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PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1999, n. 492

Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2007)
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Testo in vigore dal: 11-1-2000
al: 8-8-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  31  dicembre 1998, n. 476, di autorizzazione alla
ratifica e di esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e
la  cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja
il  29  maggio 1993, e di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184,
in tema di adozione di minori stranieri;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  7,  commi 1 e 2, della citata
legge n. 476 del 1998;
  Sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 1999;
  Vista  la  nota  di  osservazioni della Corte dei conti, sezione di
controllo Atti di Governo, n. 20/99 del 20 ottobre 1999;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 19 novembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  di concerto con i Ministri
degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e della sanita';
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                        Oggetto e definizioni

  1.  Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2,
della  legge 31 dicembre 1998, n. 476, disciplina l'organizzazione ed
il  funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di
cui  all'articolo  38  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  come
modificata dalla citata legge n. 476 del 1998, nonche' i criteri e le
procedure per le autorizzazioni degli enti di cui all'articolo 39-ter
della medesima legge n. 184 del 1983.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per  "legge  sull'adozione",  la legge 4 maggio 1983, n. 184, come
   modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;
b) per  "Convenzione"  la  Convenzione  per  tutela  dei  minori e la
   cooperazione  in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja
   il 29 maggio 1993;
c) per  "adozione  internazionale"  l'adozione  di  minori  stranieri
   conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione
   e della legge sull'adozione;
d) per  "Commissione",  la Commissione per le adozioni internazionali
   costituita  dall'articolo  38  della  legge  sull'adozione,  quale
   Autorita' centrale per l'Italia;
e) per  "autorita'  centrali"  le autorita' dei vari Paesi che curano
   l'adozione internazionale;
f) per  "enti autorizzati", gli enti di cui all'articolo 39-ter della
   legge  sull'adozione  e  i  servizi  per l'adozione internazionale
   istituiti  dall'articolo 39-bis, comma 2, della stessa legge dalle
   regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) per  "servizi",  i  servizi di cui alla legge 31 dicembre 1998, n.
   476.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il  testo  dell'art.  7,  commi  1  e 2, della legge
          31 dicembre  1998,  n.  476  (Ratifica  ed esecuzione della
          Convenzione  per  la tutela dei minori e la cooperazione in
          materia  di  adozione  internazionale,  fatta  a  L'Aja  il
          29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
          in tema di adozione di minori stranieri.), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio 1999, n.
          8, e' il seguente:
              "1.  Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
          17,  comma  1,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, entro
          quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,   su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  di  concerto con i Ministri degli affari esteri,
          dell'interno,  di  grazia  e  giustizia e della sanita', e'
          data attuazione alle norme della presente legge riguardanti
          la costituzione e l'organizzazione della Commissione per le
          adozioni  internazionali,  anche  per  quanto  concerne  il
          contingente  di  personale e le relative qualifiche. Con il
          medesimo  regolamento  sono  disciplinate  le procedure per
          ottenere  l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o
          la revoca della medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra
          modalita'  operativa  relativa agli enti autorizzati di cui
          all'articolo  39-ter  della  legge  4 maggio  1983, n. 184,
          introdotto dall'articolo 3 della presente legge.
              2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresi'
          l'invio   da   parte  della  Commissione  per  le  adozioni
          internazionali  di  proprio personale in missione presso le
          rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero".
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  La legge 23 agosto 1988, n. 400, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica del 12 settembre 1988,
          n.  214  - serie generale - supplemento ordinario. Il testo
          dell'articolo 17, comma 1, e' il seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (abrogata)".
              -  La legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante "Ratifica
          ed   esecuzione  della  Convenzione  per  la  tutela  e  la
          cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a
          L'Aia  il  29 maggio  1993.  Modifiche  alla legge 4 maggio
          1983,  n. 184, in tema di adozione di minori stranieri", e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica del
          12 gennaio 1999, n. 8, serie generale.
              -  Per  il  testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge
          31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota al titolo.
              -  Il  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281 e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica del
          30 agosto  1997, n. 202, serie generale. Il testo dell'art.
          8 e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le citta' individuate dall'articolo 17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
          Note all'art. 1:
              -  Per  l'art.  7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre
          1998, n. 476, si veda in nota al titolo.
              -  Il  testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n.
          184   (Disciplina   dell'adozione  e  dell'affidamento  dei
          minori),   come   modificato   dall'art.   3   della  legge
          31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
              "Art.  38.  - 1. Al fini indicati dall'articolo 6 della
          Convenzione e costituita presso la Presidenza del Consiglio
          dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
              2. La Commissione e' composta da:
                a)   un   presidente   nominato  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  nella  persona  di  un magistrato
          avente  esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente
          dello Stato avente analoga specifica esperienza;
                b)  due rappresentanti della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
                c) un   rappresentante  del  Ministero  degli  affari
          esteri;
                d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
                e) due  rappresentanti  del  Ministero  di  grazia  e
          giustizia;
                f) un rappresentante del Ministero della sanita';
                g) tre  rappresentanti  della Conferenza unificata di
          cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281.
              3.  Il  presidente dura in carica due anni e l'incarico
          puo' essere rinnovato una sola volta.
              4.  I  componenti della Commissione rimangono in carica
          quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione e'
          assicurato  l'avvicendamento  graduale dei componenti della
          Commissione  stessa  allo scadere del termine di permanenza
          in  carica.  A  tal  fine  il regolamento puo' prorogare la
          durata  in  carica  dei  componenti  della  Commissione per
          periodi non superiori ad un anno.
              5.  La  Commissione  si  avvale  di personale dei ruoli
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e di altre
          amministrazioni pubbliche".
              -  Il testo dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983,
          n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre
          1998, n. 476, e' il seguente:
              "Art. 39-ter. - 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione
          prevista  dall'articolo  39,  comma  1,  lettera  c), e per
          conservarla,  gli  enti  debbono  essere  in  possesso  dei
          seguenti requisiti:
                a)  essere diretti e composti da persone con adeguata
          formazione    e    competenza   nel   campo   dell'adozione
          internazionale, e con idonee qualita' morali;
                b) avvalersi  dell'apporto di professionisti in campo
          sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo
          professionale,  che  abbiano  la  capacita'  di sostenere i
          coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
                c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in
          almeno  una regione o in una provincia autonoma in Italia e
          delle  necessarie strutture personali per operare nei Paesi
          stranieri in cui intendono agire;
                d) non  avere  fini di lucro, assicurare una gestione
          contabile   assolutamente   trasparente,  anche  sui  costi
          necessari   per  l'espletamento  della  procedura,  ed  una
          metodologia operativa corretta e verificabile;
                e) non    avere    e    non   operare   pregiudiziali
          discriminazioni  nei  confronti  delle persone che aspirano
          all'adozione,  ivi  comprese  le  discriminazioni  di  tipo
          ideologico e religioso;
                f)   impegnarsi   a   partecipare   ad  attivita'  di
          promozione   dei   diritti  dell'infanzia,  preferibilmente
          attraverso  azioni  di cooperazione allo sviluppo, anche in
          collaborazione  con le organizzazioni non governative, e di
          attuazione  del  principio  di sussidiarieta' dell'adozione
          internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
                g) avere sede legale nel territorio nazionale".
              -  Il  titolo  della  legge 4 maggio 1983, n. 184, come
          modificata  dalla  legge  31 dicembre  1998,  n. 476, e' il
          seguente:  "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
          minori".
              -  Il  testo  dell'art.  39-bis,  comma  2, della legge
          4 maggio  1983,  n.  184, come modificato dall'art. 3 della
          legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
              "2.  Le  regioni  e le province autonome di Trento e di
          Bolzano   possono  istituire  un  servizio  per  l'adozione
          internazionale  che  sia  in  possesso dei requisiti di cui
          all'articolo   39-ter   e  svolga  per  le  coppie  che  lo
          richiedano  al momento della presentazione della domanda di
          adozione  internazionale  le  attivita' di cui all'articolo
          31, comma 3".