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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 1999, n. 474

Regolamento recante norme concernenti il contributo dovuto allo Stato dai raccoglitori del gioco del lotto e la determinazione dell'aggio per i medesimi.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2001)
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Testo in vigore dal:  31-12-1999

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1992, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto;
Visti i propri decreti 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995 (tutti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 16 gennaio 1997), con i quali si è provveduto a regolamentare l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;
Visto l'articolo 33, comma 1, della legge 22 dicembre 1994, n. 724, così come modificato dall'articolo 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede, raggiunto il numero di 15.000 punti, l'estensione della rete di raccolta del gioco a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1 marzo di ogni anno;
Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, ed in particolare l'articolo 16;
Ritenuto di dover procedere all'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto;
Ritenuto di dover procedere alla riduzione dell'aggio spettante ai ricevitori, al fine di armonizzare i compensi previsti per tutti i tipi di gioco attualmente esercitati;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-16843 del 1 dicembre 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Contributo dovuto dai raccoglitori
1. Il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, dai raccoglitori del gioco del lotto, fissato in lire quattro milioni per ciascun terminale ottenuto in gestione, è corrisposto in quattro rate annuali.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dovuti il versamento della prima rata del contributo e la prestazione della fideiussione, relativa alle rate da versare entro il 31 dicembre dei tre anni successivi, per i terminali già installati.
3. All'atto di installazione di ciascun terminale è effettuato il versamento della prima rata del contributo e la prestazione della fideiussione, relativa alle rate da versare entro il 31 dicembre dei tre anni successivi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvate con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'"Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto" detta le discipline per la gestione dei gioco del lotto automatizzato.
- La legge 19 aprile 1990, n. 85 (Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sia emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528. Le norme regolamentari sono state emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, detta norme per la gestione del gioco del lotto in concessione.
- L'art. 33, comma 1, della legge n. 724/1994, come modificato dall'art. 19, comma 7, della legge n. 449/1997 prevede l'estensione della rete di raccolta del gioco.
- L'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, stabilisce, fra l'altro, che il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 488/1988 per disciplinare la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo con riferimento a ogni tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 recante "Disciplina dell'attività del Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12, comma 5, della legge 2 agosto 1982, n. 528 (Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto), così come modificato dall'art. 5, comma 5, della legge 19 aprile 1990, n. 85, è il seguente:
"5. Per l'installazione delle apparecchiature ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo una tantum determinato con il decreto ministeriale previsto dal terzo comma dell'art. 3".