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DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2000, n. 2

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/1/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2000, n. 35 (in G.U. 01/03/2000, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2000)
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Testo in vigore dal: 2-3-2000
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che entra in
vigore il 7 gennaio 2000;
  Rilevato  che l'articolo 2 della citata legge costituzionale rinvia
alla  legge  ordinaria  la  disciplina dell'applicazione dei principi
dettati  dalla  normativa  costituzionale  ai  procedimenti penali in
corso;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di dare attuazione
al   citato   articolo  2,  stabilendo  le  regole  da  applicare  ai
procedimenti penali in corso;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 gennaio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  ((1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina
l'attuazione  dell'articolo  111  della Costituzione, come modificato
dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione
dell'articolo  2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui
all'articolo  111  della Costituzione si applicano ai procedimenti in
corso salve le regole contenute nei commi successivi.
  2.  Le  dichiarazioni  rese nel corso delle indagini preliminari da
chi,  per  libera  scelta,  si  e'  sempre  volontariamente sottratto
all'esame  dell'imputato  o del suo difensore, sono valutate, se gia'
acquisite   al  fascicolo  per  il  dibattimento,  solo  se  la  loro
attendibilita'  e'  confermata  da altri elementi di prova, assunti o
formati con diverse modalita'.
  3.  Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla
base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che
la  persona  e'  stata  sottoposta  a  violenza,  minaccia, offerta o
promessa  di  denaro  o  di  altra  utilita'  affinche'  si sottragga
all'esame.
  4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e
gia'  valutate  ai  fini  delle  decisioni, si applicano nel giudizio
dinanzi  alla  Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia
di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.
  5.  Nell'udienza  preliminare  dei  processi  penali  in  corso nei
confronti  di  imputato  minorenne,  il  giudice, se ritiene di poter
decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilita'
di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella
fase.
  6.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  si applicano anche ai
procedimenti  che  proseguono  con  le  norme del codice di procedura
penale anteriormente vigente)).