stai visualizzando l'atto

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1999, n. 492

Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2007)
nascondi
Testo in vigore dal:  11-1-2000 al: 8-8-2007
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, e di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri;
Visto, in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 476 del 1998;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;
Vista la nota di osservazioni della Corte dei conti, sezione di controllo Atti di Governo, n. 20/99 del 20 ottobre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e della sanità;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla citata legge n. 476 del 1998, nonché i criteri e le procedure per le autorizzazioni degli enti di cui all'articolo 39-ter della medesima legge n. 184 del 1983.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "legge sull'adozione", la legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;
b) per "Convenzione" la Convenzione per tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;
c) per "adozione internazionale" l'adozione di minori stranieri conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione e della legge sull'adozione;
d) per "Commissione", la Commissione per le adozioni internazionali costituita dall'articolo 38 della legge sull'adozione, quale Autorità centrale per l'Italia;
e) per "autorità centrali" le autorità dei vari Paesi che curano l'adozione internazionale;
f) per "enti autorizzati", gli enti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione e i servizi per l'adozione internazionale istituiti dall'articolo 39-bis, comma 2, della stessa legge dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) per "servizi", i servizi di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio 1999, n. 8, è il seguente:
"1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità, è data attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le procedure per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra modalità operativa relativa agli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l'invio da parte della Commissione per le adozioni internazionali di proprio personale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero".
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 settembre 1988, n. 214 - serie generale - supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 17, comma 1, è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (abrogata)".
- La legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio 1999, n. 8, serie generale.
- Per il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota al titolo.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30 agosto 1997, n. 202, serie generale. Il testo dell'art. 8 è il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".
Note all'art. 1:
- Per l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota al titolo.
- Il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:
"Art. 38. - 1. Al fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
2. La Commissione è composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanità;
g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche".
- Il testo dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:
"Art. 39-ter. - 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale".
- Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".
- Il testo dell'art. 39-bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:
"2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3".