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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 4 febbraio 2000, n. 75

Regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2006)
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-4-2000
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Visto  il  codice  postale e delle telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n.
655,  che  ha  approvato  il  regolamento riguardante i servizi delle
corrispondenze e dei pacchi;
  Visto  il  decreto-legge  1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29  gennaio  1994,  n.  71,  recante la
trasformazione    dell'Amministrazione    delle    poste    e   delle
telecomunicazioni  in  ente  pubblico economico e la riorganizzazione
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n.
166,  concernente  il  regolamento  di riorganizzazione del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
4  settembre  1996,  n. 537, recante norme per l'individuazione degli
uffici  di  livello  dirigenziale  del  Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e delle relative funzioni;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 31 dicembre 1997,
riguardante  la proroga delle concessioni riguardanti l'esercizio dei
casellari   privati,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 1998;
  Vista  la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  15  dicembre  1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del
mercato  interno  dei  servizi postali comunitari ed il miglioramento
della qualita' del servizio;
  Visto  l'articolo  1,  commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n.
25,  legge comunitaria 1998, che ha delegato il Governo a recepire la
predetta direttiva 97/67/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261, che ha
trasposto   la   predetta  direttiva  97/67/CE  ed,  in  particolare,
l'articolo   2,   comma  1,  che  ha  designato  quale  Autorita'  di
regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni
e   l'articolo   6   che   prevede  l'emanazione  di  un  regolamento
ministeriale  per  il  conseguimento  delle  autorizzazioni  generali
relative   ai   servizi   non  rientranti  nell'ambito  del  servizio
universale;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 24 gennaio 2000;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
di  cui  all'articolo  17,  comma  3,  della  legge n. 400, de1 1988,
effettuata con nota GM/122491 del 3 febbraio 2000;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intendono
per:
a) "autorizzazione   generale",   un'autorizzazione   a  svolgere  un
   servizio   non   rientrante   nell'ambito   del  servizio  postale
   universale   che   si   consegue   sulla  base  dell'istituto  del
   silenzio-assenso  dopo  un  predeterminato  periodo di tempo dalla
   presentazione della dichiarazione del soggetto interessato;
b) "autorizzazione  generale ad effetto immediato", un'autorizzazione
   a  svolgere  un  servizio  non rientrante nell'ambito del servizio
   universale  che  si  consegue  contestualmente  alla presentazione
   della dichiarazione del soggetto interessato.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985,  n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.  1 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1998" e' il seguente:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comuni-tarie).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti
          le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione alle direttive
          comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
          Ministro  competente  per  il coordinamento delle politiche
          comunitarie,  e  dei  Ministri con competenza istituzionale
          prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
          affari  esteri,  di  grazia  e  giustizia,  del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva, se non proponenti.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, a seguito di deliberazione preliminare del
          Consiglio  dei  Ministri,  sono  trasmessi  alla Camera dei
          deputati  e  al  Senato della Repubblica perche' su di essi
          sia   espresso,   entro   sessanta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione,  il  parere  delle commissioni competenti per
          materia;  decorso tale termine i decreti sono emanati anche
          in  mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto
          per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che
          precedono  la  scadenza  dei  termini previsti al comma 1 o
          successivamente,  questi  ultimi  sono prorogati di novanta
          giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma l.
          Allegato B
          (Articolo  1,  commi  1 e 3)     - 96/29/EURATOM: direttiva
          del  Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme
          fondamentali   di   sicurezza   relative   alla  protezione
          sanitaria  della  popolazione  e  dei  lavoratori  contro i
          pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
              - 96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996,
          concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso
          dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
              - 97/43/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 30 giugno
          1997,  riguardante  la  protezione  sanitaria delle persone
          contro  i  pericoli  delle radiazioni ionizzanti connesse a
          esposizioni    mediche    e   che   abroga   la   direttiva
          84/466/EURATOM.
              - 97/67/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio,  del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni
          per  lo  sviluppo  del  mercato interno dei servizi postali
          comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio".
              - Si  riporta il testo degli articoli 2 e 6 del decreto
          legislativo  22 luglio  1999,  n. 261, recante: "Attuazione
          della  direttiva  97/67/CE concernente regole comuni per lo
          sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
          e per il miglioramento della qualita' del servizio":
              "Art.   2   (Autorita'   di   regolamentazione).  -  1.
          L'autorita'  di  regolamentazione del settore postale e' il
          Ministero delle comunicazioni.
              2. In particolare l'autorita' di regolamentazione:
                a) espleta    le    competenze    attribuitegli   dal
          decreto-legge  1o dicembre  1993,  n.  487, convertito, con
          modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
                b) definisce l'ambito dei servizi riservati;
                c) opera  la scelta del fornitore o dei fornitori del
          servizio    universale    conformemente    alla   normativa
          comunitaria  vigente  applicabile  ai  servizi  postali  al
          termine del regime transitorio previsto dall'art. 23, comma
          2;
                d) verifica   il  rispetto  degli  obblighi  connessi
          all'espletamento del servizio universale;
                e) determina  i  parametri  di  qualita' del servizio
          universale  e  organizza  un sistema di controllo periodico
          delle prestazioni che compongono il servizio stesso;
                f) assicura  il  rispetto  degli obblighi legati alla
          separazione  contabile  tra  i diversi servizi in relazione
          all'espletamento del servizio universale;
                g) vigila  affinche'  gli accordi relativi alle spese
          terminali  per  la  posta transfrontaliera intracomunitaria
          siano improntati ai principi seguenti:
                  1) fissazione delle spese terminali in relazione ai
          costi   di  trattamento  e  di  distribuzione  della  posta
          transfrontaliera in entrata;
                  2) collegamento dei livelli di remunerazione con la
          qualita' di servizio fornita;
                  3)  garanzia  di  spese terminali trasparenti e non
          discrimi-natorie;
                h) promuove  l'adozione  di  provvedimenti  intesi  a
          realizzare   l'accesso   alla   rete  postale  pubblica  in
          condizioni di trasparenza e non discriminazione;
                i) vigila   affinche'   il   fornitore  del  servizio
          universale  faccia riferimento alle norme tecniche adottate
          a livello comunitario e debitamente pubblicate;
                l) accerta   che   nell'ambito,  della  gestione  del
          servizio  universale  siano  date pubblicamente agli utenti
          informazioni  sulle caratteristiche dei servizi offerti, in
          particolare  per  quanto riguarda le condizioni generali di
          accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita';
                m) procede  al rilascio delle licenze individuali per
          l'espletamento   di   prestazioni  iingole  rientranti  nel
          servizio  universale  nonche' delle autorizzazioni generali
          per  l'effettuazione  dei  servizi che esulano dal campo di
          applicazione del servizio universale;
                n) garantisce  il rispetto degli obblighi imposti con
          le licenze individuali;
                o) espleta  i  controlli  nei  riguardi  dei soggetti
          titolari di autorizzazioni generali;
                p) definisce  la  nozione di "numero significativo di
          persone"  di cui all'art. 1, comma 2, lettera h), e ne cura
          la  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana;
                q) provvede all'emissione delle carte valori postali;
                r) concorre  a determinare la struttura tariffaria ed
          il metodo di adeguamento delle tariffe;
                s) tiene  a  disposizione  le  informazioni  circa  i
          sistemi  di  contabilita' dei costi applicati dal fornitore
          del servizio universale e trasmette dette informazioni alla
          Commissione europea, su richiesta;
                t) assicura  il  rispetto  da parte del fornitore del
          servizio  universale  dell'obbligo di pubblicazione annuale
          delle  informazioni relative al numero di reclami e al modo
          in cui sono stati gestiti".
              "Art.  6  (Autorizzazione  generale). - 1. L'offerta al
          pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale,
          compreso   l'esercizio   di   casellari   privati   per  la
          distribuzione  di  invii  di corrispondenza, e' soggetta ad
          autorizzazione generale dell'autorita' di regolamentazione.
              2. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da
          emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore del presente decreto, sono individuati i casi in cui
          e'  possibile avviare l'attivita' contestualmente all'invio
          all'autorita'   di   regolamentazione  della  dichiarazione
          mediante raccomandata con avviso di ricevimento e gli altri
          nei quali l'attivita' puo' avere inizio dopo quarantacinque
          giorni  dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo
          che  sia  comunicato  il diniego da parte dell'autorita' di
          regolamentazione;  in caso di richiesta di chiarimenti o di
          documenti,   il  predetto  termine  e'  sospeso  fino  alla
          ricezione   di   questi   ultimi.  L'atto  di  assenso,  se
          illegittimamente    formato,   e'   annullato   salvo   che
          l'interessato  provveda,  ove  possibile, a sanare il vizio
          entro il termine assegnatogli.
              3.   Con   il  regolamento  di  cui  al  comma  2  sono
          determinati  i  requisiti  e  gli obblighi dei soggetti che
          svolgono  attivita'  sottoposte ad autorizzazione generale,
          le  modalita'  dei  controlli  presso  le sedi di attivita'
          nonche'  le  procedure  di  diffida,  di  sospensione  e di
          interdizione  dell'attivita'  in  caso  di violazione degli
          obblighi".
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'  di  governo  e
          ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".