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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 506

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonchè di sanzioni amministrative tributarie.

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Testo in vigore dal: 15-1-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; 
  Visti i decreti legislativi 18 dicembre 1997,  n.  471  e  n.  472,
recanti, rispettivamente, la riforma delle  sanzioni  tributarie  non
penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore  aggiunto
e di  riscossione  dei  tributi,  nonche'  disposizioni  generali  in
materia  di  sanzioni  amministrative  per  le  violazioni  di  norme
tributarie; 
  Visti il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle  attivita'
produttive, integrato e corretto dal decreto  legislativo  10  aprile
1998, n. 137, nonche' dal decreto legislativo 19  novembre  1998,  n.
422 e dal decreto legislativo 10 giugno 1999, n. 176; 
  Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il quale dispone che, entro due anni dalla data in entrata in  vigore
dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della  legge
n. 662 del  1996,  nel  rispetto  degli  stessi  principi  e  criteri
direttivi e previo parere della commissione di cui al  comma  13  del
medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni  integrative
o correttive con uno o piu' decreti legislativi; 
  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 15 ottobre 1999 per quel che concerne  lo
schema di decreto  legislativo  recante  disposizioni  integrative  e
correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del  5
novembre 1999 avuto  riguardo  allo  schema  di  decreto  legislativo
recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita  ai  sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisito il parere  della  Commissione  parlamentare  istituita  a
norma dell'articolo 3, comma 13, della  predetta  legge  n.  662  del
1996; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 dicembre 1999; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia
di  imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,   nonche'   di
                    disciplina dei tributi locali 
 
  1. Al decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  concernente
l'istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e  l'istituzione  di  una  addizionale  regionale  a  tale
imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi  locali,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, la lettera  e)  e'  sostituita  dalle
seguenti: "e) gli enti privati  di  cui  all'articolo  87,  comma  1,
lettera c), del citato testo  unico  n.  917  del  1986,  nonche'  le
societa' e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma; 
      e-bis) le Amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29,  nonche'
le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte
costituzionale,  della  Presidenza  della  Repubblica  e  gli  organi
legislativi delle regioni a statuto speciale;"; 
    b) all'articolo 4, comma 2,  dopo  le  parole:  "ai  depositi  in
denaro e in titoli" sono aggiunte le seguenti: "verso la clientela"; 
    c)  l'articolo  5  e'  sostituito  dal  seguente:   "Articolo   5
(Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) 1. Per  i  soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non esercenti le  attivita'
di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile e'  determinata  dalla
differenza tra la somma delle voci classificabili  nel  valore  della
produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'articolo 2425  del
codice civile e la somma di quelle  classificabili  nei  costi  della
produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma,  ad  esclusione
delle perdite su crediti e delle spese per il  personale  dipendente.
Detta  disposizione  opera  anche   per   i   soggetti   non   tenuti
all'applicazione del citato articolo 2425."; 
    d) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) nel comma 1, lettera n), sono aggiunte le  seguenti  parole:
"nonche' degli accantonamenti per rischi su crediti, compresi  quelli
per interessi di mora"; 
      2) nel comma 1-bis, le parole: "comma 1", sono soppresse; 
      3) dopo il comma 5, e' aggiunto  il  seguente:  "5-bis.  Per  i
soggetti  di  cui  al  presente  articolo  concorrono  altresi'  alla
determinazione  della  base  imponibile  gli  accantonamenti  per  la
cessazione di rapporti di agenzia."; 
    e) nell'articolo 9, commi 2  e  3,  le  parole:  "comma  2"  sono
soppresse; 
    f) all'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) nel comma 2, al primo periodo, le  parole:  "comma  2"  sono
soppresse e il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:  "La  base
imponibile relativa alle altre attivita' e' determinata a  norma  del
precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi  indicati  e'
ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attivita'
commerciali.  Qualora  gli  emolumenti   non   siano   specificamente
riferibili alle attivita' commerciali, l'ammontare  degli  stessi  e'
ridotto di un importo imputabile alle attivita' commerciali  in  base
al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma."; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
      3) nel comma 4, la lettera c) e' abrogata; 
    g) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: "Articolo  10-bis.
(Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) 1.  Per  i  soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma  1,  lettera  e-bis),  la  base  imponibile  e'
determinata in  un  importo  pari  all'ammontare  delle  retribuzioni
erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a  quelli  di
lavoro dipendente di  cui  all'articolo  47  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  dei  compensi  erogati  per
collaborazione coordinata e  continuativa  di  cui  all'articolo  49,
comma 2, lettera a), nonche' per attivita'  di  lavoro  autonomo  non
esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera  l),
del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile  le  somme
di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico
esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuite fino
al 31 dicembre 1999. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai  fini
delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di  attivita'  commerciale
per i quali la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni
contenute negli articoli precedenti. 
     2. Se i soggetti di cui al comma 1  esercitano  anche  attivita'
commerciali, gli stessi possono optare per  la  determinazione  della
base imponibile relativa a  tali  attivita'  commerciali  secondo  le
disposizioni dell'articolo  5,  computando  i  costi  deducibili  ivi
indicati non specificamente riferibili alle attivita' commerciali per
un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare  dei  ricavi  e
degli  altri  proventi  considerati  dalla  predetta  disposizione  e
l'ammontare  complessivo  di  tutte  le  entrate  correnti.  La  base
imponibile relativa alle altre attivita' e' determinata a  norma  del
precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi  indicati  e'
ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attivita'
commerciali.  Qualora  gli  emolumenti   non   siano   specificamente
riferibili alle attivita' commerciali, l'ammontare  degli  stessi  e'
ridotto di un importo imputabile alle attivita' commerciali  in  base
al rapporto  indicato  nel  primo  periodo  del  presente  comma.  Si
considerano attivita' commerciali  quelle  rilevanti  ai  fini  delle
imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui  all'articolo  88,
comma 1, del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
esclusi dall'imposta sul reddito  delle  persone  giuridiche,  quelle
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto."; 
    h)  l'articolo  11  e'  sostituito  dai  seguenti:  "Articolo  11
(Disposizioni  comuni  per  la  determinazione   del   valore   della
produzione netta) 1. Nella determinazione della base imponibile: 
      a) sono ammessi in deduzione i contributi per le  assicurazioni
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le spese relative agli
apprendisti, e, nei  limiti  del  70  per  cento,  le  spese  per  il
personale assunto con contratti di formazione lavoro; 
      b) non sono ammessi in deduzione: 
        1) i costi relativi al personale classificabili nell'articolo
2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile; 
        2)  i  compensi  per  prestazioni  di  lavoro  autonomo   non
esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera  l),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le indennita'
e i rimborsi di cui alla lettera m) del predetto comma 1; 
        3) i costi per prestazioni  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a),  e  3,  del
predetto testo unico delle imposte sui redditi; 
        4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato  a  quello
dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso testo  unico  delle
imposte sui redditi; 
        5) gli utili spettanti agli associati  in  partecipazione  di
cui alla lettera c) del predetto articolo  49,  comma  2,  del  testo
unico delle imposte sui redditi; 
        6) il canone relativo a contratti  di  locazione  finanziaria
limitatamente  alla   parte   riferibile   agli   interessi   passivi
determinata  secondo  le  modalita'  di  calcolo,  anche  forfetarie,
stabilite con decreto del Ministro delle finanze. 
       2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno,  in  ogni
caso, escluse le somme erogate a terzi per l'acquisizione di  beni  e
di  servizi  destinati  alla  generalita'  dei   dipendenti   e   dei
collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e collaboratori medesimi
a titolo di rimborso analitico  di  spese  sostenute  nel  compimento
delle loro mansioni lavorative. Gli importi  spettanti  a  titolo  di
recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono
alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che
impiega il personale distaccato, tali importi  si  considerano  costi
relativi al personale non ammessi  in  deduzione  ovvero  concorrenti
alla formazione della base  imponibile  ai  sensi  dell'articolo  10,
comma 1, e dell'articolo 10-bis, comma 1. 
       3. Al fini della determinazione della base imponibile  di  cui
agli articoli 5, 6 e 7  concorrono  anche  i  proventi  e  gli  oneri
classificabili fra le  voci  diverse  da  quelle  indicate  in  detti
articoli, se correlati a componenti positivi e  negativi  del  valore
della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi  e,  in
ogni  caso,  le  plusvalenze  e  le  minusvalenze  relative  a   beni
strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di  azienda,
nonche' i contributi erogati a  norma  di  legge  con  esclusione  di
quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione. 
       4. Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i
componenti positivi e negativi sono accertati in ragione  della  loro
corretta classificazione. 
      Art. 11-bis. (Variazioni fiscali del  valore  della  produzione
netta): 1. I componenti  positivi  e  negativi  che  concorrono  alla
formazione del valore della produzione,  cosi'  come  determinati  ai
sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad  essi
le variazioni in aumento o in  diminuzione  previste  ai  fini  delle
imposte sui redditi. Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli
articoli 58, 63, e 75, commi 5, seconda parte,  e  5-bis,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 17,  comma
4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504.  Le  erogazioni
liberali, comprese quelle previste dall'articolo  65,  comma  2,  del
predetto testo unico delle imposte sui redditi, non sono  ammesse  in
deduzione.". 
       2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi,
le plusvalenze e gli altri componenti positivi di cui  agli  articoli
53, comma 2, 54, comma 1, lettera d), e 76, comma 5, del testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."; 
    i) all'articolo  12,  nel  comma  1,  le  parole:  "a  10",  sono
sostituite dalle seguenti: "a 10-bis"; 
    l) all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei confronti dei
soggetti  di  cui  all'articolo   3,   comma   1,   lettera   e-bis),
relativamente al valore  prodotto  nell'esercizio  di  attivita'  non
commerciali, determinato ai sensi dell'articolo  10-bis,  si  applica
l'aliquota dell'8,5 per cento."; 
      2) nel comma 3, primo  periodo,  le  parole:  "dell'entrata  in
vigore sono sostituite dalle seguenti: "di emanazione"; nel  medesimo
periodo, la  parola:  "maggiorare",  e'  sostituita  dalla  seguente:
"variare";  nello  stesso  comma  3,  secondo  periodo,  la   parola:
"maggiorazione", e' sostituita dalla seguente: "variazione"; 
    m) all'articolo 19, dopo il comma 1,  e'  aggiunto  il  seguente:
"1-bis. Per i soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera
e-bis), la dichiarazione e' presentata dai soggetti  che  emettono  i
provvedimenti autorizzativi  dei  versamenti  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive."; 
    n) nell'articolo 24, comma 3, le parole: "La constatazione", sono
sostituite dalle seguenti: "L'accertamento"; 
    o) all'articolo 30, nel comma 5, il primo periodo  e'  sostituito
dal seguente: "5. In deroga alla disposizione del comma 2 i  soggetti
che determinano la base imponibile ai  sensi  dell'articolo  10-bis),
comma 1, versano  l'acconto  mensilmente,  con  le  modalita'  e  nei
termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari  a
quello   risultante    dall'applicazione    dell'aliquota    prevista
nell'articolo  16,  comma  2,  all'ammontare  degli  emolumenti   ivi
indicati corrisposti nel mese precedente."; 
    p) all'articolo 38, nel comma 1, dopo le parole:  "90  per  cento
del gettito", sono aggiunte le seguenti: ",  ricalcolato  sulla  base
delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1 e 2,"; 
    q) all'articolo 41, dopo il comma 3,  e'  aggiunto  il  seguente:
"3-bis. Per gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
di cui ai commi precedenti s'intende quello  ricalcolato  sulla  base
delle aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 2."; 
    r) all'articolo 50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:  "3.  L'aliquota
di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1  e'
fissata  allo  0,50  per  cento.  Ciascuna   regione,   con   proprio
provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30
novembre  dell'anno  precedente  a  quello   cui   l'addizionale   si
riferisce, puo' maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1 per cento. 
       4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai  redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  l'addizionale
regionale dovuta e' determinata dai sostituti d'imposta di  cui  agli
articoli 23 e 29 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di
conguaglio  relative  a  detti  redditi.  Il  relativo   importo   e'
trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo
di paga successivo a quello in cui le stesse sono  effettuate  e  non
oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese
di  dicembre.  In  caso  di  cessazione  del  rapporto  l'importo  e'
trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono  svolte
le predette operazioni di  conguaglio.  L'importo  da  trattenere  e'
indicato nella certificazione unica di  cui  all'articolo  7-bis  del
citato decreto n. 600 del 1973."; 
      2) al comma 5 le parole: "di cui al comma 1" sono soppresse; 
    s) all'articolo 52, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia e' definito  il
modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche
in via  telematica,  dei  dati  occorrenti  alla  pubblicazione,  per
estratto, nella Gazzetta  Ufficiale  dei  regolamenti  sulle  entrate
tributarie,  nonche'  di  ogni  altra  deliberazione  concernente  le
variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi."; 
      2) nel comma 4, dopo la parola "i regolamenti" sono aggiunte le
seguenti: "sulle entrate tributarie"; 
    t) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) nel comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: "E'  dovuta
una sola imposta quando per lo stesso  credito  ed  in  virtu'  dello
stesso atto devono  eseguirsi  piu'  formalita'",  sono  aggiunte  le
seguenti: "di natura ipotecaria."; 
      2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: "4.  Con  lo  stesso
regolamento  di  cui  al  comma  1,  le  province   disciplinano   la
liquidazione, la  riscossione  e  la  contabilizzazione  dell'imposta
provinciale  di  trascrizione  e  i   relativi   controlli,   nonche'
l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il  ritardato  pagamento
dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. Tali attivita', se non gestite direttamente
ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidati,
a condizioni da stabilire tra le parti,  allo  stesso  concessionario
del pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria
di ciascuna provincia nel  cui  territorio  sono  state  eseguite  le
relative formalita' le somme riscosse inviando alla provincia  stessa
la relativa documentazione.  In  ogni  caso  deve  essere  assicurata
l'esistenza di un archivio nazionale dei  dati  fiscali  relativi  ai
veicoli iscritti nel  pubblico  registro  automobilistico.  L'imposta
suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine  di  tre
anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita."; 
      3) nel comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo  "Per
gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i
rimorchi destinati a servire  detti  veicoli,  sempreche'  non  siano
adatti al trasporto di cose,  l'imposta  e'  ridotta  ad  un  quarto.
Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta  indicata  dalla  tariffa
approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo
comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e
simili."; 
    u) nell'articolo 58 il comma 4 e' abrogato; 
    v) nell'articolo 60, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 2 e' abrogato; 
      2) nel comma 3, le parole: "dei commi 1 e 2",  sono  sostituite
dalle seguenti: "del comma 1"; nel medesimo comma, le parole: "ed  ai
comuni" sono soppresse; 
      3) nel comma 4, le parole: "dei commi 1 e 2",  sono  sostituite
dalle seguenti: "del comma 1"; 
      4) nel comma 5, sono soppresse le parole:  ":  la  disposizione
del comma 1" e le parole da: "e quella del comma 2"  fino  alla  fine
del comma; 
    z) nell'articolo 61, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  A  decorrere
dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province e' ridotto
di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per
l'imposta sulle assicurazioni di cui al  comma  1  dell'articolo  60,
ridotto dell'importo corrispondente  all'incremento  medio  nazionale
dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999,  rispetto  all'anno
1998, secondo dati di fonte  ufficiale.  La  dotazione  del  predetto
fondo e', per l'anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima
del gettito annuo effettuata, sulla base dei  dati  disponibili,  dal
Ministero delle finanze,  per  singola  provincia,  e  comunicata  ai
Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'interno. Sulla base dei dati finali,  comunicati  dal  Ministero
delle finanze ai predetti Ministeri, sono  determinate  le  riduzioni
definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia,
e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio.  Il  Ministero
dell'interno provvede, con seconda e la  terza  rata  dei  contributi
ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare  in
via definitiva l'importo annuo del contributo  ridotto  spettante  ad
ogni provincia a decorrere dal 1999."; 
      2) nel comma 4, primo periodo, le parole: "e ai  comuni",  sono
soppresse; 
    aa) nell'articolo 64, al comma 2,  le  parole:  "Il  comune  puo'
prorogare fino al 31 dicembre 1999, a condizioni da stabilire tra  le
parti" sono sostituite con le parole: "Il comune puo' prorogare  fino
al 31 dicembre 2000, a condizioni  piu'  vantaggiose  per  l'ente  da
stabilire tra le parti" e le parole "entro il 31 dicembre 1998",  con
le parole "anteriormente alla predetta data". 
  2. I componenti positivi  e  negativi  conseguiti  o  sostenuti  in
periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  la  cui
imputazione ai fini delle imposte sui redditi sia stata  rinviata  in
applicazione delle norme del testo unico delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917,  concorrono  alla  determinazione  del  valore  della
produzione netta del  periodo  d'imposta  in  cui  si  verifica  tale
imputazione. 
          Avvertenza: 
            Il testo, delle note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          NOTE ALL'ART. 1 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico