stai visualizzando l'atto

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

note: Entrata in vigore della legge: 6-1-2000
nascondi
vigente al 08/05/2024
Testo in vigore dal: 6-1-2000
  La Camera  dei deputati ed  il Senato della Repubblica,  in seconda
votazione  e con  la  maggioranza  dei due  terzi  dei componenti  di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.
                     (Modifiche all'articolo 121
                         della Costituzione)
  1.  All'articolo  121 della Costituzione sono apportate le seguenti
modifiche:
  a) al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
  b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Il Presidente della  Giunta  rappresenta  la  Regione;  dirige  la
politica  della  Giunta  e  ne  e' responsabile; promulga le leggi ed
emana i regolamenti  regionali;  dirige  le  funzioni  amministrative
delegate  dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del
Governo della Repubblica".
  La Camera  dei deputati ed  il Senato della Repubblica,  in seconda
votazione  e con  la  maggioranza  dei due  terzi  dei componenti  di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.
                     (Modifiche all'articolo 121
                         della Costituzione)
  1.  All'articolo  121 della Costituzione sono apportate le seguenti
modifiche:
  a) al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
  b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Il Presidente della  Giunta  rappresenta  la  Regione;  dirige  la
politica  della  Giunta  e  ne  e' responsabile; promulga le leggi ed
emana i regolamenti  regionali;  dirige  le  funzioni  amministrative
delegate  dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del
Governo della Repubblica".