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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 luglio 1999, n. 331

Regolamento recante modificazione al regolamento concernente norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, adottato con decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-10-1999
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Testo in vigore dal: 12-10-1999
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 1, comma 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio
1996;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  31
luglio 1997;
  Visto  il decreto  ministeriale 7  novembre 1996,  n. 687,  recante
norme per  l'unificazione degli  uffici periferici del  Ministero del
lavoro  e della  previdenza sociale  e l'istituzione  delle direzioni
regionali e provinciali del lavoro;
  Vista la proposta avanzata  dal comitato provinciale della pubblica
amministrazione presso la prefettura del  Verbano Cusio Ossola, il 12
maggio 1998, di  localizzare la direzione provinciale  del lavoro del
Verbano Cusio Ossola  presso il comune di Omegna,  anziche' quello di
Verbania;
  Sulla proposta del  direttore generale degli affari  generali e del
personale;
  Vista l'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Vista l'intesa con il Ministro del tesoro;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. All'art.  5 del  decreto ministeriale 7  novembre 1996,  n. 687,
dopo il comma 1 e' aggiunto il comma:
  "1-bis. -  Nella provincia  del Verbano  Cusio Ossola  la direzione
provinciale del lavoro ha sede ad Omegna".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 27 luglio 1999
                                                   Il Ministro: Salvi
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1999
  Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 384
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione    dei    decreti   del   Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana, approvato   con D.P.R.   28 dicembre    1985,  n.
          1092,  al    solo  fine    di facilitare la lettura   delle
          disposizioni di legge  modificate o alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il comma  3 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei  Ministri)  prevede
          che   con  decreto  ministeriale  possano  essere  adottati
          regolamenti nelle   materie di competenza  del  Ministro  o
          di   autorita'    sottordinate   al  Ministro,   quando  la
          legge  espressamente  conferisca      tale   potere.   Tali
          regolamenti,   per materie di competenza di  piu' Ministri,
          possono essere   adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma    restando      la      necessita'   di     apposita
          autorizzazione da    parte  della    legge.  I  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  non    possono dettare
          norme contrarie a   quelle dei  regolamenti  emanati    dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma  4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che    gli
          anzidetti  regolamenti   debbano recare  la denominazionedi
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            -   Il   D.P.R. 30   giugno    1972,    n.    748,  reca:
          "Disciplina      delle   funzioni      dirigenziali   nelle
          Amministrazioni  dello    Stato,  anche    ad   ordinamento
          autonomo".
            -    Il    D.Lgs.  3    febbraio   1993,   n. 29,   reca:
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico   impiego, a norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            -  Il   testo dei   commi 5 e  6 dell'art. 1  della legge
          24 dicembre 1993,   n. 537    (Interventi    correttivi  di
          finanza  pubblica), e'  il seguente:
            "5.  In ogni regione e  provincia e' istituito un ufficio
          periferico unificato  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale.
            6.    Entro sessanta   giorni dalla   data di  entrata in
          vigore della presente  legge,  con  decreto  del   Ministro
          del  lavoro   e   della previdenza sociale,    si  provvede
          all'ordinamento  degli    uffici  di  cui  al comma 5, alla
          individuazione  dei rispettivi uffici dirigenziali  e  alla
          determinazione  delle  piante organiche,  secondo i criteri
          di cui all'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo  3
          febbraio  1993,  n.   29,   e   successive   modificazioni,
          nonche'    al     conferimento     delle  competenze   gia'
          attribuite  agli  ispettorati regionali   e provinciali del
          lavoro,        ferma    restando   l'autonomia   funzionale
          dell'attivita' di vigilanza".
           Nota all'art. 1:
            - Il testo  dell'art. 5 del D.M. n. 687/1996,  cosi' come
          integrato dall'art. 1 del presente decreto, risulta  essere
          il seguente:
            "Art.   5 (Direzione  provinciale  del lavoro).  -  1. La
          direzione provinciale  del  lavoro e'   istituita    presso
          ciascun  capoluogo   di provincia,   ad    eccezione  delle
          province  della   Sicilia    e   del  Trentino-Alto  Adige.
          Nella  provincia  di Aosta  le funzioni  ad essa attribuite
          sono svolte dalla direzione regionale del lavoro.
            1-bis.  Nella  provincia  del  Verbano Cusio  Ossola   la
          direzione provinciale del lavoro ha sede ad Omegna.
            2.  La  direzione  provinciale e' articolata nei seguenti
          uffici:
             a) servizio politiche del lavoro;
             b) servizio ispezione del lavoro;
             e) ufficio  per  la  gestione  delle   risorse   e   per
          gli  affari generali".
            In  tal  senso si intende modificata  anche la tabella A,
          punto 4, in quanto  la  direzione provinciale  del   lavoro
          non  ha piu'  sede  a Verbania bensi' ad Omegna.