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LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
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vigente al 03/04/2019
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2000
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               ART. 1 
                     (Risultati differenziali). 
 
  1.  Per  l'anno  2000,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare resta determinato in termini di competenza in lire  79.500
miliardi, al netto di lire 33.454 miliardi per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso  di  prestiti,  il  livello
massimo del ricorso al mercato finanziario  di  cui  all'articolo  11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato  dall'articolo  2,
commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999,  n.  208,  ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un  importo  complessivo  non
superiore  a  lire  4.000  miliardi  relativo   ad   interventi   non
considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in
termini  di  competenza,  in  lire  350.800   miliardi   per   l'anno
finanziario 2000. 
  2. Per gli. anni 2001 e, 2002 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300  miliardi,
al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 3.561 miliardi
per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in  lire  384.000
miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il  bilancio  programmatico
degli anni 2001 e  2002,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire  68.300  miliardi
ed in lire 51.800 miliardi ed  il  livello  massimo  del  ricorso  al
mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi  ed
in lire 309.000 miliardi. 
  3. I livelli del ricorso al mercato di  cui  ai  commi  1  e  2  si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di  rimborsare
prima della scadenza  o  ristrutturare  passivita'  preesistenti  con
ammortamento a carico dello Stato. 
  4. Le maggiori entrate tributarie che  si  realizzassero  nel  2000
rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare
gli    obiettivi    sull'indebitamento    netto    delle    pubbliche
amministrazioni  e  sui  saldi  di  finanza  pubblica  definiti   dal
Documento  di  programmazione  economico-finanziaria  2000-2003.   In
quanto eccedenti rispetto a tali  obiettivi,  le  eventuali  maggiori
entrate derivanti dalla lotta all'evasione  fiscale,  determinate  ai
sensi della legge 13 maggio 1999, n. 133,  e  le  minori  spese  sono
destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si  renda
necessario finanziare  interventi  di  particolare  rilievo  per  lo.
sviluppo economico ovvero  fare  fronte  a  situazioni  di  emergenza
economico-finanziaria. 
          AVVERTENZA: 
            In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -  serie
          generale  -  del  29  gennaio  2000  si   procedera'   alla
          ripubblicazione del testo della  presente  legge  corredato
          delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.