COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 6-1-2000
aggiornamenti all'articolo
    

                              Art. 121.

  Sono  organi  della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il
suo presidente.
  Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative (( . . . ))
attribuite  alla  Regione  e  le  altre  funzioni  conferitegli dalla
Costituzione e dalle leggi. Puo' fare proposte di legge alle Camere.
  La Giunta regionale e' l'organo esecutivo delle Regioni.
((Il  Presidente  della  Giunta  rappresenta  la  Regione;  dirige la
politica  della  Giunta  e  ne  e' responsabile; promulga le leggi ed
emana  i  regolamenti  regionali;  dirige  le funzioni amministrative
delegate  dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del
Governo della Repubblica)).