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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 1999, n. 474

Regolamento recante norme concernenti il contributo dovuto allo Stato dai raccoglitori del gioco del lotto e la determinazione dell'aggio per i medesimi.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2001)
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Testo in vigore dal: 31-12-1999
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la  legge 2 agosto  1982, n. 528, sull'ordinamento  del gioco
del lotto e misure per il personale del lotto;
  Vista la legge 19 aprile 1990,  n. 85, di modificazione della legge
2 agosto 1982, n. 528;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303, regolamento di  applicazione ed esecuzione delle  leggi 2 agosto
1992, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del
lotto;
  Visti i propri  decreti 17 marzo 1993, 8 novembre  1993, 11 gennaio
1995  e 25  luglio 1995  (tutti pubblicati  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 12 del  16 gennaio 1997), con i quali si
e' provveduto a regolamentare  l'atto di concessione alla Lottomatica
S.p.a.   per  la   gestione  del   servizio  del   gioco  del   lotto
automatizzato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 560,  regolamento concernente  la disciplina  del gioco  del lotto
affidato in concessione;
  Visto l'articolo 33, comma 1, della legge 22 dicembre 1994, n. 724,
cosi'  come modificato  dall'articolo  19, comma  7,  della legge  27
dicembre 1997,  n. 449,  che prevede, raggiunto  il numero  di 15.000
punti,  l'estensione della  rete  di  raccolta del  gioco  a tutti  i
tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1 marzo di ogni anno;
  Vista la legge  13 maggio 1999, n. 133, disposizioni  in materia di
perequazione,   razionalizzazione  e   federalismo  fiscale,   ed  in
particolare l'articolo 16;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto di dover procedere  all'ampliamento della rete di raccolta
del gioco del lotto;
  Ritenuto di dover procedere  alla riduzione dell'aggio spettante ai
ricevitori, al  fine di armonizzare  i compensi previsti per  tutti i
tipi di gioco attualmente esercitati;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-16843 del 1 dicembre 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Contributo dovuto dai raccoglitori
  1. Il contributo  dovuto ai sensi dell'articolo 12,  comma 5, della
legge 2  agosto 1982, n.  528, come modificato dall'articolo  5 della
legge 19  aprile 1990, n. 85,  dai raccoglitori del gioco  del lotto,
fissato in  lire quattro  milioni per  ciascun terminale  ottenuto in
gestione, e' corrisposto in quattro rate annuali.
  2. Alla data di entrata in  vigore del presente decreto sono dovuti
il versamento della prima rata  del contributo e la prestazione della
fideiussione, relativa alle rate da  versare entro il 31 dicembre dei
tre anni successivi, per i terminali gia' installati.
  3. All'atto di installazione di  ciascun terminale e' effettuato il
versamento della  prima rata  del contributo  e la  prestazione della
fideiussione, relativa alle rate da  versare entro il 31 dicembre dei
tre anni successivi.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione     delle    leggi
          sull'emanazione    dei  decreti  del  Presidente      della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvate con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - La legge  2 agosto 1982, n. 528, sull'"Ordinamento  del
          gioco  del lotto e misure per il personale del lotto" detta
          le  discipline  per  la  gestione  dei  gioco   del   lotto
          automatizzato.
            -  La  legge  19  aprile  1990, n. 85 (Modificazioni alla
          legge 2 agosto 1982, n. 528,   sull'ordinamento  del  gioco
          del  lotto)  prevede che con decreto  del Presidente  della
          Repubblica,  su proposta   del Ministro delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sia  emanato  il
          regolamento di applicazione ed esecuzione   della  legge  2
          agosto  1982,  n.  528.  Le norme regolamentari sono  state
          emanate con il decreto del Presidente della   Repubblica  7
          agosto  1990, n. 303,  come modificato con decreto 23 marzo
          1994, n. 239.
            -   Il  decreto  del  Presidente    della  Repubblica  16
          settembre 1996, n.  560, detta norme per  la  gestione  del
          gioco del lotto in concessione.
            -   L'art. 33,  comma 1,  della legge  n. 724/1994,  come
          modificato dall'art. 19, comma  7, della legge n.  449/1997
          prevede l'estensione della rete di raccolta del gioco.
            - L'art.   16 della legge   13  maggio    1999,  n.  133,
          stabilisce,  fra l'altro,   che il  Ministro delle  finanze
          emana  regolamenti a  norma dell'art. 17,   comma 3,  della
          legge  n.  488/1988 per   disciplinare la corresponsione di
          aggi, diritti e   proventi dovuti a  qualsiasi  titolo  con
          riferimento    a    ogni    tipo     di   gioco,   concorso
          pronostici  e scommesse.
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 17,  comma  3,  della
          legge     n.     400/1988        recante        "Disciplina
          dell'attivita'    del      Governo     ed ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri":
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Nota all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art. 12, comma 5, della legge 2 agosto
          1982, n. 528 (Ordinamento  del gioco  del  lotto  e  misure
          per    il  personale    del lotto), cosi'   come modificato
          dall'art.  5, comma 5, della  legge 19 aprile 1990, n.  85,
          e' il seguente:
            "5.    Per l'installazione   delle   apparecchiature ogni
          raccoglitore versa   all'Amministrazione    autonoma    dei
          monopoli    di      Stato    un  contributo    una   tantum
          determinato   con  il  decreto   ministeriale previsto  dal
          terzo comma dell'art. 3".