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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507

Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/2001)
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Testo in vigore dal: 15-1-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Visto l'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega
il  Governo  ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
legge  di delegazione, un decreto legislativo per la depenalizzazione
dei  reati  minori  e  per  la riforma della disciplina sanzionatoria
nelle  materie  indicate  negli  articoli  3,  4,  5,  6, 7 e 8 della
medesima  legge,  nonche'  per  attribuire  al  giudice  di  pace  la
competenza  in  materia  di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di
cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
    Vista  la  deliberazione  preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 novembre 1999;
    Udito  il  parere  delle  competenti Commissioni permanenti della
Camera   dei   deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  previsto
dall'articolo 17 della legge di delegazione;
    Vista  la  deliberazione  definitiva  del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
    Sulla proposta del Ministro della giustizia;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                          Depenalizzazione

    1.  Sono  trasformate  in  illeciti amministrativi, soggetti alle
sanzioni  stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come
reato  dalle  leggi comprese nell'elenco allegato al presente decreto
legislativo  e  da  ogni altra disposizione in materia di produzione,
commercio  e igiene degli alimenti e delle bevande, nonche' di tutela
della  denominazione  di  origine dei medesimi, fatta eccezione per i
reati  previsti  dal  codice  penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della
legge   30 aprile   1962,  n.  283,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
          Avvertenza:
              In  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale -
          serie  generale  -  del  28 gennaio 2000 si procedera' alla
          ripubblicazione  del testo del presente decreto legislativo
          corredato  delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma
          3,  del  regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14
          marzo 1986, n. 217.