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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 449

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999).

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Testo in vigore dal:  1-1-1999

Art. 2

1. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1999-2001, restano determinati per l'anno 1999 in lire 18.384.164 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e In lire 4.387.132 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1999 e triennale 1999-2001, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1999, in lire 2.796,8 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468. come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
7. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 6, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1999, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
8. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, relativa ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, nonché alla determinazione del trattamento economico dei dirigenti incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo, è rideterminata in lire 2.092 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 2.867 miliardi per l'anno 2000.
9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa alla contrattazione collettiva integrativa del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è autorizzata nel limite massimo di 173 miliardi di lire per l'anno 1999 e di lire 665 miliardi per l'anno 2000.
10. La spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, è rideterminata in lire 837 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 1.291 miliardi per l'anno 2000.