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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 dicembre 1999, n. 537

Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-2-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/05/2004)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-2-2000
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo
17, commi 113 e 114;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n. 398, ed in
particolare  l'articolo  16,  recante  modifiche  alla disciplina del
concorso   per   uditore   giudiziario   e   norme  sulle  scuole  di
specializzazione per le professioni legali;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentiti  il  Consiglio  universitario  nazionale  e  la  Conferenza
permanente dei rettori delle universita' italiane;
  Sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale del
notariato;
  Sentito il Consiglio superiore della magistratura;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 1999;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 71-bis del 2 febbraio 1999);
  Viste  le  osservazioni  della Corte dei conti espresse con nota n.
8/6 in data 9 aprile 1999 e ritenuto di dover modificare il testo del
regolamento in adesione alle predette osservazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota prot. n. 2287/III.6/99 del 17 dicembre 1999);
A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
    a)  per  universita',  gli  atenei  e  gli istituti di istruzione
universitaria,  statali e non statali che rilasciano titoli di studio
con valore legale;
    b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione
per le professioni legali di cui al capo II, articolo 16, del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
    c) per decreto legislativo, il decreto 17 novembre 1997, n. 398;
    d)  per  MURST,  il  Ministero  dell'universita'  e della ricerca
scientifica e tecnologica.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, prevede:
          "Approvazione  del  testo unico delle leggi sull'istruzione
          superiore".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980,   n.  382,  riguarda:  "Riordinamento  della  docenza
          universitaria,   relativa   fascia  di  formazione  nonche'
          sperimentazione organizzativa e didattica".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 10 marzo
          1982, n. 162, concerne: "Riordinamento delle scuole dirette
          a  fini  speciali,  delle  scuole di specializzazione e dei
          corsi di perfezionamento".
              - La  legge  9 maggio  1989, n. 168, reca: "Istituzione
          del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
          e tecnologica".
              - La  legge 19 novembre 1990, n. 341, prevede: "Riforma
          degli ordinamenti didattici universitari".
              - I  commi 113 e 114 dell'art. 17 della legge 15 maggio
          1997,   n.   127   (Riforma   degli  ordinamenti  didattici
          universitari), cosi' recitano:
              "113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
          parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
          l'accesso  alla  magistratura  ordinaria,  sulla  base  dei
          seguenti  princi'pi  e  criteri  direttivi: semplificazione
          delle  modalita' di svolgimento del concorso e introduzione
          graduale,  come  condizione  per  l'ammissione al concorso,
          dell'obbligo    di    conseguire    un   diploma   biennale
          esclusivamente  presso scuole di specializzazione istituite
          nelle universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza.
              114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
          all'accesso  alle  professioni  di  avvocato  e  notaio, il
          diploma   di   specializzazione   di   cui   al  comma  113
          costituisce,  nei  termini che saranno definiti con decreto
          del  Ministro  di  grazia e giustizia, adottato di concerto
          con   il   Ministro   dell'universita'   e   della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  titolo valutabile ai fini del
          compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica,  di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia e
          giustizia,  sentiti i competenti ordini professionali, sono
          definiti  i  criteri  per  la istituzione ed organizzazione
          delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
          prevedendo   l'affidamento  annuale  degli  insegnamenti  a
          contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati".
              - L'art.  16  del decreto legislativo 17 novembre 1997,
          n.  398, (Modifica alla disciplina del concorso per uditore
          giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le
          professioni  legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127) e' il seguente:
              "Art.  16.  - 1. Le scuole biennali di specializzazione
          per  le  professioni legali sono disciplinate, salvo quanto
          previsto dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma
          1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
              2.  Le  scuole  biennali  di  specializzazione  per  le
          professioni   legali,   sulla  base  di  modelli  didattici
          omogenei  i  cui  criteri  sono indicati nel decreto di cui
          all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di
          cui all'art. 17, comma 95, della predetta legge, provvedono
          alla  formazione  comune  dei  laureati  in  giurisprudenza
          attraverso    l'approfondimento   teorico,   integrato   da
          esperienze     pratiche,     finalizzato     all'assunzione
          dell'impiego  di magistrato ordinario o all'esercizio delle
          professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per
          la  formazione  comune  dei  laureati  in giurisprudenza e'
          svolta  anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita'
          pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte
          presso  sedi  giudiziarie, studi professionali e scuole del
          notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati
          e notai.
              3.  Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo
          i  criteri  indicati  nel decreto di cui all'art. 17, comma
          114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita',
          sedi  di  facolta'  di  giurisprudenza, anche sulla base di
          accordi  e  convenzioni  interuniversitari,  estesi, se del
          caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici.
              4.  Nel  consiglio  delle scuole di specializzazione di
          cui   al   comma  1  sono  presenti  almeno  un  magistrato
          ordinario, un avvocato ed un notaio.
              5.  Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e'
          determinato  con  decreto  del  Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
          Ministro  di grazia e giustizia, in misura non inferiore al
          dieci  per cento del numero complessivo di tutti i laureati
          in    giurisprudenza   nel   corso   dell'anno   accademico
          precedente,   tenendo   conto,  altresi',  del  numero  dei
          magistrati   cessati   dal   servizio  a  qualunque  titolo
          nell'anno  precedente  aumentato  del  venti  per cento del
          numero  di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel
          medesimo  periodo, del numero di abilitati alla professione
          forense  nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli altri
          sbocchi  professionali  da ripartire per ciascuna scuola di
          cui  al  comma  1, e delle condizioni di ricettivita' delle
          scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
          titoli   ed   esame.   La  composizione  della  commissione
          esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
          i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
          nel  decreto  di  cui  all'art.  17, comma 114, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Il predetto decreto assicura la
          presenza  nelle  commissioni  esaminatrici  di  magistrati,
          avvocati e notai.
              6.  Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto
          identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
          sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
          espressa  in  sessantesimi.  Ai fini della formazione della
          graduatoria,  si  tiene conto del punteggio di laurea e del
          curriculum   degli  studi  universitari,  valutato  per  un
          massimo di dieci punti.
              7.  Il  rilascio  del  diploma  di  specializzazione e'
          subordinato  alla  certificazione  della regolare frequenza
          dei  corsi,  al  superamento delle verifiche intermedie, al
          superamento delle prove finali di esame.
              8.  Il  decreto  di  cui  all'art. 17, comma 114, della
          legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e'  emanato  sentito  il
          Consiglio superiore della magistratura".
              -   Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri)  e'  il
          seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Nota  all'art.  1:      - Per  il  testo  dell'art.  16 del
          decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si veda nelle
          note alle premesse.