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LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

note: Entrata in vigore della legge: 6-1-2000
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Testo in vigore dal: 6-1-2000
  La Camera  dei deputati ed  il Senato della Repubblica,  in seconda
votazione  e con  la  maggioranza  dei due  terzi  dei componenti  di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.
                     (Modifiche all'articolo 121
                         della Costituzione)
  1.  All'articolo  121 della Costituzione sono apportate le seguenti
modifiche:
  a) al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
  b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Il Presidente della  Giunta  rappresenta  la  Regione;  dirige  la
politica  della  Giunta  e  ne  e' responsabile; promulga le leggi ed
emana i regolamenti  regionali;  dirige  le  funzioni  amministrative
delegate  dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del
Governo della Repubblica".
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto dall'amministrazione competente   per  materia,  ai
          sensi    dell'art.  10, commi 2 e  3, del testo unico delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle        leggi,
          sull'emanazione    dei    decreti   del   Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana, approvato   con D.P.R.   28 dicembre    1985,  n.
          1092,  al    solo  fine    di facilitare la lettura   delle
          disposizioni di legge  modificate o alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art.  121 della   Costituzione   della
          Repubblica  italiana,  cosi' come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
            "Art. 121. - Sono organi   della  regione:  il  consiglio
          regionale, la giunta e il suo presidente.
            Il  consiglio regionale esercita  le potesta' legislative
          attribuite alla regione  e le altre  funzioni  conferitegli
          dalla   Costituzione e dalle leggi. Puo' fare fare proposte
          di legge alle Camere.
             La giunta regionale e' l'organo esecutivo delle regioni.
            Il  presidente  della  giunta  rappresenta la    regione;
          dirige    la politica  della giunta  e ne  e' responsabile;
          promulga le   leggi ed emana   i  regolamenti    regionali;
          dirige    le funzioni   amministrative delegate dallo Stato
          alla  regione, conformandosi alle  istruzioni  del  Governo
          della Repubblica".