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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 449

Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2003)
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vigente al 01/05/2024
Testo in vigore dal: 3-8-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione   amministrativa,   e   successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143, recante
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
  agricoltura   e   pesca   e  riorganizzazione  dell'amministrazione
  centrale;
Ritenuta la necessita' di procedere al riordino dell'Unione
nazionale per 1'incremento delle razze equine - UNIRE;
  Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito   il   parere   della  Commissione  parlamentare  di  cui
all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 ottobre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  il  Ministro  per  gli affari
regionali   e   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                         Riordino dell'UNIRE

  1.  L'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE),
istituita  dal  regio  decreto  24  maggio  1932,  n. 624, di seguito
denominata UNIRE, e' ente di diritto pubblico (( di primo livello )),
con  sede  in Roma, dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e
contabile,  posto  sotto  la  vigilanza del Ministero delle politiche
agricole e forestali, di seguito denominato Ministero.
  2. L'UNIRE e' sottoposta al controllo della Corte dei conti, con le
modalita'  previste  dall'articolo  12  della legge 21 marzo 1958, n.
259,  ed  e'  inserita  nella tabella Aallegata alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. Alla stessa
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.