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LEGGE 20 ottobre 1999, n. 380

Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile.

note: 13-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  13-11-1999 al: 22-2-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Le cittadine italiane partecipano, su base volontaria,secondo le disposizioni di cui alla presente legge, ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, e categorie equiparate, nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica,sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la realizzazione del principio delle pari opportunità uomodonna, nel reclutamento delpersonale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche,specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza;
b) applicare al personale militare femminile e maschile la normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità e di pari opportunità uomodonna, tenendo conto dello status del personale militare.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di quattro anni rinnovabile, un Comitato consultivo composto da undici membri nel quale eassicurata una partecipazione maggioritaria di personale femminile in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze,con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
Sei membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto e un membro è scelto dal Ministro delle finanze con proprio decreto. Il Ministroper le pari opportunità designa i restanti quattro membri, due dei quali sono indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. Con il decreto di istituzione del Comitato consultivo il Ministro della difesa provvede anche all'indicazione di eventuali compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del Comitato stesso. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per il1999 e di lire 240 milioni annue a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base diparte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, alloscopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nonché il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.
6. Il Ministro della difesa, acquisito il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri dei trasporti e della navigazione, delle finanze e per le pari opportunità, definisce annualmente, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, ferme restando le consistenze organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui avranno luogo i reclutamenti del personale femminile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale femminile da arruolare nel Corpo della guardia di finanza, provvede il Ministro delle finanze, sentito il Ministro per le pari opportunità il quale acquisisce il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, su proposta del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
8. In via transitoria per i primi tre anni e salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, le prime immissioni di personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza sono disposte, elevando di tre anni i limiti di età previsti dalla normativa per gli ufficiali o i sottufficiali, nonché limitatamente ai contingenti stabiliti annualmente nell'ambito della pianificazione del reclutamento del personale militare, dal Capo di stato maggiore della difesa e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, sentito il Comitato consultivo di cui al comma 3, mediante reclutamento con concorsi a nomina diretta secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ovvero, per il Corpo dellaguardia di finanza, secondo le modalità di cui all'articolo 8, commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in quanto applicabili.
9. In deroga alle previsioni del comma 1, le cittadine italiane possono partecipare, su base volontaria, anche ai concorsi per ufficiali piloti di complemento delle Forze armate. Questi ultimi devono essere reclutati con le modalità e le procedure di cui all'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Note all'art. 1:
- La legge 22 giugno 1990, n. 164, recante norme sulla composizione ed i compiti della commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1990, n. 148.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante riordino del reclutamento dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1998, n. 17, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 8, commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, recante disposizioni in materia di avanzamento, reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia:
"2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il personale del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di indizione del concorso, sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in discipline giuridiche ed economiche;
b) anzianità dl servizio almeno pari a tre anni;
c) non avere riportato negli ultimi tre anni una sanzione pari o più grave della consegna di rigore e un giudizio complessivo con qualifica inferiore a ''superiore alla medià';
d) idoneità fisicopsicoattitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale.
3. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie di esame e dei titoli, nonché i relativi criteri di valutazione sono stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze che indice il concorso.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, dopo aver superato un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi e secondo l'ordine della graduatoria approvata al termine dello stesso, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza, con decorrenza da data successiva a quella in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso medesimo e a quella in cui sono nominati tenenti, nello stesso anno solare, gli ufficiali provenienti dall'Accademia ai sensi dell'art. 2, numero 1), della legge 29 maggio 1967, n. 371".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224, recante norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardante lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza:
"Art. 3. - 1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della difesa.
2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:
a) essere cittadini italiani;
b) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso;
c) non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
d) aver conseguito un diploma di istituito di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;
e) possedere le qualità fisiche e psicoattitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qulità di piloti militari, di navigatori militari;
f) aver ottenuto, se minorenni, il consenso dei genitori o di chi esercita la tutela.
3. Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio, ai corsi di navigatore devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.
4. Per coloro che sono già incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza".