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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 gennaio 2000, n. 91

Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

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Testo in vigore dal: 29-4-2000
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto l'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che
istituisce  il  Fondo  per  il  diritto  al  lavoro dei disabili, con
apposita dotazione finanziaria annuale;
  Visto il medesimo articolo 13, comma 1, che attribuisce agli uffici
competenti il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti
delle  disponibilita'  del  Fondo, ai datori di lavoro che presentano
programmi  di  inserimento  lavorativo  dei  disabili  nell'ambito di
convenzioni,  stipulate  con gli uffici medesimi secondo le modalita'
previste dall'articolo 11 della citata legge n. 68 del 1999;
  Visto, altresi', il comma 8 del citato articolo 13, che stabilisce,
a  tali  fini, la ripartizione fra le regioni delle risorse del Fondo
per  la  concessione  delle  predette  agevolazioni  e  rimette ad un
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   la  definizione  dei  criteri  e  delle
modalita'  della ripartizione, nonche' la disciplina dei procedimenti
per la concessione delle agevolazioni;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Sentita  la  conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole
nella seduta del 4 novembre 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;
  Ritenuta,  al riguardo, l'opportunita' di mantenere la terminologia
di "servizio per l'impiego", anziche' quella di "Direzione generale",
in  quanto  la  prima  identifica  le  nuove  strutture  preposte  al
collocamento, per effetto del decentramento amministrativo in materia
di  mercato  del  lavoro  operato dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota del 13 gennaio 2000;
  Di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione economica;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                              Finalita'

  1.  Ai  sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, il presente regolamento definisce i criteri e le modalita' per
la  ripartizione fra le regioni delle disponibilita' del Fondo per il
diritto  al  lavoro  dei  disabili,  di  seguito  denominato "Fondo",
istituito  dal  medesimo  articolo 13, comma 4, nonche' la disciplina
dei  procedimenti  per la concessione delle agevolazioni previste dal
citato articolo 13, comma 1.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 12 marzo
          1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili):
              "Art.   13  (Agevolazioni  per  le  assunzioni).  -  1.
          Attraverso  le  convenzioni  di cui all'art. 11, gli uffici
          competenti  possono  concedere ai datori di lavoro privati,
          sulla  base  dei  programmi  presentati  e nei limiti delle
          disponibilita'  del  Fondo  di  cui al comma 4 del presente
          articolo:
                a) la  fiscalizzazione  totale, per la durata massima
          di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali
          relativi  ad  ogni lavoratore disabile che, assunto in base
          alla  presente  legge,  abbia una riduzione della capacita'
          lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte
          dalla  prima  alla  terza  categoria  di  cui  alle tabelle
          annesse  al  testo unico delle norme in materia di pensioni
          di  guerra,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica   23 dicembre   1978,   n.   915,  e  successive
          modificazioni;  la  medesima fiscalizzazione viene concessa
          in  relazione  ai  lavoratori  con  handicap intellettivo e
          psichico,    assunti   in   base   alla   presente   legge,
          indipendentemente  dalle percentuali di invalidita', previa
          definizione  da parte delle regioni di criteri generali che
          consentano  di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti
          del  10  per  cento della quota di loro competenza a valere
          sulle  risorse  annue  di  cui al comma 4 e con indicazione
          delle modalita' di utilizzo delle risorse eventualmente non
          impiegate;
                b) la  fiscalizzazione nella misura del 50 per cento,
          per  la  durata  massima  di  cinque  anni,  dei contributi
          previdenziali  ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore
          disabile  che,  assunto  in base alla presente legge, abbia
          una riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67
          per  cento  e  il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla
          quarta  alla  sesta  categoria  di  cui alle tabelle citate
          nella lettera a);
                c)  il  rimborso  forfettario  parziale  delle  spese
          necessarie  alla  trasformazione  del  posto  di lavoro per
          renderlo  adeguato alle possibilita' operative dei disabili
          con  riduzione  della  capacita' lavorativa superiore al 50
          per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro
          ovvero  per la rimozione delle barriere architettoniche che
          limitano  in  qualsiasi  modo l'integrazione lavorativa del
          disabile.
              2.  Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche
          ai  datori  di  lavoro  che,  pur non essendo soggetti agli
          obblighi  della presente legge, procedono all'assunzione di
          disabili.
              3.  Il  datore di lavoro che, attraverso le convenzioni
          stipulate  ai  sensi  dell'art. 11, assicura ai soggetti di
          cui  al  comma  1  dell'art.  1 la possibilita' di svolgere
          attivita'  di  tirocinio finalizzata all'assunzione, per un
          periodo  fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per
          una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di
          assunzione.  I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i
          tirocinanti  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  mediante
          convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilita' civile. I
          relativi  oneri  sono  posti  a  carico del Fondo di cui al
          comma 4.
              4.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
          il  cui  finanziamento  e'  autorizzata la spesa di lire 40
          miliardi  per  l'anno  1999  e lire 60 miliardi a decorrere
          dall'anno 2000.
              5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono
          a  verifica  la  prosecuzione  delle agevolazioni di cui al
          comma 1 del presente articolo.
              6.  Agli  oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue
          a   decorrere   dall'anno   2000,   si   provvede  mediante
          corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
          all'art.  29-quater  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
          669,  convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio
          1997,  n.  30.  Le  somme  non  impegnate nell'esercizio di
          competenza possono esserlo in quelli successivi.
              7.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              8.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  da  emanare  entro  centoventi giorni
          dalla  data di cui all'art. 23, comma 1, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i
          criteri  e  le modalita' per la ripartizione fra le regioni
          delle  disponibilita'  del Fondo di cui al comma 4, nonche'
          la  disciplina  dei  procedimenti  per la concessione delle
          agevolazioni di cui al comma 1.
              9.  Il  Governo  della Repubblica, entro tre anni dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, procede ad
          una  verifica degli effetti delle disposizioni del presente
          articolo   e  ad  una  valutazione  dell'adeguatezza  delle
          risorse finanziarie ivi previste".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 11 della citata legge
          12 marzo 1999, n. 68:
              "Art.  11  (Convenzioni  e  convenzioni di integrazione
          lavorativa).   -  1.  Al  fine  di  favorire  l'inserimento
          lavorativo  dei  disabili,  gli  uffici competenti, sentito
          l'organismo  di  cui  all'art.  6,  comma  3,  del  decreto
          legislativo   23 dicembre   1997,  n.  4,  come  modificato
          dall'art.  6 della presente legge, possono stipulare con il
          datore   di   lavoro   convenzioni  aventi  ad  oggetto  la
          determinazione  di  un  programma  mirante al conseguimento
          degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
              2.  Nella  convenzione  sono  stabiliti  i  tempi  e le
          modalita'  delle  assunzioni  che  il  datore  di lavoro si
          impegna  ad effettuare. Tra le modalita' che possono essere
          convenute   vi   sono   anche   la  facolta'  della  scelta
          nominativa,   lo  svolgimento  di  tirocini  con  finalita'
          formative  o  di orientamento, l'assunzione con contatto di
          lavoro  a  termine, lo svolgimento di periodi di prova piu'
          ampi  di  quelli previsti dal contratto collettivo, purche'
          l'esito  negativo  della prova, qualora sia riferibile alla
          menomazione  da cui e' affetto il soggetto, non costituisca
          motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
              3.  La  convenzione  puo'  essere  stipulata  anche con
          datori  di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai
          sensi della presente legge.
              4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
          di   lavoro  convenzioni  di  integrazione  lavorativa  per
          l'avviamento   di   disabili   che  presentino  particolari
          caratteristiche  e  difficolta'  di  inserimento  nel ciclo
          lavorativo ordinario.
              5.  Gli  uffici  competenti  promuovono ed attuano ogni
          iniziativa  utile  a  favorire l'inserimento lavorativo dei
          disabili  anche  attraverso  convenzioni con le cooperative
          sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge
          8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8
          della  stessa  legge,  nonche'  con  le  organizzazioni  di
          volontariato   iscritte   nei  registri  regionali  di  cui
          all'art.  6  della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque
          con  gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge
          5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici
          e  privati  idonei  a  contribuire alla realizzazione degli
          obiettivi della presente legge.
              6.  L'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
          legislativo  23 dicembre  1997,  n.  469,  come  modificato
          dall'art.  6 della presente legge, puo' proporre l'adozione
          di  deroghe  ai limiti di eta' e di durata dei contratti di
          formazione  lavoro e di apprendistato, per le quali trovano
          applicazione  le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo
          periodo   del   comma  6  dell'art.  16  del  decreto-legge
          16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  19 luglio  1994,  n. 451. Tali deroghe devono
          essere  giustificate  da  specifici progetti di inserimento
          mirati.
              7.  Oltre  a quanto previsto al comma 2, le convenzioni
          di integrazione lavorativa devono:
                a) indicare  dettagliatamente  le mansioni attribuite
          al lavoratore disabile e le modalita' del loro svolgimento;
                b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di
          tutoraggio  da parte degli appositi servizi regionali o dei
          centri  di  orientamento professionale e degli organismi di
          cui  all'art.  18  della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, al
          fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
                c)  prevedere verifiche periodiche sull'andamento del
          percorso  formativo inerente la convenzione di integrazione
          lavorativa,  da  parte degli enti pubblici incaricati delle
          attivita' di sorveglianza e controllo".
              -  Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.   281  (Definizione  e
          ampliamento  delle attribuzioni della conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  e  i  compiti  di  interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-Citta'
          ed autonome locali):
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  dei  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o  su  sua  delega,  dal  Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
              -  Il  decreto  legislativo  23 dicembre  1997, n. 469,
          recante  "Conferimento  alle  regioni e agli enti locali di
          funzioni  e  compiti  in  materia  di mercato del lavoro, a
          norma  dell'art.  1  della  legge 15 marzo 1997, n. 59", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1998, n.
          5.
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il testo dei commi 1, 4 e 8, dell'art. 13 della
          legge  12 marzo  1999,  n.  68,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.