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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1998, n. 450

Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-12-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1999, n. 39 (in G.U. 27/02/1999, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2001)
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Testo in vigore dal:  28-2-1999
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Art. 3

1. Per far fronte parzialmente alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997 è autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il finanziamento di lire 3.000 miliardi. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
2. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con le seguenti modalità:
a) il 40 per cento secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1997, fino alla concorrenza dei disavanzi certificati dalle regioni medesime per gli anni 1995, 1996 e 1997;
b) le restanti somme in proporzione al totale dei disavanzi certificati come sopra per gli stessi anni, al netto delle somme assegnate ai sensi della lettera a).
3. Il Ministero del tesoro, del bilanco e della programmazione economica provvede ad erogare in ciascuno degli anni 1998 e 1999 una quota pari al 50 per cento delle somme spettanti alle regioni ai sensi del presente articolo. A tal fine ciascuna regione è tenuta a trasmettere entro il 20 febbraio 1999, allo stesso Ministero ed a quello della sanità, apposita certificazione del presidente della giunta regionale per gli anni 1995, 1996 e 1997 delle somme impegnate
((, con specifico riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale conseguiti,))
e delle entrate accertate, ivi comprese le quote del finanziamento della spesa sanitaria, posta a carico delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, dagli enti del Servizio sanitario Regionale.
4. Nelle more degli adempimenti regionali di cui al comma 3, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 2, il 75 per cento degli importi di cui all'allegata tabella A entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presette decreto ed il restante 25 per cento entro il 30 giugno 1999.
5. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione un importo superiore a quello spettante per effetto della ripartizione dei 3.000 miliardi disponibili sulla base delle certificazioni acquisite, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione del riparto del fondo sanitario e contestualmente riassegnata a favore delle altre regioni per le finalità del presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, determinati in lire 1.500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.