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DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

note: Entrata i vigore del decreto: 15-04-2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2024)
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Testo in vigore dal: 29-6-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205,  che  delega
il Governo ad emanare, entro otto mesi dall'entrata in  vigore  della
stessa legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina  dei
reati in materia di imposte sui redditi  e  sul  valore  aggiunto  in
conformita' dei  principi  e  dei  criteri  direttivi  stabiliti  dal
medesimo  articolo,  procedendo  all'abrogazione  del  titolo  I  del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982,  n.  516,  e  delle  altre  norme  vigenti
incompatibili con la nuova disciplina; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 gennaio 2000; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della   Repubblica,   previsto
dall'articolo 17 della predetta legge n. 205 del 1999; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 marzo 2000; 
  Sulla proposta del Ministro delle  finanze  e  del  Ministro  della
giustizia; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto legislativo: 
    a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"  si
intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo  probatorio
analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di  operazioni
non realmente effettuate in  tutto  o  in  parte  o  che  indicano  i
corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura  superiore  a
quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti  diversi
da quelli effettivi; 
    b) per "elementi attivi o passivi" si  intendono  le  componenti,
espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla
determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai  fini
dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore  aggiunto  e
le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta; 
    c)  per  "dichiarazioni"  si  intendono  anche  le  dichiarazioni
presentate   in   qualita'   di   amministratore,    liquidatore    o
rappresentante di societa', enti o persone  fisiche  o  di  sostituto
d'imposta, nei casi previsti dalla legge; 
    d) il "fine di evadere le imposte" e il  "fine  di  consentire  a
terzi l'evasione" si intendono  comprensivi,  rispettivamente,  anche
del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un
inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi; 
    e) riguardo ai fatti  commessi  da  chi  agisce  in  qualita'  di
amministratore, liquidatore o  rappresentante  di  societa',  enti  o
persone fisiche, il "fine di evadere  le  imposte"  ed  il  "fine  di
sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla societa', all'ente
o alla persona fisica per conto della quale si agisce; 
    f) per "imposta evasa" si intende  la  differenza  tra  l'imposta
effettivamente dovuta e quella indicata nella  dichiarazione,  ovvero
l'intera imposta dovuta nel caso di omessa  dichiarazione,  al  netto
delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di  acconto,
di ritenuta o comunque in pagamento  di  detta  imposta  prima  della
presentazione della  dichiarazione  o  della  scadenza  del  relativo
termine;  non  si  considera  imposta  evasa  quella  teorica  e  non
effettivamente dovuta collegata a una  rettifica  in  diminuzione  di
perdite  dell'esercizio  o   di   perdite   pregresse   spettanti   e
utilizzabili; 
    g)  le  soglie  di  punibilita'  riferite  all'imposta  evasa  si
intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto
o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione. 
    g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente"
si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle  disciplinate
dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  poste  in
essere con la volonta' di non realizzarle in tutto o in parte  ovvero
le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti; 
    g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte  artificiose
attive nonche'  quelle  omissive  realizzate  in  violazione  di  uno
specifico   obbligo   giuridico,   che    determinano    una    falsa
rappresentazione della realta'. 
    ((g-quater) per "crediti inesistenti" si intendono: 
      1) i crediti per i quali  mancano,  in  tutto  o  in  parte,  i
requisiti  oggettivi  o  soggettivi  specificamente  indicati   nella
disciplina normativa di riferimento; 
      2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi  di
cui al  numero  1)  sono  oggetto  di  rappresentazioni  fraudolente,
attuate  con  documenti  materialmente   o   ideologicamente   falsi,
simulazioni o artifici; 
    g-quinquies) per "crediti non spettanti" si intendono: 
      1) i crediti fruiti in violazione delle modalita'  di  utilizzo
previste dalle leggi  vigenti  ovvero,  per  la  relativa  eccedenza,
quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle  norme  di
riferimento; 
      2) i crediti che, pur in presenza dei  requisiti  soggettivi  e
oggettivi  specificamente  indicati  nella  disciplina  normativa  di
riferimento, sono fondati su fatti non  rientranti  nella  disciplina
attributiva  del  credito  per  difetto  di  ulteriori   elementi   o
particolari  qualita'  richiesti  ai  fini  del  riconoscimento   del
credito; 
      3) i crediti utilizzati in difetto dei  prescritti  adempimenti
amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.))