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DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/12/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2001)
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vigente al 29/04/2024
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  • Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,
    n. 381, in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di opere
    idrauliche
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  • Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977,
    n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia
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  • 10
  • 11
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Testo in vigore dal: 25-12-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che   approva  il   testo  unico  delle   leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 26 marzo 1977, n.
235;
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per le  norme  di  attuazione
prevista  dall'articolo  107, comma  primo,  del  citato decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 10 settembre 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  per  gli  affari  regionali, di  concerto  con  i  Ministri
dell'industria,   del  commercio   e  dell'artigianato,   dei  lavori
pubblici,  delle  finanze   e  del  tesoro,  del   bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                                Capo I
  Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica 20  gennaio
1973, n. 115,  in materia di trasferimento alle  province autonome di
Trento e di  Bolzano di beni demanial i e  patrimoniali dello Stato e
della regione
                               Art. 1.
                  Trasferimento di beni concernenti
                      il demanio idrico statale
  1. La  lettera e) del primo  comma dell'articolo 8 del  decreto del
Presidente della  Repubblica 20 gennaio  1973, n. 115,  e' sostituita
dalla seguente:
  " e) il  demanio idrico, compresi le aree fluviali,  gli alvei e le
pertinenze,  i ghiacciai  e i  laghi,  nonche' le  opere di  bonifica
valliva e  montana, le  opere di sistemazione  idraulicoforestale dei
bacini  montani, le  opere idrauliche  e  gli altri  beni immobili  e
mobili  strumentali  all'esercizio   delle  funzioni  conferite  alle
province riguardo al  demanio medesimo. Fanno in ogni  caso parte del
demanio idrico  tutte le acque  sotterranee e le  acque superficiali,
nonche'  ogni altra  acqua  individuata come  demanio pubblico  dalle
norme vigenti".
  2. I beni trasferiti alle province  autonome di Trento e di Bolzano
per effetto  della disposizione  di cui al  comma 1  sono individuati
mediante  elenchi  descrittivi  formati d'intesa  tra  le  competenti
amministrazioni  statali  e  la  provincia interessata  entro  il  31
dicembre 1999.
  3. Le disposizioni  di cui agli articoli  7 e 8, terzo  comma, e 14
del decreto del Presidente della  Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115,
si  applicano  anche ai  beni  trasferiti  per effetto  del  presente
articolo. Per quanto  concerne l'accertamento dello stato  di fatto e
di diritto  dei beni oggetto  di trasferimento ai sensi  del predetto
articolo 7,  si fa riferimento  alla data dell'entrata in  vigore del
presente decreto.
  4.  Resta fermo  quanto previsto  dall'articolo 17  della legge  24
dicembre 1976, n. 898.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle  note     qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo unico     delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione   dei      decreti   del  Presidente  della
          Repubblica  e  sulle  pubblicazioni     ufficiali     della
          Repubblica  italiana,   approvato   con D.P.R.  28 dicembre
          1985, n.  1092, al  solo fine   di facilitare   la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge    alle  quali e' operato il
          rinvio.  Restano invariati il valore e   l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -    L'art.   87,   comma   quinto, della   Costituzione,
          conferisce  al Presidente  della  Repubblica il  potere  di
          promulgare leggi  e  di emanare i decreti aventi valore  di
          leggi e regolamenti.
            -  Il    D.P.R. 31 agosto 1972,  n. 670 (Approvazione del
          testo unico delle   leggi costituzionali    concernenti  lo
          statuto  speciale    per  il Trentino-Alto Adige), e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  novembre  1972,  n.
          301.
            -    Il  D.P.R.   22   marzo 1974,   n. 381   (Norme   di
          attuazione   dello  statuto  speciale    per  la    regione
          Trentino-Alto    Adige in  materia di urbanistica ed  opere
          pubbliche), e' stato  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          27 agosto 1974, n. 223.
            -    Il  D.P.R.   26   marzo 1977,   n. 235   (Norme   di
          attuazione    dello  statuto    speciale  della     regione
          Trentino-Alto   Adige    in  materia    di  produzione    e
          distribuzione   di   energia   idroelettrica),   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1977, n. 146.
            -   Il D.Lgs.  16  marzo  1999, n.  79  (Attuazione della
          direttiva 96/92/CE  recante norme  comuni per   il  mercato
          interno  dell'energia  elettrica),    e' stato   pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale  31 marzo 1999, n. 75.
            -  Il testo  del primo  comma dell'art.  107 del   citato
          D.P.R.  31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente:
            "Con  decreti  legislativi  saranno  emanate  le norme di
          attuazione del presente  statuto, sentita  una  commissione
          paritetica composta  di dodici   membri di   cui  sei    in
          rappresentanza  dello  Stato, due  del consiglio regionale,
          due del consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti devono  appartenere   al   gruppo
          linguistico tedesco".
           Note all'art. 1:
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.    8 del D.P.R. 20
          gennaio 1973, n.  115 (Norme di attuazione dello    statuto
          speciale   per   il   Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
          trasferimento   alle  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano dei  beni demaniali  e patrimoniali  dello Stato  e
          della regione), come modificato dal presente decreto:
            "Art.  8.    -  Oltre  ai    beni  di cui al   capo I del
          presente decreto, sono trasferiti  alle province di  Trento
          e   di Bolzano  i    beni  dello  Stato  appartenenti  alle
          seguenti categorie:
            a)     beni   appartenenti    al  demanio   e  patrimonio
          stradale  e autostradale dello  Stato, esclusi  quelli  che
          rivestono   un   interesse   eccedente  l'ambito  locale  o
          provinciale;
            b)  gli  edifici  destinati   ad alloggi   economici    e
          popolari    di  proprieta'  dello Stato, ad eccezione degli
          alloggi   la   cui   concessione   sia       essenzialmente
          condizionata    alla    prestazione  in    loco    di    un
          determinato  servizio    presso  pubbliche  amministrazioni
          ovvero    che  si trovano negli stessi   immobili nei quali
          hanno   sede uffici, comandi,  reparti  o    servizi  delle
          amministrazioni  predette.  Restano   salvi in ogni  caso i
          diritti  che possono   derivare   agli assegnatari    degli
          alloggi    trasferiti i   quali, alla   data di  entrata in
          vigore delle presenti norme, abbiano fatto  richiesta    di
          cessione  in proprieta' ai sensi del decreto del Presidente
          della Repubblica 17 gennaio  1959,  n.    2,  e  successive
          modificazioni;
            c)  beni  attinenti  all'agricoltura  e foreste, pascoli,
          rocce nude ed altri improduttivi;
            d)  beni  relativi  a  comunicazioni    e  trasporti   di
          interesse locale o provinciale;
            e)  il   demanio idrico, compresi  le aree  fluviali, gli
          alvei  e le pertinenze,  i ghiacciai  e i  laghi,   nonche'
          le    opere  di   bonifica valliva e  montana, le  opere di
          sistemazione  idraulicoforestale dei bacini    montani,  le
          opere  idrauliche   e   gli altri   beni immobili  e mobili
          strumentali  all'esercizio    delle   funzioni    conferite
          alle  province riguardo al  demanio medesimo. Fanno in ogni
          caso parte del demanio idrico  tutte le acque   sotterranee
          e  le    acque  superficiali,  nonche'   ogni altra   acqua
          individuata come  demanio pubblico  dalle norme vigenti;
            f)   beni   dello    Stato    inerenti    alle    materie
          dell'assistenza   e beneficenza pubblica  e delle attivita'
          sportive  e  ricreative    con  i  relativi   impianti   ed
          attrezzature;
               g) beni dello Stato attinenti all'edilizia scolastica.
            I  beni di  cui al  comma precedente  saranno individuati
          mediante elenchi descrittivi  che saranno  formati d'intesa
          tra  le competenti amministrazioni statali  e la  provincia
          interessata,  entro    sei  mesi dall'entrata in vigore del
          presente decreto.
            Le intendenze   di finanza  di  Trento    e  di  Bolzano,
          ciascuna    per  il  territorio    di sua   competenza, con
          l'intervento dei   rappresentanti delle     amministrazioni
          statali   interessate,  provvederanno   alla consegna  alle
          province    dei   predetti beni.   I   verbali di  consegna
          costituiscono  titolo    per l'intavolazione   e la voltura
          catastale, a favore  delle  province,  dei  beni  medesimi.
          L'intavolazione    e   la voltura   saranno   effettuate  a
          cura  dei  presidenti  delle  giunte provinciali.
            Le disposizioni del precedente art. 7 si applicano  anche
          ai beni di cui al presente articolo".
            -    L'art. 7,  il terzo  comma dell'art.  8 e  l'art. 14
          del citato D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, sono i seguenti:
            "Art.  7. -  Il trasferimento  dei   beni con   tutte  le
          pertinenze,  accessori,  oneri  e pesi inerenti, ha   luogo
          nello stato di fatto e di diritto in  cui essi si   trovano
          alla  data    di entrata in  vigore del presente decreto ed
          alla data della consegna per  quanto riguarda le opere   in
          corso   di  realizzazione ovvero  ultimate  ma  non  ancora
          collaudate, restando peraltro a carico dello Stato o  della
          regione   la  definizione  delle    eventuali  controversie
          pendenti,  comunque insorte in ordine ai beni trasferiti.
            I proventi e le spese  derivanti dalla gestione dei  beni
          trasferiti spettano alle province dalla data di consegna".
            "Art.   8, comma  3 .  - Le  disposizioni del  precedente
          art.   7 si applicano anche ai  beni  di  cui  al  presente
          articolo".
            "Art.  14.   - Tutti gli  atti, contratti, formalita'  ed
          adempimenti  necessari  per  l'attuazione    del   presente
          decreto sono  esenti da ogni diritto e tributo".
            -   L'art.   17    della  legge  24  dicembre  1976,   n.
          898  (Nuova regolamentazione delle servitu'  militari),  e'
          il seguente:
            "Art.   17.   -  Deve  essere  richiesto  il  parere  del
          comandante territoriale per tutte le  nuove realizzazioni o
          varianti strutturali significative   interessanti    grandi
          comunicazioni  stradali  (strade statali  e  autostrade)  e
          ferrovie     nonche'   per   tutti   i  lavori interessanti
          dighe  di    ritenuta,   impianti    minerari    marittimi,
          idroelettrici,   grandi  stabilimenti  industriali,  centri
          termonucleari, impianti elettrici  ad altissimo potenziale,
          grandi  depositi di olii minerali, oleodotti,  metanodotti,
          in qualsiasi parte    del  territorio  nazionale  le  opere
          vengano compiute.
            Il    parere  deve   essere   espresso nel   termine   di
          novanta  giorni.   Qualora il comandante  territoriale  non
          si   pronunci  entro  il  predetto  termine,    la  mancata
          pronuncia   equivale      all'espressione   del      parere
          favorevole".