stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

note: Entrata in vigore della legge: 1-8-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2024)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-8-2000
al: 31-12-2007
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
                          Principi generali

  1.  Le  disposizioni  della  presente  legge,  in  attuazione degli
articoli  3,  23,  53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi
generali  dell'ordinamento  tributario  e  possono  essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
  2.  L'adozione  di  norme interpretative in materia tributaria puo'
essere  disposta  soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria,
qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
  3.  Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate
dalla  presente  legge  in  attuazione  delle  disposizioni  in  essa
contenute;  le  regioni  a statuto speciale e le province autonome di
Trento  e  di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata
in  vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
  4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e
gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente
legge.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 3, 23, 53 e 97
          della Costituzione:
              "Art.  3.  -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari dignita'
          sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
          di  sesso,  di  razza, di lingua, di religione, di opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali.
              E'  compito  della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
          ordine  economico  e  sociale,  che,  limitando di fatto la
          liberta'  e  l'uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono il
          pieno   sviluppo   della   persona   umana   e  l'effettiva
          partecipazione  di  tutti  i  lavoratori all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese".
              "Art.   23.   -   Nessuna   prestazione   personale   o
          patrimoniale  puo'  essere  imposta  se  non  in  base alla
          legge".
              "Art.  53.  - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
          pubbliche  in ragione della loro capacita' contributiva. Il
          sistema    tributario    e'    informato   a   criteri   di
          progressivita'".
              "Art.  97. - I pubblici uffici sono organizzati secondo
          disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
          andamento    e   la   imparzialita'   dell'amministrazione.
          Nell'ordinamento  degli uffici sono determinate le sfere di
          competenza,  le  attribuzioni  e le responsabilita' proprie
          dei funzionari.
              Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".