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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 93

((Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2016)
Testo in vigore dal: 19-3-2016
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati membri in materia di attrezzature a pressione; 
  Vista la legge 5 febbraio 1999. n. 25, recante:  "Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1998)", ed  in  particolare
gli articoli 1 e 2 e l'allegato A; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare gli articoli 8, 9 e 31; 
  Visto il decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419,  ed  in
particolare l'articolo 9; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2000; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della  giustizia,  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del  lavoro  e
della previdenza sociale e della sanita'; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                 Campo di applicazione e definizioni 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alla
progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione  di  conformita'
delle attrezzature a pressione e  degli  insiemi  sottoposti  ad  una
pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar. 
  2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
    a) "attrezzature a pressione": i recipienti,  le  tubazioni,  gli
accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi  gli
elementi annessi  a  parti  pressurizzate,  quali  flange,  raccordi,
manicotti, supporti, alette mobili; 
    b) "recipiente": un  alloggiamento  progettato  e  costruito  per
contenere fluidi  pressurizzati  comprendente  gli  elementi  annessi
diretti sino al punto di accoppiamento  con  altre  attrezzature.  Un
recipiente puo' essere composto di uno o piu' ((scomparti)); ((2)) 
    c) "tubazioni": i  componenti  di  una  conduttura  destinati  al
trasporto dei fluidi, allorche' essi sono collegati al fine di essere
inseriti in un sistema  a  pressione.  Le  tubazioni  comprendono  in
particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti
di  dilatazione,  tubi  flessibili  o  altri   eventuali   componenti
sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da  tubi
per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle
tubazioni; 
    d)  "accessori  di  sicurezza":  i  dispositivi  destinati   alla
protezione delle attrezzature a pressione contro il  superamento  dei
limiti ammissibili. Essi comprendono: 
      1) i dispositivi per la limitazione  diretta  della  pressione,
quali valvole di sicurezza, dispositivi  a  disco  di  rottura,  aste
pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per  lo  scarico  della
pressione (CSPRS); 
      2) i dispositivi di  limitazione  che  attivano  i  sistemi  di
regolazione  o  che  chiudono  e  disattivano  l'attrezzatura,   come
pressostati, termostati, interruttori  di  livello  del  fluido  e  i
dispositivi di "misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza
(SRMCR)"; 
    e) "accessori a pressione":  i  dispositivi  aventi  funzione  di
servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione; 
    f) "insiemi":  varie  attrezzature  a  pressione  montate  da  un
fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale; 
    g) "pressione": la pressione riferita alla pressione atmosferica,
vale a dire pressione relativa; il vuoto e' di  conseguenza  indicato
con un valore negativo; 
    h) "pressione massima ammissibile (PS)": la pressione massima per
la quale l'attrezzatura e' progettata, specificata  dal  fabbricante.
Essa e' definita nel punto, specificato dal fabbricante, in cui  sono
collegati gli  organi  di  protezione  o  di  sicurezza  della  parte
superiore dell'attrezzatura o, se  non  idoneo,  in  qualsiasi  altro
punto specificato; 
    i) "temperatura minima/massima ammissibile (TS)": le  temperature
minime/massime per le quali l'attrezzatura e' progettata, specificate
dal fabbricante; 
    l) "volume (V)": il volume interno di un recipiente, compreso  il
volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli
elementi interni permanenti; 
    m)  "dimensione  nominale  (DN)":   la   designazione   numerica,
contrassegnata  dalle  iniziali  DN  seguite  da  un  numero,   della
dimensione comune a tutti i componenti di  un  sistema  di  tubazione
diversi  dai  componenti  indicati  dai  diametri  esterni  o   dalla
filettatura. Il numero e' arrotondato per fini di riferimento  e  non
e' in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione; 
    n) "fluidi": i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro  nonche'
le loro miscele. Un fluido puo' contenere una sospensione di solidi; 
    o)  "giunzioni  permanenti":  le  giunzioni  che  possono  essere
disgiunte solo con metodi distruttivi; 
    p) "approvazione europea di  materiali":  il  documento  tecnico,
rilasciato   ai   sensi   dell'articolo   11,   che   definisce    le
caratteristiche dei materiali destinati ad un impiego ripetuto per la
fabbricazione di attrezzature a  pressione,  che  non  hanno  formato
oggetto di una norma armonizzata; 
    ((p-bis) «messa a disposizione  sul  mercato»:  la  fornitura  di
attrezzature a pressione  o  di  insiemi  per  la  distribuzione,  il
consumo o l'uso sul mercato dell'Unione  nel  corso  di  un'attivita'
commerciale, a titolo oneroso o gratuito;))((2)) 
    ((q) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione  sul
mercato dell'Unione di attrezzature a pressione o di insiemi;))((2)) 
    ((r)   "messa   in   servizio":   la   prima   utilizzazione   di
un'attrezzatura a  pressione  o  di  un  insieme  da  parte  del  suo
utilizzatore;))((2)) 
    ((s) "fabbricante": la persona fisica o  giuridica  che  fabbrica
attrezzature a  pressione  o  un  insieme,  o  che  fa  progettare  o
fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, e li commercializza  con
il  proprio  nome  o  marchio  commerciale  o  li  utilizza  a   fini
propri;))((2)) 
    ((s-bis)  "rappresentante  autorizzato":  una  persona  fisica  o
giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante  un
mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in  relazione  a
determinati compiti;))((2)) 
    ((s-ter) "importatore": la persona fisica o  giuridica  stabilita
nell'Unione  che  immette  sul  mercato  dell'Unione  attrezzature  a
pressione o insiemi originari di un Paese terzo;))((2)) 
    ((s-quater)  "distributore":  la  persona  fisica   o   giuridica
presente  nella  catena  di  fornitura,  diversa  dal  fabbricante  e
dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a
pressione o insiemi;))((2)) 
    ((s-quinquies)  "operatori   economici":   il   fabbricante,   il
rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;))((2)) 
    ((s-sexies) "specifica tecnica": un  documento  che  prescrive  i
requisiti tecnici che le  attrezzature  a  pressione  o  gli  insiemi
devono soddisfare;))((2)) 
    ((s-septies) "norma armonizzata": la  norma  armonizzata  di  cui
all'articolo  2,  punto  1,  lettera  c),  del  regolamento  (UE)  n.
1025/2012;))((2)) 
    ((s-octies)  "accreditamento":  accreditamento   quale   definito
all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;))((2)) 
    ((s-nonies) "organismo nazionale  di  accreditamento":  organismo
nazionale di accreditamento di cui  all'articolo  2,  punto  11,  del
regolamento (CE) n. 765/2008;))((2)) 
    ((s-decies) "valutazione della conformita'": il processo  atto  a
dimostrare il rispetto dei  requisiti  essenziali  di  sicurezza  del
presente decreto  relativi  alle  attrezzature  a  pressione  o  agli
insiemi;))((2)) 
    ((s-undecies) "organismo di valutazione  della  conformita'":  un
organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita',  fra
cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;))((2)) 
    ((s-duodecies) "richiamo": qualsiasi misura volta a  ottenere  la
restituzione di attrezzature a pressione o di insiemi  gia'  messi  a
disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori;))((2)) 
    ((s-terdecies) "ritiro": qualsiasi misura  volta  a  impedire  la
messa a disposizione sul mercato di attrezzature  a  pressione  o  di
insiemi presenti nella catena di fornitura;))((2)) 
    ((s-quaterdecies) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale
il fabbricante indica che l'attrezzatura a pressione o  l'insieme  e'
conforme  ai  requisiti  applicabili  stabiliti  nella  normativa  di
armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;))((2)) 
    ((s-quinquiesdecies) "normativa di  armonizzazione  dell'Unione":
la   normativa   dell'Unione   che   armonizza   le   condizioni   di
commercializzazione dei prodotti.;))((2)) 
    t) "entita' terza riconosciuta": il soggetto riconosciuto a norma
dell'articolo  13,  distinto   dall'organismo   notificato   di   cui
all'articolo 12, che, in  alternativa  a  quest'ultimo,  puo'  essere
preposto specificatamente alla valutazione delle giunzioni permanenti
delle parti che contribuiscono alla resistenza alla  pressione  delle
attrezzature, ovvero alla valutazione delle prove non distruttive, in
conformita' a quanto previsto  dall'allegato  I,  rispettivamente  ai
punti 3.1.2 e 3.1.3; 
    u) "ispettorato degli  utilizzatori":  il  soggetto  designato  a
norma dell'articolo 14 per lo  svolgimento  delle  procedure  per  la
valutazione di conformita', di cui  ai  ((moduli  A2,  C2)),  F  e  G
dell'allegato III, esclusivamente con riferimento ad  attrezzature  e
insiemi impiegati negli impianti gestiti dal gruppo ((...)) di cui fa
parte l'ispettorato.((2)) 
  3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: 
    a) le  condotte  comprendenti  una  tubazione  o  un  sistema  di
tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o  verso
un  impianto,  in  mare  aperto  o  sulla  terra  ferma,  a   partire
dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto,
comprese   tutte   le    attrezzature    progettate    e    collegate
specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le attrezzature
a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione
e delle centrali di spinta; 
    b) le reti per la raccolta, la distribuzione  e  il  deflusso  di
acqua e relative apparecchiature, nonche'  canalizzazioni  per  acqua
motrice come condotte forzate, gallerie  e  pozzi  in  pressione  per
impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici; 
    ((c)  i  recipienti  semplici  a  pressione  di  cui  al  decreto
legislativo   27   settembre   1991,    n.    311,    e    successive
modificazioni;))((2)) 
    ((d)  gli  aerosol  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e successive modificazioni;))((2)) 
    ((e) le  attrezzature  destinate  al  funzionamento  dei  veicoli
definiti nei seguenti atti giuridici: 
      1) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28
aprile  2008,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  167  alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008,  di  recepimento  della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 
      2) regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  relativo  all'omologazione   dei   veicoli   agricoli   e
forestali; 
      3) regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre
ruote e dei quadricicli;))((2)) 
   ((f) le attrezzature appartenenti al massimo alla  categoria  I  a
norma dell'articolo 9 del presente decreto e contemplate da una delle
seguenti disposizioni: 
      1) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  17,  relativo  alle
macchine; 
      2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1999,  n.
162, e successive modificazioni, relativo agli ascensori; 
      3)  legge  18  ottobre  1977,  n.  791,  e  successivi  decreti
attuativi in materia  di  materiale  elettrico  destinato  ad  essere
adoperato entro taluni limiti di tensione; 
      4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.  46,  e  successive
modificazioni, in materia di dispositivi medici; 
      5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083,  e  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, in materia di apparecchi a
gas; 
      6) decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,  n.
126, in materia di apparecchi e sistemi  di  protezione  destinati  a
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;))((2)) 
    ((g)  le  armi,  le  munizioni  e  il   materiale   bellico,   le
attrezzature e gli insiemi appositamente  progettati  e  costruiti  a
fini militari o di mantenimento dell'ordine pubblico,  nonche'  tutti
gli altri prodotti destinati a fini specificamente  militari  di  cui
all'articolo  346,  paragrafo  1,  lettera  b),  del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea;))((2)) 
    h) le attrezzature progettate specificatamente per  usi  nucleari
le  quali,  in  caso  di  guasto,  possono  provocare  emissioni   di
radioattivita'; 
    i) le attrezzature per  il  controllo  dei  pozzi  nell'industria
dell'esplorazione ed estrazione del petrolio, del  gas  o  geotermica
nonche' nello stoccaggio sotterraneo,  e  previste  per  contenere  o
controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo, gli
otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonche' le
loro attrezzature a monte; 
    l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o  meccanismi
in cui il dimensionamento, la  scelta  dei  materiali,  le  norme  di
costruzione sono motivati essenzialmente da  criteri  di  resistenza,
rigidita' e stabilita' nei confronti degli effetti operativi  statici
e dinamici o da altri criteri legati al loro funzionamento e  per  le
quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello
di progettazione, quali: 
      1) i motori, comprese le  turbine  e  i  motori  a  combustione
interna; 
      2) le macchine a vapore,  le  turbine  a  gas  o  a  vapore,  i
turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori; 
    m) gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni,
i dispositivi  di  recupero  dell'aria  calda,  di  estrazione  delle
polveri e dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli  altiforni
e  cubilotti  per  la  riduzione  diretta,  compreso  il  sistema  di
raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per  la
fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di  acciaio  e
di metalli non ferrosi; 
    n) gli alloggiamenti per apparecchiature ad  alta  tensione  come
interruttori,  dispositivi  di  comando,  trasformatori  e   macchine
rotanti; 
    o) gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei
sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici; 
    p)  le  navi,  i  razzi,  gli  aeromobili  o  le  unita'   mobili
"off-shore" nonche' le attrezzature espressamente destinate ad essere
installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione; 
    q) le attrezzature a pressione composte di un involucro  leggero,
ad esempio i pneumatici, i cuscini d'aria, le palle e  i  palloni  da
gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre  attrezzature  a  pressione
analoghe; 
    r) i silenziatori di scarico e di immissione; 
    s) le bottiglie o  lattine  per  bevande  gassate,  destinate  al
consumo finale; 
    t) i recipienti destinati al trasporto ed alla  distribuzione  di
bevande con un PS-V non superiore a 500 bar L e una pressione massima
ammissibile non superiore a 7 bar; 
    ((u) le  attrezzature  contemplate  dal  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 35, relativo al trasporto di merci  pericolose,  dal
decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in materia di attrezzature
a pressione trasportabili, e le attrezzature contemplate  dal  Codice
marittimo internazionale per  il  trasporto  delle  merci  pericolose
(IMDG) cui e' stata data esecuzione con il decreto del  Ministro  dei
trasporti e  della  navigazione  2  ottobre  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  235  del  7  ottobre
1995, e  dalla  Convenzione  internazionale  per  l'aviazione  civile
(ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;))((2)) 
    v) i termosifoni e i tubi  negli  impianti  di  riscaldamento  ad
acqua calda; 
    z) i recipienti destinati a contenere liquidi con  una  pressione
gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal  19  luglio
2016.