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DECRETO LEGISLATIVO 1 febbraio 2000, n. 57

Disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2003)
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Testo in vigore dal:  17-3-2000 al: 14-2-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione del 29 luglio 1992, concernente i controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi, e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, e successive modificazioni e integrazioni, che reca disposizioni in materia di controlli di qualità dei prodotti ortofrutticoli;
Vista la preliminare delibera del Consiglio dei Ministri, adottata, nella riunione del 19 novembre 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;
Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme comuni di qualità stabilite a livello comunitario, commercializzati all'interno dell'Unione europea e nell'interscambio con i Paesi terzi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i regolamenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Nota al titolo:
Per quanto riguarda la legge 24 aprile 1998, n. 128, si veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997). L'art. 8, così recita:
"Art. 8 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c)".
- Il regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio è stato pubblicato nella GUCE L 297 del 21 novembre 1996.
- Il regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione è stato pubblicato nella GUCE L 219 del 4 agosto 1992.
- Il decreto ministeriale del 2 giugno 1992, n. 339, concernente il "Regolamento recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio 1992, n. 167.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca: "Modifiche al sistema penale".