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LEGGE 18 novembre 1999, n. 436

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-1999
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Testo in vigore dal: 10-12-1999
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Elargizione alle vittime del disastro aereo di Verona
  1. Alle famiglie  delle vittime del disastro  aereo verificatosi il
13 dicembre  1995 all'aeroporto  di Verona  e' concessa  una speciale
elargizione di lire 32 milioni per ciascuna vittima.
  2. La speciale  elargizione di cui al comma  1, esente dall'imposta
sul reddito  delle persone  fisiche, e' corrisposta  secondo l'ordine
fissato  dall'articolo 6  della legge  13 agosto  1980, n.  466, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.
  3.  L'elargizione di  cui  al  comma 1  e'  corrisposta altresi'  a
soggetti non parenti ne' affini,  ne' legati da rapporto di coniugio,
che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi
tre  anni precedenti  l'evento,  nonche' ai  conviventi more  uxorio;
detti soggetti  sono a  tale scopo  posti, nell'ordine  stabilito dal
citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli
e le sorelle conviventi a carico.
  4. Il  prefetto di  Verona individua  i destinatari  della speciale
elargizione e,  sentita l'Associazione tra i  familiari delle vittime
del disastro aereo di Verona, provvede all'attribuzione delle singole
assegnazioni  ai  soggetti  di  cui  ai  commi  2  e  3,  nei  limiti
complessivi di 1.600 milioni di lire.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Elargizione alle vittime del disastro aereo di Verona
  1. Alle famiglie  delle vittime del disastro  aereo verificatosi il
13 dicembre  1995 all'aeroporto  di Verona  e' concessa  una speciale
elargizione di lire 32 milioni per ciascuna vittima.
  2. La speciale  elargizione di cui al comma  1, esente dall'imposta
sul reddito  delle persone  fisiche, e' corrisposta  secondo l'ordine
fissato  dall'articolo 6  della legge  13 agosto  1980, n.  466, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.
  3.  L'elargizione di  cui  al  comma 1  e'  corrisposta altresi'  a
soggetti non parenti ne' affini,  ne' legati da rapporto di coniugio,
che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi
tre  anni precedenti  l'evento,  nonche' ai  conviventi more  uxorio;
detti soggetti  sono a  tale scopo  posti, nell'ordine  stabilito dal
citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli
e le sorelle conviventi a carico.
  4. Il  prefetto di  Verona individua  i destinatari  della speciale
elargizione e,  sentita l'Associazione tra i  familiari delle vittime
del disastro aereo di Verona, provvede all'attribuzione delle singole
assegnazioni  ai  soggetti  di  cui  ai  commi  2  e  3,  nei  limiti
complessivi di 1.600 milioni di lire.