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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 luglio 1999, n. 349

Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-10-1999
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Testo in vigore dal: 26-10-1999
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                       DELEGATO PER IL TURISMO
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  111,  recante
attuazione della  direttiva n.  90/314/CEE, concernente i  viaggi, le
vacanze ed i circuiti "tutto compreso";
  Visto in particolare, l'articolo 21,  comma 5, del predetto decreto
legislativo n. 111/1995 con il quale e' stabilito che con decreto del
Presidente del  Consiglio dei Ministri,  di concerto con  il Ministro
del tesoro,  del bilancio  e della programmazione  economica, saranno
emanate le  norme regolamentari per  la gestione ed  il funzionamento
del Fondo di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico;
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  10
novembre 1998 di  delega al Ministro dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato per la materia del turismo;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 giugno 1999;
  Vista la comunicazione alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata  ai  sensi  del  menzionato articolo  17  della  legge  n.
400/1998 con nota 16769ZH3C-2 dell'8 luglio 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Competenze e ambito di applicazione
  1. Al  Dipartimento del turismo  e' affidata la gestione  del Fondo
nazionale  di  garanzia per  il  consumatore  di pacchetto  turistico
istituito dall'articolo  21 del  decreto legislativo n.  111/1995, di
seguito denominato Fondo.
  2. Compito del Fondo e' quello di:
  a) assicurare al consumatore il  rimborso del prezzo versato sia in
caso di fallimento del venditore o dell'organizzatore, che in caso di
accertata insolvenza  degli stessi soggetti, tale  da non consentire,
in  tutto  o  in  parte,  l'osservanza  degli  obblighi  contrattuali
assunti;
  b) organizzare il  rimpatrio del turista in  viaggio all'estero nel
caso in cui si verificano le circostanze di cui al punto a);
  c) assicurare la fornitura di un'immediata disponibilita' economica
in caso  di rientro  forzato di turisti  da Paesi  extracomunitari in
occasione di emergenze, imputabili o meno all'organizzatore.
  3. Il Fondo interviene esclusivamente  nei casi in cui il pacchetto
turistico  e'  stato venduto  od  offerto  in vendita  con  contratto
stipulato nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore
in possesso di regolare autorizzazione.
  4.  Al  fine   di  assicurare  al  comitato  di   gestione  di  cui
all'articolo 2 un'immediata  disponibilita economica, il Dipartimento
del turismo stipula  con un Istituto di credito -  da individuare con
procedura ad evidenza pubblica - un'apposita convenzione della durata
triennale.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  21  del  decreto
          legislativo 17 marzo 1995,  n.  111, recante    "Attuazione
          della    direttiva n.   90/314/CEE concernente i viaggi, le
          vacanze ed i circuiti ''tutto compreso''":
            "Art.  21  (Fondo  di  garanzia).  -  1.   E'   istituito
          presso    la  Presidenza   del Consiglio   dei Ministri   -
          rubrica   43 relativa   alle spese  per  il  turismo  e  lo
          spettacolo - un Fondo nazionale di garanzia per consentire,
          in  caso  di  insolvenza  o  di  fallimento del venditore o
          dell'organizzatore, il  rimborso del  prezzo versato ed  il
          rimpatrio del consumatore  nel caso di  viaggi  all'estero,
          nonche'  per fornire una immediata disponibilita' economica
          in    caso  di  rientro  forzato  di turisti   da     Paesi
          extracomunitari   in  occasione   di  emergenze, imputabili
          o meno al comportamento dell'organizzatore.
            2. Il Fondo  e' alimentato annualmente da una quota  pari
          allo  0,5%  dell'ammontare  del  premio  delle  polizze  di
          assicurazione  obbligatoria  di   cui all'art.   20 che  e'
          versata  all'entrata del  bilancio dello Stato  per  essere
          riassegnata,  con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo
          di cui al comma 1.
            3. Il  Fondo interviene, per   le finalita' di    cui  al
          comma    1,  nei  limiti  dell'importo  corrispondente alla
          quota cosi' come determinata ai sensi del comma 2.
            4 Il  Fondo potra' avvalersi  del diritto di rivalsa  nei
          confronti del soggetto inadempiente.
            5.  Entro  tre  mesi  dalla  pubblicazione  del  presente
          decreto  verranno  determinate  con  decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri di concerto con  il Ministro del
          tesoro le  modalita' di gestione   e di  funzionamento  del
          Fondo".
            -   Il  decreto    del  Presidente  della  Repubblica  13
          febbraio 1959, n.  449,    reca:    "Testo    unico   delle
          leggi   sull'esercizio   delle assicurazioni private".
            -  Il  testo  del  comma  3 dell'art.   17 della legge 23
          agosto 1988, n.  400, e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Nota all'art. 1:
            - Per il testo dell'art. 21 del  decreto  legislativo  n.
          111 del 1995 si veda nelle note alle premesse.