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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1999, n. 546

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

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Testo in vigore dal: 16-3-2000
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, riguardante
il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi  diversi,  modificato dal decreto legislativo 16 giugno 1998,
n. 201;
  Visto  l'articolo  9,  comma  5,  del  citato  decreto  legislativo
21 novembre   1997,   n.  461,  il  quale  prevede  che  con  decreto
dell'amministrazione  finanziaria  sono  stabilite  le  modalita'  di
attuazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo 9;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17,  comma 3, della menzionata legge n. 400 del
1988 (nota n. 3-15017 del 4 ottobre 1999);

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il pagamento della somma del 15 per cento previsto dall'articolo
9,  comma  1,  del  decreto  legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e'
riconosciuto  sui  proventi  relativi a quote o azioni, possedute per
tutto  il  periodo nel quale i proventi sono maturati, conseguiti dai
soggetti  residenti  negli  Stati  indicati  nei decreti del Ministro
delle  finanze di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), e comma 5
del  decreto  legislativo  1o aprile  1996, n. 239. Il possesso delle
quote  o azioni e' attestato dal deposito dei titoli presso una banca
avente sede in Italia.
  2.  All'atto  del  deposito  dei  titoli,  i soggetti non residenti
presentano  una  attestazione dell'Autorita' fiscale competente dello
Stato  ove  i  soggetti  risiedono,  dalla quale risulti la residenza
nello Stato medesimo.
  3.  La  predetta  attestazione produce effetti per il periodo di un
anno dalla data di presentazione.