stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2000, n. 2

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/1/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2000, n. 35 (in G.U. 01/03/2000, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2000)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  7-1-2000 al: 1-3-2000
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che entra in vigore il 7 gennaio 2000;
Rilevato che l'articolo 2 della citata legge costituzionale rinvia alla legge ordinaria la disciplina dell'applicazione dei principi dettati dalla normativa costituzionale ai procedimenti penali in corso;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione al citato articolo 2, stabilendo le regole da applicare ai procedimenti penali in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che ne disciplina l'attuazione nel processo penale, i principi introdotti nell'articolo 111 della Costituzione dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento.
2. Nei procedimenti penali nei quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, la colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore. Tali dichiarazioni, tuttavia, possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, per le modalità dell'esame o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che la persona che le ha rese è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè si sottragga all'esame.