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DECRETO-LEGGE 10 novembre 1999, n. 411

Disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-11-1999.
Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1999, n. 498 (in G.U. 30/12/1999, n.305).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1999)
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Testo in vigore dal: 12-11-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare il
finanziamento  degli  oneri  di parte corrente del Servizio sanitario
nazionale,  relativi agli anni 1995, 1996 e 1997, per un ammontare di
lire  3.000  miliardi,  in  attesa  della  definizione,  in  sede  di
attuazione  del  patto di stabilita' interno a norma dell'articolo 28
della  legge  23  dicembre  1998,  n. 448, delle effettive occorrenze
finanziarie per i predetti anni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica e con il Ministro per gli
affari regionali;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
  1.  In attesa della definizione, in sede di attuazione del patto di
stabilita'  interno  di  cui  all'articolo 28 della legge 23 dicembre
1998,  n.  448,  delle  effettive occorrenze finanziarie del Servizio
sanitario  nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997, e' autorizzato a
carico  dello  Stato  il  finanziamento  di  lire  3.000 miliardi. Le
regioni  Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome
di  Trento  e di Bolzano provvedono alle predette eventuali, maggiori
occorrenze  finanziarie  ai  sensi  della  normativa  vigente. Non si
applica   il   disposto   di   cui  all'articolo  19,  comma  1,  del
decreto-legge  2  marzo  1989,  n. 65, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
  2.  Le  disponibilita' finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite
tra  le  regioni con le stesse modalita' di cui all'articolo 3, comma
2,  del  decreto-legge  28  dicembre  1998,  n.  450, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1999, n. 39, tenuto conto
delle  somme  assegnate  alle  regioni  ai  sensi dell'articolo 3 del
medesimo decreto-legge n. 450 del 1998.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  provvede  ad  erogare  alle  regioni le somme spettanti ai
sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del presente articolo,
determinati  per  l'anno  1999  in  lire  3.000 miliardi, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base  di  parte  corrente 7.1.3.3. "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica per l'anno finanziario 1999, all'uopo
utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della
sanita'.
  5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.