419".
              - Il testo dell'art. 10, comma 2, della legge 13 maggio
          1999,  n.  133  (Disposizioni  in  materia di perequazione,
          razionalizzazione e federalismo fiscale), e' il seguente:
              "2.  L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri
          aggiuntivi  per il bilancio dello Stato e per i bilanci del
          complesso  delle  regioni  a statuto ordinario, deve essere
          coordinata  con  gli obiettivi di finanza pubblica relativi
          al   patto   di   stabilita'  interno  di  cui  alla  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  e  deve essere coerente con i
          princi'pi   e   i  criteri  direttivi  di  cui  alla  legge
          30 novembre  1998,  n. 419. Anche al fine del coordinamento
          con  i  predetti  obiettivi,  princi'pi e criteri, entro un
          anno   dalla   data   di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e
          nel  rispetto  delle  procedure,  dei  princi'pi  e criteri
          direttivi  stabiliti  dalla medesima legge n. 419 del 1998,
          con  uno  o piu' decreti legislativi possono essere emanate
          disposizioni correttive e integrative".
              -  Il  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,
          concerne  "Definizione  ed  ampliamento  delle attribuzioni
          della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".

          Note all'art. 1:
              -   L'art.   20,  della  legge  11 marzo  1988,  n.  67
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  - legge finanziaria 1988), e' il
          seguente:
              "Art.  20  -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma   pluriennale   di   interventi   in  materia  di
          ristrutturazione  edilizia  e di ammodernamento tecnologico
          del  patrimonio  sanitario  pubblico  e di realizzazione di
          residenze  per  anziani  e soggetti non autosufficienti per
          l'importo    complessivo    di   L. 30.000   miliardi.   Al
          finanziamento   degli   interventi   si  provvede  mediante
          operazioni  di  mutuo che le regioni e le province autonome
          di  Trento  e  Bolzano  sono autorizzate ad effettuare, nel
          limite  del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
          dal  progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con il Ministro della
          sanita'.
              2.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito il Consiglio
          sanitario  nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
          da  tecnici  di  economia  sanitaria, edilizia e tecnologia
          ospedaliera  e  di  funzioni medico-sanitarie, da istituire
          con  proprio  decreto, definisce con altro proprio decreto,
          entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  i  criteri generali per la programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima:
                a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
          di  garantire  una idonea capacita' di posti letto anche in
          quelle  regioni  del Mezzogiorno dove le strutture non sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero;
                b)  sostituzione  del  20 per cento dei posti letto a
          piu' elevato degrado strutturale;
                c)  ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
          che    presentano    carenze   strutturali   e   funzionali
          suscettibili  di  integrale recupero con adeguate misure di
          riadattamento;
                d)  conservazione  in  efficienza del restante 50 per
          cento  dei  posti  letto,  la cui funzionalita' e' ritenuta
          sufficiente;
                e)    completamento    della    rete    dei   presidi
          poliambulatoriali  extraospedalieri  ed  ospedalieri diurni
          con  contemporaneo  intervento  su  quelli  ubicati in sede
          ospedaliera  secondo  le specificazioni di cui alle lettere
          a), b), c);
                f)   realizzazione  di  140.000  posti  in  strutture
          residenziali,  per anziani che non possono essere assistiti
          a  domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
          richiedono   trattamenti   continui.   Tali  strutture,  di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i  servizi
          sanitari  e  sociali  di  distretto  e  con  istituzioni di
          ricovero  e  cura in grado di provvedere al riequilibrio di
          condizioni  deteriorate.  Dette  strutture,  sulla  base di
          standards   dimensionali,  possono  essere  ricavate  anche
          presso  aree  e  spazi  resi disponibili dalla riduzione di
          posti-letto ospedalieri;
                g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
          delle strutture sanitarie;
                h)   potenziamento   delle  strutture  preposte  alla
          prevenzione  con  particolare  riferimento ai laboratori di
          igiene   e   profilassi   e   ai   presidi  multizonali  di
          prevenzione,  agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
                i)  conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi,
          il   cui  utilizzo  e'  stabilito  da  ciascuna  regione  o
          provincia autonoma con propria determinazione.
              3.  Il  secondo  decreto  di  cui  al comma 2 definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'agenzia    per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'    nell'ambito    dell'edilizia   universitaria
          ospedaliera  e  da altre pubbliche amministrazioni, anche a
          valere  sulle  risorse del fondo investimenti e occupazione
          (FIO).
              4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e
          Bolzano    predispongono,    entro   quattro   mesi   dalla
          pubblicazione  del  decreto di cui al comma 3, il programma
          degli  interventi  di  cui chiedono il finanziamento con la
          specificazione  dei  progetti da realizzare. Sulla base dei
          programmi   regionali  o  provinciali,  il  Ministro  della
          sanita'   predispone   il  programma  nazionale  che  viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE.
              5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
          il  CIPE  determina  le  quote di mutuo che le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
          nei  diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
          dei  termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990  il  limite  massimo  complessivo dei mutui resta
          determinato  in  L. 10.000 miliardi, in ragione di L. 3.000
          miliardi  per  l'anno 1988 e L. 3.500 miliardi per ciascuno
          degli  anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni e province
          autonome  di  Trento e di Bolzano presentano in successione
          temporale    i    progetti    suscettibili   di   immediata
          realizzazione.  I  progetti  sono  sottoposti  al vaglio di
          conformita'   del   Ministero  della  sanita',  per  quanto
          concerne  gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
          programma   nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE  che
          decide,   sentito   il   nucleo   di  valutazione  per  gli
          investimenti pubblici.
              5-bis.  Dalla  data  del  30 novembre  1993, i progetti
          attuativi  del  programma  di  cui  al comma 5, con la sola
          esclusione  di  quelli  gia' approvati dal CIPE e di quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati  dagli  enti  di cui all'art. 4, comma 15, della
          legge   30 dicembre   1991,  n.  412,  sono  approvati  dai
          competenti  organi  regionali,  i  quali  accertano  che la
          progettazione   esecutiva,   ivi   compresa   quella  delle
          universita'  degli studi con policlinici a gestione diretta
          nonche'  degli  istituti  di  ricovero  e  cura a carattere
          scientifico  di  loro competenza territoriale, sia completa
          di  tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari   per  l'esecuzione  dell'opera;  essi  accertano
          altresi'  la  conformita' dei progetti esecutivi agli studi
          di  fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della sanita'.
          Inoltre,  al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
          i  competenti  organi  regionali verificano la coerenza con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome  e  gli  enti  di  cui all'art. 4, comma 15, della
          legge  30 dicembre  1991,  n.  412,  presentano al CIPE, in
          successione  temporale,  istanza  per  il finanziamento dei
          progetti,  corredata  dai provvedimenti della loro avvenuta
          approvazione,  da  un programma temporale di realizzazione,
          dalla  dichiarazione  che  essi  sono  redatti nel rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili  e  sulla capacita' di offerta necessaria e che
          sono  dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
          funzionali dello stesso.
              6.  L'onere  di  ammortamento  dei  mutui  e' assunto a
          carico  del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
          di  previsione  del  Ministero del tesoro, in ragione di L.
          330  miliardi  per  l'anno  1989  e  di L. 715 miliardi per
          l'anno 1990.
              7.  Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
          dal   servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per  il
          personale  laureato  che  partecipi  a  concorsi  del ruolo
          sanitario,  a  trentotto anni, per un periodo di tre anni a
          decorrere dal 1o gennaio 1988".
              - L'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
          sviluppo), e' il seguente:
              "11.  E'  confermato,  per il personale della dirigenza
          del  ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della
          libera  professione  extramuraria, il divieto di esercizio,
          sotto    qualsiasi    forma,   della   libera   professione
          intramuraria.  L'inosservanza del divieto di cui al periodo
          precedente  o  la mancata assunzione da parte del direttore
          generale,  in  conformita' alle disposizioni richiamate nel
          periodo successivo, di tutte le iniziative ivi previste per
          consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario
          che   abbia   manifestato  la  relativa  opzione  il  pieno
          esercizio    della    libera    professione   intramuraria,
          costituiscono causa impeditiva per il rinnovo dell'incarico
          e,  nei  casi  piu'  gravi, motivazione per la decisione di
          revoca  dell'incarico di direttore generale. In particolare
          il  direttore  generale, fino alla realizzazione di proprie
          idonee   strutture   e   spazi   distinti  per  l'esercizio
          dell'attivita'  libero professionale intramuraria in regime
          di  ricovero  ed  ambulatoriale,  e'  tenuto ad assumere le
          specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi
          sostitutivi   in   strutture  non  accreditate  nonche'  ad
          autorizzare  l'utilizzazione di studi professionali privati
          e   altresi'   ad  attivare  misure  atte  a  garantire  la
          progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attivita'
          istituzionali,  sulla base di quanto previsto da un atto di
          indirizzo  e  coordinamento  a  tal  fine  adottato,  entro
          novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente  legge,  ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59. Fino all'emanazione dell'atto di indirizzo e
          coordinamento  si  applicano  le  linee  guida adottate dal
          Ministro  della sanita', ai sensi dell'art. 1, comma 7, del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni,  con  decreto del 31 luglio 1997, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997".
              -  Per  l'art.  15,  del  citato decreto legislativo n.
          502/1992,  e  successive  modificazioni,  vedasi nelle note
          all'art. 8.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 15-bis del D.Lgs. n.
          502/1992:
              "Art.  15-bis  (Funzioni  dei dirigenti responsabili di
          struttura).  - 1. L'atto aziendale di cui all'art. 3, comma
          1-bis,     disciplina     l'attribuzione    al    direttore
          amministrativo,   al   direttore   sanitario,   nonche'  ai
          direttori  di  presidio, di distretto, di dipartimento e ai
          dirigenti responsabili di struttura, dei compiti, comprese,
          per  i  dirigenti  di strutture complesse, le decisioni che
          impegnano l'azienda verso l'esterno, per l'attuazione degli
          obiettivi  definiti  nel  piano programmatico e finanziario
          aziendale.
              2.  La  direzione  delle  strutture  e  degli uffici e'
          affidata  ai  dirigenti  secondo  i  criteri e le modalita'
          stabiliti nell'atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la
          dirigenza  sanitaria,  delle  disposizioni  di cui all'art.
          15-ter. Il rapporto dei dirigenti e' esclusivo, fatto salvo
          quanto   previsto  in  via  transitoria  per  la  dirigenza
          sanitaria dall'art. 15-sexies.
              3. Sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito
          per  la  dirigenza sanitaria. In conseguenza della maggiore
          disponibilita'  di  ore di servizio sono resi indisponibili
          in  organico  un  numero  di  posti  della dirigenza per il
          corrispondente  monte ore. I contratti collettivi nazionali
          di lavoro disciplinano le modalita' di regolarizzazione dei
          rapporti soppressi".
              -  Per  gli  articoli 15-ter e 15-quater, si veda nelle
          note all'art.8.
              -  Per  l'art. 15-quinquies, vedasi nelle note all'art.
          4.
              - Si riporta il testo dell'art. 15-sexies del D.Lgs. n.
          502/1992:
              "Art. 15-sexies (Caratteristiche del rapporto di lavoro
          dei    dirigenti    sanitari    che    svolgono   attivita'
          libero-professionale  extramuraria).  -  1.  Il rapporto di
          lavoro  dei  dirigenti  sanitari in servizio al 31 dicembre
          1998  i  quali, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge
          23 dicembre  1996,  n. 662, abbiano comunicato al direttore
          generale l'opzione per l'esercizio della libera professione
          extramuraria  e  che  non intendano revocare detta opzione,
          comporta  la totale disponibilita' nell'ambito dell'impegno
          di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati
          e   lo   svolgimento   delle   attivita'  professionali  di
          competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie
          delle attivita' e delle prestazioni che i singoli dirigenti
          sono tenuti ad assicurare, nonche' le sedi operative in cui
          le stesse devono essere effettuate".
              - Per l'art. 15-septies, vedasi nelle note all'art. 2.
              -   Si   riporta  il  testo  degli  articoli  15-oties,
          15-nonies, 15-decies e 15-undecies, del D.lgs. n. 502/1992:
              "Art. 15-octies (Contratti per l'attuazione di progetti
          finalizzati).   -   1.   Per   l'attuazione   di   progetti
          finalizzati,  non  sostitutivi dell'attivita' ordinaria, le
          aziende  unita'  sanitarie  locali e le aziende ospedaliere
          possono,  nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma
          34-bis  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, a tal fine
          disponibili,  assumere  con  contratti di diritto privato a
          tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea
          ovvero  di  diploma  universitario,  di  diploma  di scuola
          secondaria  di  secondo  grado  o di titolo di abilitazione
          professionale  nonche'  di abilitazione all'esercizio della
          professione, ove prevista".
              "Art.   15-nonies   (Limite  massimo  di  eta'  per  il
          personale  della  dirigenza  medica e per la cessazione dei
          rapporti convenzionali). - 1. Il limite massimo di eta' per
          il  collocamento a riposo dei dirigenti medici del servizio
          sanitario   nazionale,   ivi  compresi  i  responsabili  di
          struttura   complessa,   e'  stabilito  al  compimento  del
          sessantacinquesimo anno di eta', fatta salva l'applicazione
          dell'art.  16  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          503.  E'  abrogata  la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto
          salvo  il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali
          hanno gia' ottenuto il beneficio.
              2.  Il  personale  medico universitario di cui all'art.
          102  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980,  n.  382,  cessa  dallo  svolgimento  delle ordinarie
          attivita' assistenziali di cui all'art. 6, comma 1, nonche'
          dalla   direzione   delle   strutture   assistenziali,   al
          raggiungimento  del limite massimo di eta' di sessantasette
          anni.  Il  personale  gia' in servizio cessa dalle predette
          attivita'  e  direzione al compimento dell'eta' di settanta
          anni  se  alla  data  del  31 dicembre  1999 avra' compiuto
          sessantasei  anni  e  all'eta'  di sessantotto anni se alla
          predetta  data  avra'  compiuto sessanta anni. I protocolli
          d'intesa  tra  le  regioni  e  le universita' e gli accordi
          attuativi  dei  medesimi, stipulati tra le universita' e le
          aziende   sanitarie   ai   sensi   dell'art.  6,  comma  1,
          disciplinano  le  modalita'  e i limiti per l'utilizzazione
          del   suddetto   personale   universitario  per  specifiche
          attivita'      assistenziali     strettamente     correlate
          all'attivita' didattica e di ricerca.
              3.  Le  disposizioni  di  cui al precedente comma 1, si
          applicano  anche  nei  confronti  del  personale a rapporto
          convenzionale  di  cui all'art. 8. In sede di rinnovo delle
          relative  convenzioni  nazionali  sono  stabiliti  tempi  e
          modalita' di attuazione.
              4.  Restano confermati gli obblighi contributivi dovuti
          per  l'attivita'  svolta,  in qualsiasi forma, dai medici e
          dagli altri professionisti di cui all'art. 8".
              "Art.  15-decies  (Obbligo  di  appropriatezza). - 1. I
          medici  ospedalieri  e  delle altre strutture di ricovero e
          cura   del   servizio   sanitario  nazionale,  pubbliche  o
          accreditate,  quando prescrivono o consigliano medicinali o
          accertamenti   diagnostici   a   pazienti   all'atto  della
          dimissione  o  in  occasione  di visite ambulatoriali, sono
          tenuti  a  specificare i farmaci e le prestazioni erogabili
          con  onere  a  carico  del servizio sanitario nazionale. Il
          predetto obbligo si estende anche ai medici specialisti che
          abbiano   comunque  titolo  per  prescrivere  medicinali  e
          accertamenti  diagnostici  a  carico del servizio sanitario
          nazionale.
              2.  In ogni caso, si applicano anche ai sanitari di cui
          al  comma  1,  il  divieto  di  impiego  del ricettario del
          servizio   sanitario   nazionale  per  la  prescrizione  di
          medicinali   non  rimborsabili  dal  servizio,  nonche'  le
          disposizioni che vietano al medico di prescrivere, a carico
          del   servizio  medesimo,  medicinali  senza  osservare  le
          condizioni  e  le  limitazioni  previste  dai provvedimenti
          della commissione unica del farmaco e prevedono conseguenze
          in caso di infrazione.
              3.  Le  attivita' delle aziende unita' sanitarie locali
          previste  dall'art.  32,  comma  9, della legge 27 dicembre
          1997,  n. 449, sono svolte anche nei confronti dei sanitari
          di cui al comma 1".
              "Art. 15-undecies (Applicabilita' al personale di altri
          enti).  -  1.  Gli enti e istituti di cui all'art. 4, comma
          12,  nonche'  gli  istituti  di ricovero e cura a carattere
          scientifico   di   diritto   privato   adeguano   i  propri
          ordinamenti  del  personale  alle disposizioni del presente
          decreto.  A  seguito  di tale adeguamento, al personale dei
          predetti  enti  e  istituti si applicano le disposizioni di
          cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
          20 dicembre  1979,  n.  761,  anche  per  quanto attiene ai
          trasferimenti da e verso le strutture pubbliche".
              -  L'art.  19-quater, del citato decreto legislativo n.
          502/1992, e successive modificazioni, e' il seguente:
              "Art.  19-quater  (Organismi  e  commissioni). - 1. Gli
          organismi e le commissioni previsti nel presente decreto si
          avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del
          personale  delle  amministrazioni presso cui operano, senza
          ulteriori oneri per la finanza pubblica".