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DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1999, n. 383

Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-10-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 dicembre 1999, n. 496 (in G.U. 29/12/1999, n.304).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/2000)
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Testo in vigore dal: 30-10-1999
al: 13-11-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,  n.  449
(legge finanziaria 1999), che consente l'utilizzo del maggior gettito
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente, accertato
in corso di esercizio, per fronteggiare, tra  l'altro,  improrogabili
esigenze connesse con situazioni di emergenza economicofinanziaria; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  intervenire
sulle accise relative a  prodotti  petroliferi  e  di  accelerare  il
processo di liberalizzazione del settore, al fine di contenere spinte
inflattive derivanti dall'andamento  dei  prezzi  internazionali  del
petrolio  e  di   assicurare   il   perseguimento   degli   obiettivi
macroeconomici contenuti nel documento di programmazione economica  e
finanziaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 ottobre 1999; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro delle finanze, del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato; 
                              E m a n a 
il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza  dell'imposta
sul   valore   aggiunto   derivante   dall'andamento    dei    prezzi
internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 novembre 1999  e  fino
al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono
stabilite nelle seguenti misure: 
   benzina: L. 1.094.629 per mille litri; 
   benzina senza piombo: L. 1.024.153 per mille litri; 
   olio da gas o gasolio: 
    usato come carburante: L. 755.731 per mille litri; 
  usato come combustibile per riscaldamento:  L.  755.731  per  mille
litri; 
   gas di petrolio liquefatti (GPL): 
  usati come carburante: L. 526.396 per mille chilogrammi; 
  usati come combustibile per riscaldamento:  L.  342.784  per  mille
chilogrammi; 
   gas metano: 
    per autotrazione: L. 12,67 per metro cubo; 
    per combustione per usi civili: 
  a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di
cui alla tariffa T1 prevista dal  provvedimento  CIP  n.  37  del  26
giugno 1986: L. 78,51 per metro cubo; 
  b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250  metri
cubi annui: L. 144,35 per metro cubo; 
      c) per altri usi civili: L. 327,24 per metro cubo; 
  per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del  testo  unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote: 
  a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): L. 66,51 per
metro cubo; 
      b) per altri usi civili: L. 232,19 per metro cubo. 
  2. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
le aliquote delle accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o
in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali
del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente  incidenza
dell'imposta sul valore aggiunto. 
  3. I termini di pagamento delle accise  sui  prodotti  petroliferi,
previsti dalle vigenti disposizioni, sono modificati con decreto  del
Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro  del  tesoro,  del
bilancio   e   della   programmazione   economica,    tenuto    conto
dell'andamento del mercato. Con decreto del  Ministro  delle  finanze
sono stabilite le modalita' per l'effettuazione dei versamenti. 
  4. Alle minori entrate  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1999,  si
provvede, ai sensi  del  comma  1  dell'articolo  2  della  legge  23
dicembre 1998, n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito
in  relazione  ai  versamenti  periodici  dell'imposta   sul   valore
aggiunto.