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DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1999, n. 517

Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2015)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 27-1-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 novembre 1999; 
  Visto il parere della Conferenza  unificata,  reso  il  2  dicembre
1999; 
  Sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative; 
  Visto il parere delle  commmissioni  permanenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 1999; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  sanita'   e   del   Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica e per la funzione pubblica; 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
       Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e universita' 
  1. L'attivita' assistenziale  necessaria  per  lo  svolgimento  dei
compiti istituzionali delle universita'  e'  determinata  nel  quadro
della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne  la
funzionalita' e la coerenza con le esigenze della didattica  e  della
ricerca,  secondo  specifici  protocolli  d'intesa  stipulati   dalla
Regione con le universita' ubicate nel proprio territorio. 
  2. I protocolli d'intesa di  cui  al  comma  1  sono  stipulati  in
conformita' ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo  e
coordinamento  emanati,  su  proposta  dei  Ministri  della  sanita',
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai  sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997,  n.  59,  sulla  base  dei
seguenti criteri e principi direttivi: 
    a)  promuovere  e  disciplinare   l'integrazione   dell'attivita'
assistenziale,  formativa  e  di  ricerca  tra   Servizio   sanitario
nazionale e universita'; 
    b) informare  i  rapporti  tra  Servizio  sanitario  nazionale  e
universita' al principio della leale cooperazione; 
    c)  definire  le  linee  generali  della   partecipazione   delle
universita' alla programmazione sanitaria regionale; 
    d) indicare i parametri per l'individuazione  delle  attivita'  e
delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze  di
didattica e di ricerca dei corsi di laurea della facolta' di medicina
e chirurgia, delle aziende  di  cui  all'articolo  2,  nonche'  delle
Aziende USL per quanto concerne le attivita' di prevenzione,  secondo
criteri di essenzialita' ed efficacia assistenziale, di  economicita'
nell'impiego  delle  risorse  professionali  e  di  funzionalita'   e
coerenza con le esigenze di  ricerca  e  di  didattica  dei  predetti
corsi. Le medesime attivita' e strutture tengono  anche  conto  delle
funzioni  di  supporto  allo  svolgimento  dei   corsi   di   diploma
universitario e di specializzazione, nel rispetto delle  attribuzioni
del Servizio sanitario e delle universita' di cui  agli  articoli  6,
commi 2 e 3, e 16-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, nonche' di  cui  al  Titolo  VI  del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per  quanto  concerne  la
formazione dei medici specialisti e  del  personale  infermieristico,
tecnico e della riabilitazione. 
    e) definire, con riferimento ai parametri di cui al primo  ed  al
secondo periodo della lettera d), il volume ottimale di attivita'  ed
il numero massimo di posti letto e di strutture  assistenziali  anche
in rapporto al numero degli studenti  iscritti  ai  corsi  di  laurea
della facolta'  di  medicina  e  chirurgia  ed  alle  esigenze  della
ricerca,  prevedendo  inoltre  i  criteri  e  le  modalita'  per   il
progressivo  adeguamento  agli  standard  fissati  e  la  contestuale
riduzione dei posti letto, anche in attuazione  del  Piano  sanitario
regionale 
  3. I protocolli d'intesa di cui al comma 1  stabiliscono  altresi',
anche sulla base della disciplina regionale di  cui  all'articolo  2,
comma 2-sexies, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, criteri generali per  l'adozione,
da parte del direttore generale delle aziende di cui all'articolo  2,
degli atti normativi interni, ivi compreso l'atto aziendale  previsto
dall'articolo 3. 
  4. In caso di  mancato  raggiungimento  dell'intesa  entro  novanta
giorni dalla trasmissione della  proposta  regionale  del  protocollo
d'intesa di cui al comma  1,  si  applica  la  procedura  sostitutiva
prevista dal comma 4  dell'articolo  6  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni.  La  medesima
procedura si applica altresi'  ove  la  proposta  regionale  non  sia
trasmessa entro novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  Piano
sanitario regionale. 
  5. I commi 1 degli articoli 6 e 6-bis del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni sono  abrogati.  Il
termine previsto dai commi 2 e  3  del  predetto  articolo  6-bis  e'
differito alla data di entrata in vigore  dell'atto  di  indirizzo  e
coordinamento previsto dal comma 2. 
    

NOTE
  Avvertenza:
  Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato   redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi  dell'art.  10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e
sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana,  approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.
1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle  disposizioni  di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
  Note alle premesse
  - Gli articoli 76 e 87 della Costituzione prevedono:
  "76.  L'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo'   essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi  e  criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti."
  "87. Il Presidente della  Repubblica  e'  il  capo  dello  Stato  e
rappresenta l'unita' nazionale.
  Puo' inviare messaggi alle Camere.
  Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
  Autorizza la presentazione alle Camere  dei  disegni  di  legge  di
iniziativa del Governo.
  Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore  di  legge  e  i
regolamenti.
  Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
  Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
  Accredita  e  riceve  i  rappresentanti  diplomatici,  ratifica   i
trattati internazionali,  previa,  quando  occorra,  l'autorizzazione
delle Camere.
  Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo  di
difesa costituito secondo la  legge,  dichiara  lo  stato  di  guerra
deliberato dalle Camere.
  Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
  Puo' concedere grazia e commutare le pene.
  Conferisce le onorificenze della Repubblica."
  Il titolo del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e
successive modificazioni  riguarda:  "Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della  legge  23  ottobre
1992, n. 421".
  Il testo dell'articolo 6, della legge  30  dicembre  1998,  n.  419
(Delega al Governo per la razionalizzazione  del  Servizio  sanitario
nazionale  e  per  l'adozione  di  un  testo  unico  in  materia   di
organizzazione e  funzionamento  del  Servizio  sanitario  nazionale.
Modifiche al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) e' il seguente:
  "Art. 6 - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi volti a ridefinire  i  rapporti  tra  Servizio  sanitario
nazionale e universita', attenendosi ai seguenti principi  e  criteri
direttivi:
  a) rafforzare  i  processi  di  collaborazione  tra  universita'  e
Servizio sanitario nazionale, anche mediante l'introduzione di  nuovi
modelli gestionali e funzionali integrati fra regione e  universita',
che  prevedano  l'istituzione   di   aziende   dotate   di   autonoma
personalita' giuridica;
  b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria  nazionale
e regionale, lo svolgimento delle attivita' assistenziali  funzionali
alle esigenze della didattica e della ricerca;
  c) assicurare  la  coerenza  fra  l'attivita'  assistenziale  e  le
esigenze  della  formazione   e   della   ricerca,   anche   mediante
l'organizzazione dipartimentale e le idonee disposizioni  in  materia
di personale.
  2.  Si  applica  alla  delega  di  cui  al  comma  1  il   disposto
dell'articolo 1, commi 3 e 4, della presente legge."
  Nota all'articolo 1
  L'articolo 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega  al  Governo
per il conferimento di  funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti
locali, per la  riforma  della  Pubblica  Amministrazione  e  per  la
semplificazione amministrativa) prevede:
  " Art.8 - 1 Gli atti di indirizzo e  coordinamento  delle  funzioni
amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico,  nonche'
le direttive relative all'esercizio  delle  funzioni  delegate,  sono
adottati previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, o con la singola regione interessata.
  2.  Qualora  nel  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  prima
consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti  di  cui  al
comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio  dei  ministri,
previo  parere  della  Commissione  parlamentare  per  le   questioni
regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
  3. In caso di urgenza il Consiglio  dei  ministri  puo'  provvedere
senza l'osservanza  delle  procedure  di  cui  ai  commi  1  e  2.  I
provvedimenti in tal modo adottati sono  sottoposti  all'esame  degli
organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici  giorni.  Il
Consiglio dei ministri e' tenuto a  riesaminare  i  provvedimenti  in
ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
  4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento
tecnico,  nonche'  le  direttive  adottate  con   deliberazione   del
Consiglio dei ministri, sono trasmessi  alle  competenti  Commissioni
parlamentari.
  5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti  funzioni  di
indirizzo e coordinamento dello Stato:
  a) l'art. 3 L. 22 luglio 1975, n. 382;
  b) l'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n.  616,  il
primo comma del  medesimo  articolo  limitatamente  alle  parole  da:
"nonche' la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole  "e
con la Comunita' economica  europea",  nonche'  il  terzo  comma  del
medesimo articolo, limitatamente alle parole:  "impartisce  direttive
per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle  regioni,
che sono tenute ad osservarle, ed";
  c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della L. 23 agosto 1988, n.  400,
limitatamente alle parole: "gli atti  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'attivita' amministrativa delle regioni  e,  nel  rispetto  delle
disposizioni statutarie, delle regioni a  statuto  speciale  e  delle
province autonome di Trento e Bolzano";
  d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto  1988,
n. 400, limitatamente alle parole:  "anche  per  quanto  concerne  le
funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
  e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13.
  6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del  primo  comma
dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
  I commi 2 e 3 dell'articolo 6, e l'articolo 16-sexies  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 cosi' recitano:
  "Art.6 - 1.         omissis;
  2. Per soddisfare le specifiche  esigenze  del  Servizio  sanitario
nazionale,  connesse   alla   formazione   degli   specializzandi   e
all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio  sanitario  nazionale,
le universita' e le regioni stipulano specifici protocolli di  intesa
per disciplinare  le  modalita'  della  reciproca  collaborazione.  I
rapporti in  attuazione  delle  predette  intese  sono  regolati  con
appositi accordi tra  le  universita',  le  aziende  ospedaliere,  le
unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a  carattere
scientifico  e  gli  istituiti  zooprofilattici  sperimentali.  Ferma
restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8  agosto  1991,
n.   257,   sulla   formazione   specialistica,   nelle   scuole   di
specializzazione attivate presso le predette strutture  sanitarie  in
possesso dei requisiti di idoneita' di  cui  all'art.  7  del  citato
decreto  legislativo  n.  257/1991,  la  titolarita'  dei  corsi   di
insegnamento previsti  dall'ordinamento  didattico  universitario  e'
affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali  si  svolge  la
formazione stessa, in conformita' ai protocolli d'intesa  di  cui  al
comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da
formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2  del  decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze
conseguenti alle disposizioni  sull'accesso  alla  dirigenza  di  cui
all'art. 15 del presente  decreto.  Il  diploma  di  specializzazione
conseguito presso le  predette  scuole  e'  rilasciato  a  firma  del
direttore della scuola e  del  rettore  dell'universita'  competente.
Sulla base delle esigenze di formazione  e  di  prestazioni  rilevate
dalla programmazione regionale, analoghe modalita' per  l'istituzione
dei corsi di specializzazione possono essere previste per  i  presidi
ospedalieri delle unita' sanitarie locali, le cui strutture siano  in
possesso dei requisiti di idoneita' previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 8
agosto 1991, n. 257.
  3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n.
421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e
della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso  altre
strutture del Servizio  sanitario  nazionale  e  istituzioni  private
accreditate.  I  requisiti  di  idoneita'  e  l'accreditamento  delle
strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa  con  il  Ministro
della sanita'.  Il  Ministro  della  sanita'  individua  con  proprio
decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili.  Il
relativo ordinamento didattico e'  definito,  ai  sensi  dell'art.  9
della legge 19 novembre  1990,  n.  341,  con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di
concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni
e  le  universita'  attivano  appositi  protocolli  di   intesa   per
l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della  legge  19  novembre
1990, n. 341. La  titolarita'  dei  corsi  di  insegnamento  previsti
dall'ordinamento didattico  universitario  e'  affidata  di  norma  a
personale del ruolo sanitario dipendente dalle  strutture  presso  le
quali si svolge la  formazione  stessa,  in  possesso  dei  requisiti
previsti.  I  rapporti  in  attuazione  delle  predette  intese  sono
regolati  con  appositi  accordi  tra  le  universita',  le   aziende
ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni  pubbliche  e
private accreditate e gli istituti di ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico.  I  diplomi  conseguiti  sono  rilasciati  a  firma  del
responsabile del corso e  del  rettore  dell'universita'  competente.
L'esame finale, che consiste in una prova scritta  ed  in  una  prova
pratica, abilita all'esercizio professionale.  Nelle  commissioni  di
esame  e'  assicurata  la  presenza  di  rappresentanti  dei  collegi
professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure
professionali individuate ai sensi del presente articolo  e  previsti
dal precedente ordinamento che non siano stati  riordinati  ai  sensi
del citato art.  9  della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,  sono
soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo,
comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono
entro il predetto termine al primo anno di corso. A  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  per  l'accesso  alle
scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni
caso richiesto  il  possesso  di  un  diploma  di  scuola  secondaria
superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed  ai
corsi disciplinati dal  precedente  ordinamento  e  per  il  predetto
periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato
il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti  che  non
dovessero essere coperti dai soggetti  in  possesso  del  diploma  di
scuola secondaria superiore di secondo grado".
  "Art. 16-sexies. - 1. Il Ministro della sanita', su proposta  della
regione  o  provincia  autonoma  interessata,  individua  i   presidi
ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti  in  possesso
dei  requisiti  di  idoneita'  stabiliti  dalla  Commissione  di  cui
all'articolo 16-ter, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai
fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.
  2. La regione assegna, in  via  prevalente  o  esclusiva,  a  detti
ospedali,  distretti  e  dipartimenti  le  attivita'   formative   di
competenza  regionale  e  attribuisce  agli  stessi  la  funzione  di
coordinamento delle attivita' delle strutture del Servizio  sanitario
nazionale che collaborano con l'universita' al fine della  formazione
degli  specializzandi  e  del  personale  sanitario  infermieristico,
tecnico e della riabilitazione".
  Il titolo VI  del  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368
riguarda "Formazione specifica in medicina generale".
  L'articolo 2 del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502
recita:
  "Art. 2 - 1. Spettano alle regioni e alle  province  autonome,  nel
rispetto dei principi stabiliti dalle leggi  nazionali,  le  funzioni
legislative ed amministrative in materia di assistenza  sanitaria  ed
ospedaliera.
  2. Spettano in  particolare  alle  regioni  la  determinazione  dei
principi sull'organizzazione dei servizi e  sull'attivita'  destinata
alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle  unita'
sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere,  le  attivita'  di
indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
unita' sanitarie locali ed aziende, anche in relazione  al  controllo
di gestione e  alla  valutazione  della  qualita'  delle  prestazioni
sanitarie.
  2-bis. La legge regionale istituisce  e  disciplina  la  Conferenza
permanente  per  la   programmazione   sanitaria   e   sociosanitaria
regionale, assicurandone il raccordo o  l'inserimento  nell'organismo
rappresentativo  delle  autonomie  locali,  ove   istituito.   Fanno,
comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel  caso  in
cui  l'ambito  territoriale  dell'Azienda  unita'  sanitaria   locale
coincida con quella del comune; il presidente  della  Conferenza  dei
sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei  casi
in  cui  l'ambito  territoriale  dell'unita'  sanitaria  locale   sia
rispettivamente superiore  o  inferiore  al  territorio  del  Comune;
rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.
  2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e' sottoposto alla
Conferenza di cui al comma 2-bis, ed e' approvato previo esame  delle
osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La  Conferenza
partecipa, altresi', nelle forme e con le modalita'  stabilite  dalla
legge  regionale,  alla  verifica  della  realizzazione   del   Piano
attuativo  locale,  da  parte  delle  aziende  ospedaliere   di   cui
all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.
  2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono
i criteri e le modalita' anche operative per il  coordinamento  delle
strutture  sanitarie  operanti  nelle  aree  metropolitane   di   cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142,  nonche'
l'eventuale costituzione di appositi organismi.
  2-quinquies.  La  legge  regionale  disciplina  il   rapporto   tra
programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo
in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione  del
Piano attuativo locale e le modalita' della  partecipazione  ad  esse
degli enti locali interessati.  Nelle  aree  metropolitane  il  piano
attuativo metropolitano e' elaborato dall'organismo di cui  al  comma
2-quater, ove costituito.
  2-sexies. La regione disciplina altresi':
  a) l'articolazione del territorio  regionale  in  unita'  sanitarie
locali, le quali assicurano attraverso servizi  direttamente  gestiti
l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita  e  di  lavoro,
l'assistenza distrettuale e l'assistenza  ospedaliera,  salvo  quanto
previsto  dal  presente  decreto  per  quanto  attiene  alle  aziende
ospedaliere di  rilievo  nazionale  e  interregionale  e  alle  altre
strutture pubbliche e private accreditate;
  b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale  di  cui
all'articolo 3, comma 1-bis;
  c) la definizione dei  criteri  per  l'articolazione  delle  unita'
sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo
3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarita' delle zone montane e
a bassa densita' di popolazione;
  d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali,  sulla  base  di
una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche  della
popolazione  residente  con  criteri  coerenti  con  quelli  indicati
all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte della regione
medesima, sulle unita' sanitarie locali, nonche' di  valutazione  dei
risultati delle stesse,  prevedendo  in  quest'ultimo  caso  forme  e
modalita' di partecipazione della Conferenza dei sindaci;
  f) l'organizzazione e  il  funzionamento  delle  attivita'  di  cui
all'articolo 19-bis, comma 3,  in  raccordo  e  cooperazione  con  la
Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;
  g)  fermo  restando  il  generale  divieto  di  indebitamento,   la
possibilita' per le unita' sanitarie locali di:
  1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura  massima  di
un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi,  inclusi  i
trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
  2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito,  di
durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di  spese  di
investimento e previa autorizzazione regionale, fino a  un  ammontare
complessivo delle  relative  rate,  per  capitale  e  interessi,  non
superiore al quindici per cento delle  entrate  proprie  correnti,  a
esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente
attribuita alla regione;
  h) le modalita' con cui le unita' sanitarie  locali  e  le  aziende
ospedaliere assicurano le prestazioni e  i  servizi  contemplati  dai
livelli aggiuntivi di  assistenza  finanziati  dai  comuni  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 30  novembre  1998,
n. 419.
  2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive  modificazioni,  le  regioni  istituiscono
l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di
cui all'articolo 1, comma 18.
  2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non
adotta i provvedimenti previsti dai commi  2-bis  e  2-quinquies,  il
Ministro della sanita', sentite la regione  interessata  e  l'Agenzia
per i servizi  sanitari  regionali,  fissa  un  congruo  termine  per
provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanita',  sentito
il  parere  della  medesima  Agenzia  e  previa  consultazione  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, propone  al  Consiglio  dei
Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di  un
commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo  non  preclude
l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in
via sostitutiva ed e' efficace sino  a  quando  i  competenti  organi
regionali abbiano provveduto.
  Il comma 4, dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 e' il seguente:
  "4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di  cui  al
presente articolo, entro centoventi giorni dalla  costituzione  delle
nuove unita' sanitarie locali e  delle  aziende  ospedaliere,  previa
diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio  dei
Ministri su proposta dei Ministri della sanita' e dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica".
  I commi 1 degli articoli 6  e  6-bis  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni sono abrogati.
  I commi 2 e 3 dell'articolo 6-bis del suddetto decreto  legislativo
cosi' recitano:
  "1.        omissis;
  2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1  si  applicano
le linee guida di cui al decreto 31 luglio 1997  dei  Ministri  della
sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997.
  3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1  le  strutture
sono individuate, per quanto concerne la formazione specialistica, in
conformita' al decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1997 e, per quanto concerne i  diplomi
universitari,  in  conformita'  al  decreto  24  settembre  1997  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997".