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DECRETO-LEGGE 28 agosto 2000, n. 240

Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/8/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2000, n. 306 (in G.U. 28/10/2000, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/2001)
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Testo in vigore dal: 20-2-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato  che le operazioni per l'approvazione delle graduatorie
permanenti  di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, e di
quelle  dei  concorsi  per titoli ed esami non saranno tutte concluse
entro il 31 agosto 2000;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  dettare
disposizioni  in  materia  di  personale  della scuola e per la piena
attuazione  della  autonomia  scolastica,  al  fine  di assicurare la
regolare funzionalita' delle istituzioni scolastiche;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 agosto 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e con il
Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a

il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
           Disposizioni relative al personale della scuola

  1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti
di  cui  all'articolo  2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
possono  essere  disposte  in  piu' fasi, anche successivamente al 31
agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data
di  conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dal comma 4
del  citato  articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale incluso
negli  scaglioni  di  graduatoria approvati in via definitiva in data
successiva  al  31  agosto  2000 sono disposte, sui posti a tale fine
disponibili  dal  1o  settembre  2000, nel corso dell'anno scolastico
2000-2001,  con  decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e
raggiungimento  della  sede dal 1° settembre 2001. I docenti nominati
per  l'anno  scolastico  2000-2001, con supplenza annuale o supplenza
temporanea,  fino  al  termine  delle attivita' didattiche sulla base
degli scaglioni di graduatoria non definitivi restano confermati fino
alla   data  indicata  nel  relativo  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato,  anche  nel  caso  che  gli scaglioni medesimi subiscano
variazioni in sede di approvazione definitiva. ((2))
  2. Sui posti disponibili dal 1° settembre 2000, da coprire mediante
concorso per titoli ed esami, sono altresi' disposte le assunzioni in
ruolo  del  personale  incluso  nelle  graduatorie  approvate in data
successiva  al  31  agosto  2000  e  comunque  entro il 31 marzo 2001
relative ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per
cattedre  e  posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e
secondaria  e  ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'articolo
554 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, con ordinanza
ministeriale  n.  153  del  30 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  179  del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte
con   decorrenza   ai   fini   giuridici  dal  1°  settembre  2000  e
raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001. ((2))
  3.  Le  assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle
assunzioni autorizzate in applicazione delle vigenti disposizioni.
  4.  Il  servizio  prestato  a  qualunque titolo nel corso dell'anno
scolastico  2000-2001  dal personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2
e'  valido a tutti gli effetti come servizio di ruolo per il grado di
scuola   e  la  classe  di  concorso  per  cui  e'  stata  conseguita
l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo.
  5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001,
in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e
di  conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine
delle   attivita'   didattiche,  e'  confermato  provvisoriamente  il
personale  che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000
per  supplenza  annuale  o temporanea sino al termine delle attivita'
didattiche.  Per  le  eventuali ulteriori disponibilita' il dirigente
scolastico  conferisce  in via provvisoria supplenze temporanee sulla
base  delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o
istituti  viciniori,  utilizzate per l'anno scolastico 1999-2000, che
restano  efficaci,  anche  ai  fini  della  sostituzione  dei docenti
temporaneamente   assenti,   fino   alla   definizione   delle  nuove
graduatorie  da  predisporre ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della
legge  3  maggio  1999, n. 124. Le presenti disposizioni si applicano
anche  al personale educativo e al personale amministrativo tecnico e
ausiliario,  ivi  compreso  quello  nominato  dagli  enti  locali. Il
personale  nominato  in  via provvisoria ai sensi del presente comma,
che  abbia  titolo  all'assunzione in ruolo ovvero al conferimento di
una  supplenza  annuale  o temporanea fino al termine delle attivita'
didattiche  per  l'anno  scolastico 2000-2001, e' confermato all'atto
della  nomina  da parte del provveditore agli studi nella sede ove ha
prestato servizio a titolo provvisorio.
  6.  Le  graduatorie  provinciali ad esaurimento per il conferimento
delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di
collaboratore   scolastico,  di  cui  all'articolo  587  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per
una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre
anni  scolastici,  ha  prestato  servizio  nelle  scuole statali, nel
medesimo  profilo  professionale  o  profili  equiparati,  per almeno
trenta  giorni,  anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti
locali.
  6-bis.  Sono  ammessi  alla  sessione  riservata  di  esami  di cui
all'articolo  2,  comma  4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro
che  hanno  maturato  i  requisiti  di servizio previsti dal medesimo
comma   4   entro  il  27  aprile  2000,  data  di  scadenza  per  la
presentazione  della domanda di partecipazione alla predetta sessione
di   esami   fissata  dall'ordinanza  del  Ministero  della  pubblica
istruzione  del  7  febbraio  2000,  n. 33, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il personale
di  cui  al  presente  comma e' inserito a domanda previo superamento
della  sessione  riservata  di  esami,  nelle graduatorie permanenti,
all'atto  dell'integrazione  delle medesime in esito all'espletamento
dei  concorsi  a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria
banditi  nel  1999,  nel  medesimo scaglione di coloro che superano i
predetti  concorsi.  Al  maggiore  fabbisogno,  valutato  in  lire 38
miliardi  per  l'anno  2000,  per  il  completamento  della  predetta
sessione  riservata  di  esami,  si  provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai tini del bilancio triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione.
  6-ter. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto
dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19
novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova
concorsuale  ai  fini  dell'inserimento  nelle graduatorie permanenti
previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297,  come  sostituito  all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio
1999,  n.  124.  Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica sono
stabilite  le  prove  d'esame, che dovranno accertare sia il possesso
delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione,
nella  scuola  di  specializzazione,  delle competenze professionali,
nonche' le relative modalita' di svolgimento. Con il medesimo decreto
vengono  determinati  i  criteri e le modalita' di costituzione delle
commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di
esame  finale,  e  il punteggio da attribuire al risultato dell'esame
finale  sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia
ai  fini  dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con
quanto  previsto  dall'articolo  3  del  decreto  del  Ministro della
pubblica  istruzione  del 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  131  del  7  giugno  1999.  Le  disposizioni di cui al
presente  comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole
di  specializzazione  alla  data  di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto.  Coloro che sostengono con esito
positivo  l'esame  di  Stato  di  cui  al presente comma entro l'anno
accademico  2000-2001  sono  inseriti  a  domanda  nelle  graduatorie
permanenti  nel  medesimo  scaglione  del  personale  di cui al comma
6-bis.
  7.  I  periodi  sesto  e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della
legge  23  dicembre  1998,  n. 448, sono sostituiti dai seguenti: "Il
periodo  trascorso  in  tale  posizione e' valido a tutti gli effetti
come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo
i  docenti  e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale
erano  titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo
di  servizio prestato nella predetta posizione non e' durato oltre un
quinquennio.  In  caso  di  durata  superiore essi sono assegnati con
priorita' ad una sede disponibile da loro scelta".
  (  7-bis.  All'articolo 26, comma 10, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  secondo  periodo,  le  parole:  "un anno scolastico" sono
sostituite dalle seguenti: "un quinquennio";
    b)dopo  il  secondo periodo e' inserito il seguente: "In tal caso
il personale, alla cessazione del comando, e' assegnato con priorita'
ad un sede disponibile di sua scelta".
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  19  febbraio  2001, n. 16, convertito senza modificazioni
dalla  L.  23 marzo 2001, n. 117, ha disposto (con l'art. 1, comma 5)
che  "Il termine del 31 marzo 2001, previsto dall'articolo 1, commi 1
e  2,  del  decreto-legge  28  agosto  2000,  n. 240, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 27 ottobre 2000, n. 306, e' prorogato al
30 giugno 2001."