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LEGGE 25 giugno 1999, n. 208

Disposizioni in materia finanziaria e contabile.

note: Entrata in vigore della legge: 15-7-1999
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Testo in vigore dal:  15-7-1999

Art. 2

1. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "15 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".
2. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), della citata legge n. 468 del 1978, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre"; dopo le parole: "a legislazione vigente" sono inserite le seguenti: ", il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico" e le parole: "viene, altresì, trasmesso" sono sostituite dalle seguenti: "vengono, altresì, trasmessi".
3. All'articolo 1-bis, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica;".
4. All'articolo 1-bis, comma 2, lettera c), della citata legge n. 468 del 1978, le parole da "La Commissione" fino a "n. 281" sono sostituite dalle seguenti: "La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" e le parole: "31 maggio" e "15 settembre" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "15 luglio" e "15 ottobre".
5. All'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978, le parole: "15 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".
6. All'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte;".
7. All'articolo 3, comma 2, lettera c), della citata legge n. 468 del 1978, le parole da "del fabbisogno del settore pubblico allargato" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale".
8. All'articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), della citata legge n. 468 del 1978, le parole: "settore pubblico allargato" sono sostituite dalle seguenti: "conto delle pubbliche amministrazioni".
9. All'articolo 3, comma 2, lettera f), della citata legge n. 468 del 1978, le parole: "gli indirizzi per gli" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolazione degli".
10. All'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 468 del 1978, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1-bis," sono inserite le seguenti: "ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia,".
11. All'articolo 3 della citata legge n. 468 del 1978, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. In occasione della presentazione del Programma di stabilità agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato".
12. Dopo l'articolo 9-bis della citata legge n. 468 del 1978, è inserito il seguente:
"Art. 9-ter. - (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente) - 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito il "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni", il cui ammontare è annualmente determinato dalla legge finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica".
13. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, l'alinea è sostituito dal seguente:
"La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:".
14. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;".
15. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;".
16. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;".
17. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:
"i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;".
18. In sede di prima applicazione della presente legge, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della citata legge n. 468 del 1978, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della medesima legge, come modificato dal presente articolo, sono indicate dalla legge finanziaria per il 2000, intendendosi come soppresse quelle norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti già contenenti il riferimento alla predetta lettera d) e non indicate nella legge finanziaria medesima.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), a seguito della modificazione apportata dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 1-bis (Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio). - 1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato è ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:
a) entro il 30 giugno il documento di programmazione economicofinanziaria, che viene, altresì, trasmesso alle regioni;
b) entro il 30 settembre il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico che vengono, altresì, trasmessi alle regioni;
c) entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica".
2. La Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del comma 1, entro il 15 luglio, e di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro il 15 ottobre, e lo comunica al Governo ed al Parlamento".
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 468/1978, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3. - 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni, il documento di programmazione economicofinanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
2. Nel documento di programmazione economicofinanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione economicofinanziaria e della evoluzione economicofinanziaria internazionale in particolare nella Comunità europea, sono indicati:
a) i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte;
b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione;
c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di rapporto al prodotto interno lordo, del fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera a), e le relative cause;
e) le conseguenti regole di variazione delle entrate delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel conto delle pubbliche amministrazioni per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;
f) l'articolazione degli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alle lettere e), con la valutazione di massima dell'effetto economicofinanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale.
3. Il documento di programmazione economicofinanziaria, sulla base di quanto definito al comma 2, indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.
4. Il documento di programmazione economicofinanziaria indica i disegni di legge collegati, di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 1-bis ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, evidenziando il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere e) e f) del precedente comma 2.
4-bis. In occasione della presentazione del Programma di stabilità agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economicofinanziaria precedentemente approvato".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della citata legge n. 468/1978, come modificato dalla presente legge:
"3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziarie in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le corrrezioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi si spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
ibis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzione di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);
iter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale".