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DECRETO LEGISLATIVO 20 settembre 1999, n. 354

Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-10-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2006)
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Testo in vigore dal: 30-10-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
42, comma 6, recante delega al Governo per la definitiva chiusura del
programma  di  ricostruzione  di  cui  al  titolo VIII della legge 14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
  Visti  i  pareri  delle  competenti  commissioni  permanenti, della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 settembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
              Trasferimento delle opere e degli alloggi

  1.  Il  commissario  straordinario di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  in  data  7 agosto 1997, comunicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  210  del  9  settembre  1997,  e successivi decreti di
nomina,  entro  e  non  oltre centoventi giorni dall'approvazione del
piano di cui all'articolo 42, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n.
144,  completa  le  procedure  di  trasferimento  delle opere e degli
alloggi  agli  enti  ed  ai  comuni  destinatari,  che li prendono in
consegna   insieme  alla  relativa  documentazione.  A  tal  fine  il
commissario  straordinario  procede  immediatamente  ad  una puntuale
ricognizione  della documentazione esistente relativa ai singoli beni
da  trasferire.  Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore  del presente decreto, gli enti e i comuni interessati possono
prendere  visione  degli atti e richiedere chiarimenti. Alla consegna
delle  opere,  degli  alloggi  e  della documentazione il commissario
straordinario   ed   il   rappresentante  del  soggetto  destinatario
sottoscrivono apposito processo verbale.
  2.  A decorrere dalla data del processo verbale di cui al comma 1 e
comunque  allo  scadere  del  termine  di  cui  al  primo periodo del
medesimo  comma 1, l'ente destinatario assume tutti gli obblighi ed i
diritti  relativi  allo  stato  di  proprietario  nonche'  quelli nei
confronti  del  concessionario  scaturenti  dagli atti convenzionali,
come  previsto  dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione  dei    decreti   del   Presidente    della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di facilitare   la  lettura    delle
          disposizioni  di  legge  alle quali  e' operato il  rinvio.
          Restano  invariati    il  valore e   l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
           Note al titolo:
            - Per  il testo del  titolo VIII della  legge n. 219/1981
          v. nelle note all'art. 3.
            - Per il testo del comma 6  dell'art. 42 della  legge  n.
          144/1999 v.  nelle note alle premesse.
           Note alle premesse:
            -  Gli  articoli  76  e  87  della  Costituzione  sono  i
          seguenti:
            "Art. 76. - L'esercizio della   funzione legislativa  non
          puo'  essere delegato al Governo  se non con determinazione
          di   principi e criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti".
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i  trattati    internazionali,   previa, quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha il comando delle Forze  armate, presiede il  Consiglio
          supremo  di difesa  costituito secondo  la  legge, dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            - La  legge 17  maggio 1999,  n. 144, reca:   "Misure  in
          materia  di  investimenti,   delega   al Governo   per   il
          riordino  degli    incentivi  all'occupazione     e   della
          normativa  che   disciplina l'INAIL,   nonche' disposizioni
          per il riordino degli enti previdenziali";  si  riporta  il
          testo dell'art. 42:
            "Art. 42  (Disposizioni concernenti il  titolo VIII della
          legge  14 maggio   1981,   n.   219).   -   1. Gli  alloggi
          realizzati  nei  comuni contermini al comune  di Napoli  ai
          sensi del titolo  VIII della legge 14 maggio 1981,  n. 219,
          e  successive  modificazioni,    ed indicati nel decreto  4
          novembre  1994  del   Ministro  del  bilancio    e    della
          programmazione   economica,    pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla  Gazzetta    Ufficiale  n.    305    del  31
          dicembre      1994,   sono      acquisiti,   all'atto   del
          trasferimento, al   patrimonio disponibile dei  comuni  nel
          cui territorio sono stati realizzati.
            2.  Le    opere di urbanizzazione   primaria e secondaria
          comprese nei comparti  in  cui  ricadono  gli   alloggi  di
          cui     al    comma    1    sono  acquisite,  all'atto  del
          trasferimento,  al  demanio  o  al  patrimonio  del  comune
          destinatario  degli alloggi. Con  tali opere e'  trasferita
          ai  comuni l'eventuale   residua dotazione finanziaria loro
          afferente. Le chiese ed  i centri   parrocchiali, con    le
          relative   pertinenze, sono trasferite alla curia vescovile
          competente per territorio.
            3. Il  commissario straordinario di  cui al decreto   del
          Presidente  della Repubblica  7 agosto  1997, e  successivi
          decreti,  gestisce il contenzioso di competenza dello Stato
          e predispone,  entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, un  piano
          per  la    definizione e chiusura  del Programma di  cui al
          titolo  VIII  della  legge  14  maggio 1981,  n.   219,   e
          successive  modificazioni.  Il piano,  tenendo conto  dello
          stato    di  attuazione,  individua  gli    interventi   di
          manutenzione ordinaria,  straordinaria e di   completamento
          necessari        per      l'ultimazione     delle     opere
          acquedottistiche, degli  alloggi non trasferiti alla   data
          di  entrata in  vigore   della  presente   legge  e   delle
          relative   opere  di urbanizzazione, prevedendo lo stralcio
          dal programma  di  ricostruzione  delle  opere  non  ancora
          iniziate o in avanzato stato di degrado o che, comunque, in
          relazione  agli  oneri   previsti per la realizzazione, non
          risultino      piu'    compatibili      con      l'esigenza
          prioritaria     della definitiva chiusura  del programma di
          cui  al  citato  titolo    VIII;  le  convenzioni   con   i
          concessionari  aventi  ad  oggetto le opere stralciate sono
          risolte  di diritto con  gli effetti  di cui all'art.   345
          della  legge  20  marzo  1865,  n. 2248; il piano individua
          altresi' le relative esigenze  finanziarie,    inclusi  gli
          oneri  del    contenzioso,  e  l'ordine  di    priorita' da
          seguire. Gli  oneri del  contenzioso sono   a carico  dello
          Stato    per   tutte   le controversie   aventi  titolo  in
          eventi verificatisi  anteriormente  al  trasferimento delle
          opere  e  degli alloggi agli enti  destinatari  di  cui  al
          comma 6, lettera a). Il piano e' approvato con  decreto del
          Presidente  del   Consiglio dei Ministri, di  concerto  con
          il   Ministro   del tesoro,   del    bilancio    e    della
          programmazione economica.
            4.   Il   commissario   straordinario,  nell'espletamento
          delle  sue funzioni,  si  avvale  del  personale  gia'   in
          servizio   presso   la struttura del funzionario incaricato
          dal   CIPE alla data del  31  marzo  1996  e  di  personale
          comandato    da altre amministrazioni pubbliche, si avvale,
          altresi',    della   consulenza   di   un      gruppo    di
          supporto  tecnicogiuridico,  composto  da un consigliere di
          Stato, da un avvocato dello  Stato  e da  un   membro   del
          Consiglio  superiore   dei  lavori pubblici, il cui  parere
          e' sostitutivo di  quello previsto dall'art.  13 del  testo
          unico approvato con   regio decreto 30 ottobre    1933,  n.
          1611.  Il  gruppo di supporto  e' nominato con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri, di concerto con  il
          Ministro   del   tesoro,   del     bilancio     e     della
          programmazione economica;  con  il   medesimo decreto    e'
          stabilito    il    relativo  compenso  da    imputare  alle
          disponibilita' della  contabilita' speciale intestata    al
          commissario straordinario.
            5.   Ferma      restando  l'utilizzazione  delle  risorse
          disponibili  sulla  contabilita'  speciale    intestata  al
          commissario  straordinario    di  cui  al  comma   3 per le
          finalita'    di  cui  al  decreto    del  Presidente  della
          Repubblica  7  agosto  1997,  e    successivi  decreti, per
          l'attuazione del piano di cui al comma 3 e  delle  connesse
          spese  relative alla gestione commissariale e'  autorizzato
          il limite d'impegno   ventennale di  lire  60  miliardi,  a
          decorrere  dall'anno    2000,  diretto  alla concessione da
          parte del Ministero   del tesoro, del  bilancio    e  della
          programmazione  economica  di    contributi  ai    soggetti
          competenti che  provvedono alla contrazione di  mutui o  di
          altre operazioni finanziarie,  secondo un apposito progetto
          di  riparto approvato con il decreto di cui al comma 3.  Al
          relativo   onere si    provvede  mediante    corrispondente
          utilizzo  delle  proiezioni  per gli   anni 2000-2001 dello
          stanziamento iscritto, ai   fini del    bilancio  triennale
          1999-2001, nell'ambito  dell'unita' previsionale di base di
          conto   capitale   ''Fondo   speciale''   dello   stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio   e
          della  programmazione   economica per   l'anno  1999,  allo
          scopo  utilizzando l'accantonamento  relativo al   medesimo
          Ministero.   Il Ministro  del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di bilancio.
            6. Il Governo e' delegato ad  emanare,  entro  centoventi
          giorni  dalla  data  di   entrata in vigore della  presente
          legge, uno o  piu' decreti legislativi  per  la  definitiva
          chiusura del programma di ricostruzione di  cui  al  titolo
          VIII    della    legge    14   maggio   1981, n.   219,   e
          successive  modificazioni; entro  un anno  dalla data    di
          entrata   in vigore dei decreti legislativi, il  Governo e'
          delegato ad emanare un decreto integrativo e correttivo.  I
          decreti  legislativi  sono  adottati secondo   i   seguenti
          principi  e   criteri   direttivi, fermo   restando  quanto
          previsto dal comma 3:
            a)  definire,  da  parte del commissario straordinario di
          cui al comma 3,  il  trasferimento delle  opere   e   degli
          alloggi,  ove    gia'   non avvenuto, agli   enti e  comuni
          destinatari,  che dovra'   avere luogo, comunque,  entro  e
          non  oltre  centoventi  giorni  dalla    data di entrata in
          vigore dei decreti legislativi;
            b) assicurare il  completamento degli interventi  di  cui
          al  comma  3  da parte degli  enti destinatari, provvedendo
          allo   stralcio di  opere  secondo  i  criteri  di  cui  al
          medesimo comma 3;
            c)      prevedere   idonei     strumenti    di   supporto
          tecnico    e      di  semplificazione    procedurale      e
          amministrativa   per  l'ultimazione dell'intervento;
            d)  disciplinare  le  modalita'  di  utilizzazione  degli
          alloggi e delle opere da parte dei  comuni,  perseguendo  i
          seguenti obiettivi:
            1)  recuperare  il  patrimonio  edilizio  vandalizzato  o
          danneggiato;
            2) verificare   le condizioni   per  la  regolarizzazione
          del  rapporto  con  gli  assegnatari    o gli occupanti gli
          alloggi,  gestire i relativi rapporti     e     individuare
          condizioni   agevolative   per   favorire l'attribuzione in
          proprieta' degli alloggi, mediante  riscatto degli alloggi,
          da parte degli occupanti;
            3)  provvedere    alla   gestione    delle   opere     di
          urbanizzazione secondaria loro  trasferite, anche  mediante
          affidamento  a   terzi, in base  a  criteri  di   finalita'
          sociale   dell'opera,   privilegiando nell'affidamento    i
          soggetti     istituzionalmente     operanti       per    il
          perseguimento  di  tali finalita'   ovvero,   quando   cio'
          non    risulti possibile, in base a criteri di economicita'
          della gestione;
            4) prevedere la possibilita' per  i comuni  di  stipulare
          convenzioni  con  l'Istituto autonomo  per le case popolari
          (IACP) della provincia di Napoli   al fine   di  instaurare
          un  rapporto    di consulenza   per la determinazione,  ove
          necessaria,  dei    canoni    e    degli  algoritmi      di
          capitalizzazione  degli  stessi al fine  del riscatto degli
          alloggi e della    predisposizione    dei    capitolati  di
          gestione  degli  immobili trasferiti;
            5)  prevedere  riduzioni  del   canone per l'assegnazione
          degli alloggi trasferiti ai comuni  ai sensi  del  presente
          articolo    per  agevolare  i  nuclei  familiari  con basso
          reddito;
            6) prevedere  la detraibilita', ai   fini  del  riscatto,
          delle  spese  documentate  sostenute  successivamente  alla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente    legge  dai
          soggetti  assegnatari    ed occupanti   per la manutenzione
          straordinaria del   patrimonio   edilizio vandalizzato    o
          danneggiato;
            e)    disciplinare,   anche   attraverso   il ricorso   a
          conferenze   di servizi,   la  definizione    possibilmente
          transattiva  del contenzioso, eventualmente  congiunta alla
          ultimazione   delle   opere, nonche'  le relative modalita'
          di pagamento,  prevedendo  altresi'  la  possibilita',  per
          l'amministrazione,      di   ottenere,     nelle  more  del
          procedimento di definizione, la temporanea rinuncia    alle
          azioni esecutive dei titoli giudiziari e  lo svincolo delle
          somme   eventualmente pignorate previa corresponsione di un
          acconto sulle somme portate dal titolo;
            f) dettare i criteri necessari   al  completamento  delle
          procedure di espropriazione in corso;
            g)  garantire,   per tutti i  decreti legislativi emanati
          sulla base dei principi e   criteri direttivi di  cui  alle
          precedenti  lettere,  la compatibilita' finanziaria con  le
          risorse autorizzate dal   comma  5  o  da  altre  leggi  di
          finanziamento.
            7.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6,
          deliberati dal Consiglio  dei Ministri  e corredati  da una
          apposita relazione,  sono    trasmessi  alle    Camere  per
          l'espressione  del    parere  da   parte delle   competenti
          commissioni    parlamentari    permanenti      entro     il
          quarantacinquesimo    giorno    antecedente   la   scadenza
          del   termine previsto  per    l'esercizio  della  relativa
          delega.  In  caso   di mancato rispetto  del   termine  per
          la   trasmissione,    il   Governo   decade  dall'esercizio
          della    delega.  Le  competenti   commissioni parlamentari
          esprimono il  parere entro trenta   giorni dalla data    di
          trasmissione  degli  schemi stessi. Qualora il  termine per
          l'espressione del parere decorra inutilmente,    i  decreti
          legislativi possono  essere comunque emanati.
            8.  Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
          sono fatti salvi  gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
          giuridici  sorti  sulla  base  del decreto-legge   2 aprile
          1996,  n. 186, limitatamente  all'art. 1,  decreto-legge  3
          giugno 1996, n.  306, decreto-legge 2 agosto 1996, n.  407,
          decreto-legge  1  ottobre  1996, n.  513,  e  decreto-legge
          20 dicembre 1996, n. 643".
           Note all'art. 1:
            -  Il  testo  del comunicato relativo  al D.P.R. 7 agosto
          1997 (Nomina del commissario straordinario del  Governo per
          il coordinamento delle attivita' connesse  al programma  di
          ricostruzione  di cui  al titolo VIII della legge 14 maggio
          1981, n. 219), e' il seguente:
            "Con  decreto   del   Presidente   della   Repubblica   7
          agosto    1997,  adottato su   proposta del  Presidente del
          Consiglio,  registrato alla Corte dei conti il 4  settembre
          1997,   registro   n.  2  Presidenza,  foglio  n.  292,  il
          viceprefetto dott. Carlo Schilardi e'   stato nominato  per
          un  periodo  di    sei  mesi  commissario straordinario del
          Governo per il coordinamento delle attivita' connesse    al
          programma  di  ricostruzione  di  cui  al titolo VIII della
          legge  14  maggio  1981,  n.  219.  Tale  nomina  e'  stata
          deliberata  a  norma  dell'art.    11 della legge 23 agosto
          1988, n. 400".
            -  Per il  testo del  comma 3  dell'art. 42  della citata
          legge 17 maggio 1999, n.  144,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.
            -  Il    D.L.  23 giugno   1995, n. 244, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge    8  agosto  1995,    n.  341,
          concernente:   "Misure     dirette  ad  accelerare       il
          completamento    degli   interventi    pubblici   e      la
          realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse".