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MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 agosto 1999, n. 325

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 14 del Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio concernente le strutture di controllo dei prodotti agricoli e alimentari registrati come attestazioni di specificità comunitarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/9/1999
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Testo in vigore dal: 18-9-1999
                             IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2082/92 del Consiglio  del 14 luglio
1992,  relativo  alle  attestazioni   di  specificita'  dei  prodotti
agricoli ed alimentari e,  in particolare, l'articolo 14, concernente
i controlli;
  Visti  i regolamenti  della Commissione  con i  quali le  Comunita'
europee  hanno  provveduto  alla  registrazione  di  attestazioni  di
specificita' ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio,
in particolare il  regolamento (CE) n. 2527/98  della Commissione del
25 novembre  1998 concernente  la specialita'  tradizionale garantita
"Mozzarella";
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca  e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale
e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
  Vista la  legge 24  aprile 1998, n.  128, recante  disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle   Comunita'  europee,   legge   comunitaria   1995-1997  e,   in
particolare, l'articolo  53 relativo all'attuazione  dell'articolo 10
del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92 concernente  i  controlli  e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Considerato  che  il predetto  articolo  53  disciplina soltanto  i
controlli  e  la  vigilanza  sui prodotti  registrati  ai  sensi  del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, mentre
si rende necessario  dare attuazione analoga anche  per le produzioni
registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92;
  Considerata,  in  particolare,  l'esigenza  dopo  l'emanazione  del
citato regolamento (CE) n. 2527/98 di disciplinare temporaneamente le
relative   strutture  di   controllo,  in   attesa  di   disposizioni
legislative apposite;
  Vista la legge  29 dicembre 1990, n. 428,  recante disposizioni per
l'adempimento  di obblighi  derivanti dalla  appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria   per  il  1990  e,  in
particolare,  l'articolo  4  che   prevede  l'adozione,  con  proprio
decreto,  da parte  del  Ministro dell'agricoltura  e delle  foreste,
nell'ambito  di   sua  competenza  di   provvedimenti  amministrativi
direttamente conseguenti  alle disposizioni  dei regolamenti  e delle
decisioni  emanati dalla  Comunita' economica  europea in  materia di
politica  comune  agricola  e   forestale,  al  fine  di  assicurarne
l'applicazione nel territorio nazionale;
  Considerato che  per valutare  le strutture  di controllo,  ai fini
della relativa autorizzazione, appare  opportuno avvalersi del gruppo
tecnico di  valutazione previsto  dal decreto ministeriale  25 maggio
1998, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 178 del  1 agosto 1998,
per  le denominazioni  protette  ai sensi  del  regolamento (CEE)  n.
2081/92;
  Considerato altresi' che i prodotti registrati come attestazioni di
specificita' interessano l'intero territorio comunitario;
  Ritenuto di  dover dare  attuazione temporanea all'articolo  14 del
citato  regolamento   (CEE)  n.   2082/92,  al  fine   di  assicurare
l'immediata   applicazione    delle   disposizioni    relative   alle
attestazioni di specificita' nel territorio nazionale;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Acquisito il parere della Conferenza  permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, reso
nella seduta del 27 maggio 1999;
  Visto  il parere  del Consiglio  di Stato,  adottato dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata
con nota n. 7634 del 3 agosto 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di  dare immediata  attuazione  all'articolo  14  del
regolamento (CEE) n.  2082/92 del Consiglio del 14  luglio 1992, fino
alla data della entrata in  vigore della disciplina generale relativa
all'applicazione  di   disposizioni  comunitarie  per   l'anno  1999,
l'attivita'  di   controllo  sui   prodotti  agricoli   e  alimentari
registrati come  attestazioni di  specificita' ai sensi  del predetto
regolamento e' svolta da autorita' di controllo pubbliche designate e
da organismi  privati autorizzati  con decreto  del Ministero  per le
politiche  agricole, sentite  le regioni  e le  province autonome  di
Trento  e  Bolzano  nell'ambito  del gruppo  tecnico  di  valutazione
istituito con  decreto ministeriale 25 maggio  1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1998.
  2.  L'attivita'  di controllo  di  cui  al  comma 1  comprende  sia
l'attivita' di verifica di conformita' svolta da organismi pubblici o
privati  autorizzati,   sia  l'attivita'  di  vigilanza   svolta  dal
Ministero  per  le politiche  agricole  e  dalle regioni  e  province
autonome di Trento e Bolzano.
  3. Le autorizzazioni di cui al  comma 1 agli organismi di controllo
privati sono rilasciate previa valutazione dei requisiti relativi a:
    a) conformita' alle norme EN45011;
  b)  disponibilita'  di personale  qualificato  e  di mezzi  per  lo
svolgimento dell'attivita' di controllo;
    c) adeguatezza delle relative procedure.
  4. Nel caso  in cui gli organismi privati si  avvalgano, per taluni
controlli,  di un  organismo  terzo, quest'ultimo  deve soddisfare  i
requisiti di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 3.
  5. La designazione  delle autorita' pubbliche avviene  a seguito di
valutazione della disponibilita' di  personale qualificato e di mezzi
per lo  svolgimento dell'attivita'  di controllo e  della adeguatezza
delle relative procedure.
  6. La valutazione dei requisiti di cui ai commi 3 e 5 e' effettuata
dal predetto  gruppo tecnico di  valutazione, tenuto anche  conto dei
criteri utilizzati dalle strutture di controllo, private o pubbliche,
per stabilire l'entita' degli oneri a carico dei produttori.
  7. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
  a)  perdita dei  requisiti di  cui ai  commi 3  e 5,  sia da  parte
rispettivamente degli organismi privati autorizzati e delle autorita'
pubbliche designate, sia  da parte di organismi terzi  dei quali essi
si siano eventualmente avvalsi;
    b) violazione della normativa comunitaria in materia.
  8. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo di
ogni singola  attestazione di  specificita' ai sensi  del regolamento
(CEE) n.  2082/92 devono  presentare apposita richiesta  al Ministero
per le  politiche agricole. Tale  richiesta deve essere  corredata da
documentazione idonea  a comprovare  la sussistenza dei  requisiti di
cui al comma 3, in base alle indicazioni riportate all'allegato A del
decreto  ministeriale  29  maggio  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale   n.   162  del   14   luglio   1998,  relativamente   alle
caratteristiche degli organismi stessi e alle modalita' di attuazione
del disciplinare di produzione.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Si trascrive  il testo  dell'art.  14 del  regolamento
          (CEE)  n.  2082/92 del Consiglio:
            "Art.  14.  -  1.  Gli  Stati membri provvedono affinche'
          entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore   del   presente
          regolamento  vi  siano  strutture  di controllo aventi   il
          compito di  garantire che i prodotti  agricoli e alimentari
          recanti  un'attestazione  di specificita'   rispondano   ai
          requisiti del disciplnare.
            2.  La   struttura di controllo  puo' essere  composta da
          una  o piu' autorita' di controllo designate e/o  da uno  o
          piu'  organismi  privati autorizzati   a   tal  fine  dallo
          Stato   membro.   Gli   Stati    membri  comunicano    alla
          Commissione    l'elenco    delle    autorita'   e/o   degli
          organismi   autorizzati, nonche'   le    loro    rispettive
          competenze.   La Commissione  pubblica queste  informazioni
          nella Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee.
            3.  Le    autorita'  di  controllo    designate  e/o  gli
          organismi privati devono   offrire   garanzie   sufficienti
          di    obiettivita'    e    di imparzialita'  nei  confronti
          di   ogni    produttore    o    trasformatore  soggetto  al
          controllo e devono disporre permanentemente degli esperti e
          dei   mezzi   necessari   per assicurare  i  controlli  dei
          prodotti agricoli e dei prodotti alimentari che beneficiano
          di un'attestazione comunitaria di specificita'.
            Se  la  struttura  di  controllo  si  avvale,  per taluni
          controlli, di un organismo   terzo,    quest'ultimo    deve
          offrire  le  stesse  garanzie.  Tuttavia,  le  autorita' di
          controllo      designate     e/o  gli    organismi  privati
          autorizzati  continuano  ad     essere  responsabili,   nei
          confronti   dello   Stato   membro,   della  totalita'  dei
          controlli.
            A  decorrere   dal   1   gennaio   1998,   per   ottenere
          l'autorizzazione  dello  Stato membro ai  fini del presente
          regolamento,  gli organismi devono soddisfare i   requisiti
          definiti  nella norma  EN45011 del  26 giugno 1989.
            4.   Qualora   constatino  che  un  prodotto  agricolo  o
          alimentare  recante   l'attestazione   di      specificita'
          rilasciata    dal  proprio    Stato  membro non risponde ai
          requisiti del    discipinare,  le  autorita'  di  controllo
          designate  e/o   gli organismi privati  di uno Stato membro
          prendono i necessari   provvedimenti   per   assicurare  il
          rispetto    del   presente regolamento.  Essi informano  lo
          Stato  membro delle   misure adottate nell'esercizio    dei
          controlli.  Le decisioni  prese  debbono  essere notificate
          agli interessati.
            5.  Qualora le condizioni  di cui ai paragrafi 2 e  3 non
          siano   piu'   soddisfatte   lo   Stato    membro    revoca
          l'autorizzaziore   dell'organismo  di  controllo.  Esso  ne
          informa  la  Commissione  che   pubblica   nella   Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee  un elenco riveduto degli
          organismi autorizzati.
            6.  Gli  Stati  membri  adottano le misure necessarie per
          garantire che il  produttore  che    rispetta  il  presente
          regolamento  abbia accesso al sistema di controllo.
            7.  I    costi  dei    controlli  previsti   dal presente
          regolamento  sono  sostenuti  da  coloro   che   utilizzano
          l'attestazione di specificita'".
           Note alle premesse:
            -  Il  regolamento (CE) n.  2527/98 della Commissione del
          25 novembre 1998 completa il regolamento (CE)  n.  2301/97,
          relativo  all'iscrizione  di talune denominazioni nell'albo
          delle attestazioni di specificita' previsto dal regolamento
          (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo  alle  attestazioni
          di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari, con la
          denominazione      "Mozzarella"   indicando   gli  elementi
          principali del relativo disciplinare di produzione.
            - Si trascrive il  testo  dell'art.  53  della  legge  24
          aprile 1998, n.  128:
            "Art.  53    (Controlli e   vigilanza sulle denominazioni
          protette dei prodotti  agricoli  e  alimentari).  - 1.   In
          attuazione  di  quanto previsto all'art. 10 del regolamento
          (CEE)  n.  2081/92 del Consiglio, del  14  luglio 1992,  il
          Ministero   per   le politiche   agricole   e'  l'autorita'
          nazionale  preposta   al   coordinamento dell'attivita'  di
          controllo e  responsabile  della  vigilanza  sulla  stessa.
          L'attivita'  di  controllo  di cui all'art. 10   del citato
          regolamento (CEE) n. 2081/92 e'  svolta  da  autorita'   di
          controllo   pubbliche   designate  e  da organismi  privati
          autorizzati  con  decreto del  Ministero  per  le politiche
          agricole, sentite le regioni.
            2. Le autorizzazioni di cui al  comma 1 agli organismi di
          controllo  privati   dovranno  preventivamente    prevedere
          una  valutazione  dei requisiti relativi a:
               a) conformita' alle norme EN45011;
            b)  disponibilita'   di personale   qualificato   e    di
          mezzi  per  lo svolgimento dell'attivita' di controllo;
            c)  adeguatezza  delle relative  procedure.  Nel  caso in
          cui    gli  organismi  privati  si  avvalgano,  per  taluni
          controlli,  di  un  organismo  terzo,   quest'ultimo   deve
          soddisfare i requisiti di  cui alle lettere a) , b) e c).
            3. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in
          caso di:
            a)    perdita dei   requisiti di  cui al  comma 2  sia da
          parte degli organismi privati   autorizzati sia   da  parte
          di  organismi   terzi dei quali essi si siano eventualmente
          avvalsi;
               b) violazione della normativa comunitaria in materia;
            c) mancanza   dei requisiti   in  capo  agli    organismi
          privati      e   agli   organismi      terzi,     accertata
          successivamente     all'autorizzazione      in   forza   di
          silenzioassenso ai sensi del comma 12.
            4.  La  revoca  o    la  sospensione  dell'autorizzazione
          all'organismo di controllo    privato    puo'    riguardare
          anche    una    singola    produzione  riconosciuta. Per lo
          svolgimento  di  tale  attivita'    il  Ministero  per   le
          politiche  agricole si avvale delle strutture del Ministero
          e degli enti vigilati.
            5. Gli  organismi privati che  intendano proporsi per  il
          controllo  delle  denominazioni     registrate   ai   sensi
          dell'art.  5 e   dell'art. 17 del citato  regolamento (CEE)
          n.  2081/92  devono    presentare  apposita  richiesta   al
          Ministero per le politiche agricole.
            6.  E'    istituito presso il  Ministero per le politiche
          agricole un albo  degli organismi  privati che  adempiono i
          requisiti di   cui  al  comma  2,  denominato  "Albo  degli
          organismi  di  controllo  privati  per  la denominazione di
          origine  protetta  (DOP)  e    la  indicazione   geografica
          protetta (IGP)".
            7.   La   richiesta  di  autorizzazione di  un  organismo
          privato  a svolgere le funzioni di controllo e' presentata:
            a)   per   le    denominazioni    registrate  ai    sensi
          dell'art.   5  del regolamento   (CEE)   n.   2081/92,  dai
          soggetti   proponenti   le registrazioni;
            b)   per   le  denominazioni    registrate    ai    sensi
          dell'art.    17    del regolamento (CEE)   n. 2081/92,  dai
          soggetti   che abbiano   svolto, in conformita'        alla
          normativa         nazionale      sulle        denominazioni
          giuridicamente   protette, funzioni   di controllo    e  di
          vigilanza. In assenza  dei suddetti  soggetti la  richiesta
          viene   presentata dagli organismi associativi maggiormente
          rappresentativi  delle DOP e delle IGP.
            8. In  assenza di  tale comunicazione, le  regioni, nelle
          cui  aree  geografiche ricadono  le produzioni, indicano le
          autorita'  pubbliche  da    designare  che,    ai     sensi
          dell'art.  10,   paragrafi   2  e 3,  del regolamento (CEE)
          n. 2081/92,  possono avvalersi di  organismi terzi che,  se
          privati, debbono rispondere ai  requisiti di cui al comma 2
          e debbono essere iscritti nell'Albo.
            9.  Il  Governo    esercita,  ai sensi dell'art. 11 della
          legge 9 marzo 1989,  n.  86, il  potere   sostitutivo   nei
          confronti   delle  regioni nell'adozione dei  provvedimenti
          amministrativi necessari in  caso di inadempienza da  parte
          delle autorita' di controllo designate.
            10.   Gli organismi  privati  autorizzati e  le autorita'
          pubbliche  designate    possono    svolgere     la     loro
          attivita'   per   una   o  piu' produzioni riconosciute  ai
          sensi    del  regolamento  (CEE)     n.  2081/92.      Ogni
          denominazione    o  indicazione  geografica  protetta    e'
          soggetta  al  controllo  di  un    solo  organismo  privato
          autorizzato,  nel    caso in cui sia stato  individuato con
          procedura  di    evidenza  pubblica,    o  delle  autorita'
          pubbliche  designate  competenti  per  territorio tra  loro
          coordinate.
            11. La  vigilanza sugli organismi di   controllo  privati
          autorizzati  e'  esercitata  dal Ministero per le politiche
          agricole e dalle regioni per  le  strutture  ricadenti  nel
          territorio di propria competenza.
            12.  Le  autorizzazioni  agli    organismi  privati  sono
          rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in    difetto
          si  forma  il  silenzioassenso,  fatta salva la facolta' di
          sospensione o revoca ai sensi del comma 3.
            13. Gli oneri derivanti dall'istituzione    dell'Albo  di
          cui al comma 6 sono  posti a carico  degli iscritti,  senza
          oneri per  il bilancio dello Stato".
            -  Si trascrive  il testo  dell'art.  10 del  regolamento
          (CEE)  n.  2081/92 del Consiglio:
            "Art. 10.  - 1. Gli  Stati membri provvedono  a che entro
          sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento vi
          siano   strutture  di  controllo  aventi    il  compito  di
          garantire che i prodotti  agricoli e alimentari recanti una
          denominazione  protetta   rispondano   ai   requisiti   del
          disciplinare.
            2.  La   struttura di controllo  puo' essere  composta da
          una  o piu' autorita' di controllo designate e/o  da uno  o
          piu'  organismi  privati autorizzati   a   tal  fine  dallo
          Stato   membro.   Gli   Stati    membri  comunicano    alla
          Commissione    l'elenco    delle    autorita'   e/o   degli
          organismi   autorizzati, nonche'   le    loro    rispettive
          competenze.   La Commissione  pubblica  queste  indicazioni
          nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee.
            3.  Le    autorita'  di  controllo    designate  e/o  gli
          organismi privati devono   offrire   garanzie   sufficienti
          di    obiettivita'    e    di imparzialita'  nei  confronti
          di   ogni    produttore    o    trasformatore  soggetto  al
          controllo  e disporre   permanentemente degli esperti e dei
          mezzi necessari  per assicurare i   controlli dei  prodotti
          agricoli    e   dei   prodotti   alimentari   recanti   una
          denominazione protetta.
            Se la  struttura  di  controllo  si  avvale,  per  taluni
          controlli,  di  un organismo   terzo,   quest'ultimo   deve
          offrire  le  stesse  garanzie.  Tuttavia,  le  autorita' di
          controllo    designate     e/o  gli     organismi   privati
          autorizzati    sono  tuttavia responsabili, nei   confronti
          dello Stato membro, della totalita' dei controlli.
            A  decorrere   dal   1   gennaio   1993,   per   ottenere
          l'autorizzazione  dello  Stato membro ai  fini del presente
          regolamento,  gli organismi devono adempiere le  condizioni
          stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989.
            4.   Qualora   constatino  che  un  prodotto  agricolo  o
          alimentare recante una  denominazione  protetta  originaria
          del suo  Stato  membro   non risponde   ai requisiti    del
          disciplinare,    le  autorita'   di controllo designate e/o
          gli organismi privati   di uno Stato  membro    prendono  i
          necessari  provvedimenti  per  assicurare il  rispetto  del
          presente  regolamento.    Essi informano   lo Stato  membro
          delle  misure adottate nell'esercizio  dei  controlli.   Le
          decisioni     prese     devono     essere  notificate  agli
          interessati.
            5. Qualora le condizioni  di cui ai paragrafi 2 e  3  non
          siano   piu'   soddisfatte,   lo      Stato  membro  revoca
          l'autorizzazione dell'organismo di   controllo.  Esso    ne
          informa  la    Commissione    che pubblica   nella Gazzetta
          Ufficiale   della Comunita' europee  un    elenco  riveduto
          degli organismi autorizzati.
            6.  Gli  Stati  membri  adottano le misure necessarie per
          garantire che il  produttore  che    rispetta  il  presente
          regolamento  abbia accesso al sistema di controllo.
            7.  I    costi  dei    controlli  previsti   dal presente
          regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano la
          denominizione protetta".
            - Si trascrive   il testo dell'art. 4  della  legge    29
          dicembre 1990, n. 428:
            "Art.    4  (Adeguamenti    tecnici    e    provvedimenti
          amministrativi   di attuazione).   -    1.    Ai    decreti
          ministeriali   da   adottare   a   norma dell'art. 20 della
          legge 16 aprile 1987, n.  183,    soggetti  al  parere  del
          Consiglio dei  Stato ai sensi dell'art. 17, comma  4, della
          legge  23   agosto 1958,  n. 400,  si applicano  il secondo
          e terzo  periodo dell'art. 4, comma 5, della legge 9  marzo
          1989, n. 86.
            2.    Il  Ministro    del  commercio   con   l'estero, di
          concerto con  il Ministro  delle finanze,   e'  autorizzato
          ad   apportare      agli  allegati  delle  tabelle    delle
          esportazioni     e  delle  importazioni      le   modifiche
          concernenti  merci    o  Paesi   direttamente conseguenti a
          regolamenti o decisioni   comunitari   o   ad   accordi  ed
          intese    internazionali    cui  aderiscono i   Paesi della
          Comunita' economia  europea, riguardanti il contenuto delle
          suddette tabelle.
            3.   Il  Ministro  dell'agricoltura    e  delle  foreste,
          nell'ambito della sua      competenza,      adotta      con
          proprio        decreto,       provvedimenti  amministrativi
          direttamente   conseguenti     alle   disposizioni      dei
          regolamenti   e  delle  decisioni emanati  dalla  Comunita'
          economica europea in materia  di politica comune agricola e
          forestale,  al  fine  di  assicurarne  l'applicazione   nel
          territorio nazionale".
            -   Si   trascrive   il   testo  degli  articoli  1  e  2
          del  decreto ministeriale  25  maggio   1998   (Istituzione
          del    gruppo    tecnico    di  valutazione degli organismi
          privati):
            "Art. 1 (Gruppo  tecnico di valutazione). - E'  istituito
          presso il Ministero per le   politiche agricole  il  gruppo
          tecnico  incaricato  di  valutare    la   rispondenza degli
          organismi  di  controllo privati  ai requisiti di   cui  al
          comma  2, art.  53, legge n.  128 del  24 aprile 1998,  per
          la  successiva   autorizzazione  ed   iscrizione   all'albo
          previsto al comma 6 della legge medesima.
             Il gruppo tecnico e' altresi' incaricato di:
            a)    esprimere    parere,    nel   caso   di   autorita'
          pubbliche,  sulla disponibilita' di personale qualificato e
          di mezzi per lo svolgimento dell'attivita'  di    controllo
          e  sull'adeguatezza   delle  relative procedure;
            b)   monitorare e  valutare  l'attivita'  delle autorita'
          pubbliche  designate  e  degli   organismi   di   controllo
          autorizzati;
            c)    esprimere  parere    in    merito all'adozione   di
          provvedimenti      di   sospensione   e      revoca   delle
          autorizzazioni  rilasciate    agli  organismi  di controllo
          privati (art. 53, par. 3);
            d)  formulare  linee  guida   di    indirizzo   per    le
          attivita'    di controllo,   con   riguardo   anche    alle
          tariffe  relative  ai  costi sostenuti".
            "Art. 2 (Composizione  del gruppo tecnico). - Il   gruppo
          tecnico  di  cui   all'art. 1  e' costituito  da componenti
          nominati in  base alle designazioni gia'   configurate  per
          il comitato  tecnico, previsto dal decreto del  18 dicembre
          1997 citato in  premessa, acquisite  per la parte regionale
          dalla  conferenza  dei  presidenti  delle  regioni,  di cui
          all'art. 4  del decreto  legislativo 16 dicembre  1989,  n.
          418.  Tale  organismo,   presieduto   da un  rappresentante
          del  Ministero per   le politiche agricole  nominato    con
          decreto,  e'  integrato,    di  volta,  in  volta,  da   un
          rappresentante  designato da   ciascuna delle    regioni  e
          delle   province   autonome   sulle   cui aree  geografiche
          ricadono  le produzioni in esame. Il gruppo tecnico, che si
          avvale delle  strutture  del  Ministero  per  le  politiche
          agricole  anche per i relativi compiti di  segreteria, puo'
          acquisire  il parere  di  esperti per   ciascuna  categoria
          di prodotto.  Il gruppo tecnico in prima  seduta approva il
          regolamento di funzionamento.
            Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana".
            -  Si  trascrive  il    testo dell'art. 17, commi 3 e  4,
          della legge 23 agosto   1988,      n.    400    (Disciplina
          dell'affivita'       di    Governo    e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti   di cui al comma 1, ed  i regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali,   che  devono    recare
          la   denominazione  di "regolamento", sono  adottati previo
          parere  del  Consiglio    di Stato, sottoposti al  visto ed
          alla registrazione della   Corte dei   conti  e  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
           Note all'art. 1:
            -  La  norma europea  EN45011  concerne  criteri generali
          per    gli  organismi    di  certificazione    dei prodotti
          adottati dal  CEN/CENELEC (organizzazione comune europea di
          normazione).
            - Si trascrive  il  testo  dell'allegato  A  del  decreto
          ministeriale  29 maggio    1999    (Individuazione    delle
          procedure      concernenti      le  autorizzazioni    degli
          organismi  di controllo  privati in  materia di indicazioni
          geografiche  protette   e delle   denominazioni di  origine
          protette):
            "PROCEDURE  PER   L'AUTORIZZAZIONE  AI   SENSI  DELL'ART.
          10  DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 (ORGANISMI PRIVATI)
            1)  La   richiesta  di   autorizzazione  presentata   dai
          soggetti individuati a norma della legge n.  128/1998  deve
          essere corredata:
            dalla    esplicita indicazione   della ragione  sociale e
          sede  legale  dell'organismo  privato  per  il   quale   e'
          richiesta l'autorizzazione;
            dall'atto      costitutivo     e        dallo     statuto
          dell'organismo   privato preposto per  l'autorizzazione  e,
          inoltre, in relazione allo stesso;
            da    un    certificato   di     iscrizione   e   vigenza
          rilasciato  dalla competente CCIAA, in corso di validita';
            da uno    schema  che  illustri    l'articolazione  e  la
          composizione  dei  diversi  organi  sociali  previsti dallo
          statuto;
            da  un   organigramma  della  struttura    organizzativa,
          integrato   dall'organico   aggiornato   alla   data  della
          richiesta;
            da uno  schema che illustri le   diverse  responsabilita'
          nell'ambito dell'organigramma, con riferimento alle diverse
          funzioni previste;
            da    una  descrizione   dei mezzi   di cui   l'organismo
          dispone  per il proprio sostegno finanziario;
            dalla documentazione  relativa alla conformita'  rispetto
          a  tutti  i  requisiti  specifici  di  seguito previsti dal
          presente regolamento;
            dal    disciplinare  della    DOP/IGP    nel  dispositivo
          vigente  ai   fini della  registrazione  della  stessa   ai
          sensi  del  regolamento  n.  2081/1992,  adattato  in guisa
          che  da  esso derivino  con  separata chiarezza  quantomeno
          i seguenti presupposti attuativi:
            a)  l'insieme  dei  requisiti    di  conformita' relativi
          all'origine, ai processi produttivi e di trasformazione   e
          del      prodotto,     ivi     compresi     i     requisiti
          organoletticoqualitativi;
            b) l'insieme degli adempimenti  conseguentemente posti  a
          carico  dei produttori e dei  trasformatori e, comunque, di
          tutti   i  soggetti  che  concorrono  alla  formazione  dei
          requisiti di conformita';
            c)    l'insieme    delle  misure    di  controllo   e  di
          prova  gia' esplicitamente  previste    dal    disciplinare
          e  che   si  ritengano necessarie a titolo integrativo;
            d)  l'insieme    dei certificati, contrassegni e   marchi
          attestanti la conformita', unitamente  alle  corrispondenti
          attribuzioni operative ed alla relativa titolarita'.
            2)  L'organismo    deve altresi' documentare il  possesso
          dei seguenti requisiti in relazione alle previsioni di  cui
          all'art. 53 della legge n. 128/1998:
              abbia forma giuridica certa e documentata;
            disponga   di   un  consiglio   direttivo  costituito  in
          modo    da  salvaguardare    l'imparzialita'    decisionale
          autonoma    rispetto    alla attivita' di controllo, prova,
          ispezione   e verifica e  rilascio  delle  attestazioni  di
          conformita'  previste    dal disciplinare; in proposito, il
          consiglio direttivo:
            a) deve essere    costituito  con  la  partecipazione  di
          tutte le parti professionali interessate al contenuto ed al
          fuzionamento  del  sistema di controllo  e di  accertamento
          della  conformita'    nell'ambito  della   stessa   filiera
          produttiva;  il    predominio  di  singoli   interessi deve
          essere    quindi    evitato    in  un'ottica     sistemica,
          possibilmente    con rappresentativita' di  tipo paritetico
          o, se   diversamente impostate,  motivate    esplicitamente
          nell'atto   costitutivo  o   nello  statuto dell'organismo.
          Le     eventuali   rappresentanze,     nell'ambito      del
          consiglio  direttivo,  di    enti  pubblici  o  di    altri
          organismi  comunque  non    professionali     (universita',
          istituti    di    ricerca,    ecc.)    non possono   essere
          rappresentative  di  alcuna categoria  professionale.  Alle
          autorita'    preposte  alla   vigilanza   sui     controlli
          vengono  comunicati    data     e   luogo    dei   consigli
          direttivi   cui  possono partecipare senza diritto di voto;
            b)     deve   documentare      il      requisito    della
          rappresentativita'   interprofessionale    mediante      un
          sistema   verificabile   attraverso l'equilibrata  presenza
          delle parti interessate;
            c) deve  esercitare poteri esplicitamente elencati  nello
          statuto  e che   si  limitino,  in  relazione all'esercizio
          della  attivita'   di controllo, di prova  e  di  verifica,
          alla  ratifica  dei  relativi  esiti  e  di  quelli  di  un
          eventuale   ricorso  assicurando,  per  questi  ultimi,  le
          procedure   di     valutazione  di  eventuali  osservazioni
          finalizzate alla relativa revisione;
            disponga di personale idoneo specificatamente addetto  ai
          controlli,  sotto    supervisione      di    un   dirigente
          responsabile   di  tutte  le operazioni  all'attivita'   di
          controllo      e    di    accertamento    della conformita'
          esclusivamente nei confronti  del consiglio  direttivo;  in
          proposito, il personale:
            a)  non  deve svolgere attivita'   di consulenza tecnico-
          produttiva  e  commerciale     a  tal     fine   retribuita
          direttamente  presso    nessuno dei soggetti interessati al
          funzionamento del sistema di  controllo e  di  accertamento
          della  conformita';  per   soggetti si intendono le singole
          imprese devono essere corredati da specifici curricula;
            b) deve essere competente per le funzioni assegnategli: i
          curricula di  cui sopra  devono  in proposito   esplicitare
          adeguata  esperienza professionale;
            c)  deve  operare    in base ad un preciso   mansionario,
          esplicitato in relazione agli schemi depositati;
            d) deve agire  in autonomia sulla base delle   istruzioni
          ricevute e formalizzate con procedura documentata;
            e)  deve  essere  posto  alle  dipendenze  gerarchiche  e
          funzionali di  un  dirigente    responsabile,  che    opera
          autonomamente  nell'ambito    degli  indirizzi    e   delle
          politiche  stabilite  dal  consiglio   direttivo,  attuando
          il   coordinamento  e  lo  sviluppo   di  tutta  l'attivita
          operativa,   assolutamente   libero dal  controllo  di  chi
          ha  diretti interessi commerciali (valgono, in   proposito,
          le prescrizioni di cui alla precedente lettera a);
              disponga di una struttura organizzativa che:
            a)   definisca   chiaramente   le   responsabilita  ed  i
          collegamenti con le diverse funzioni;
            b) sia sostenuta da un  adeguato sistema  di  reperimento
          di autonomi mezzi finanziari;
            c)    operi   in base  ad  una  illustrazione documentata
          dei  propri sistemi  di   controllo   e   di   accertamento
          della   conformita',   con specifico riferimento a tutte le
          prescrizioni del disciplinare;
            d)  disponga  di   aggiornata   documentazione   relativa
          allo    stato  giuridico  di  tutto il personale addetto ai
          propri servizi e, comunque impiegato;
            e)   disponga    di    un    sistema      di    raccolta,
          archiviazione  e  di conservazione dei dati, corrispondente
          a   tutte   le  procedure  attuate  e  comprensivo    della
          registrazione    di    ogni       documento     discendente
          dall'attivita'  di  controllo e di   ogni altro adempimento
          previsto dal  disciplinare;    disponga,  inoltre,    delle
          procedure   per il  controllo l'aggiornamento e la modifica
          di tutti i documenti in uso;
            disponga  di   procedure di   controllo, di verifica,  di
          accertamento finalizzate all'uso della DOP/IGP, che:
            a)   attuino   tutte   le   prescrizioni   in   proposito
          impartite  dal disciplinare;
            b)  concorrano  a definire  un quadro probante  di misure
          intese  ad  assicurare    che    i    prodotti        siano
          continuativamente    conformi   ai requisiti di origine, di
          processo e finali previsti dal disciplinare;
            c)   svolgano   secondo   metodologie   prestabilite   le
          attivita'  di controllo, verifica e prova;
            d)   prevedano   chiare  indicazioni   delle  circostanze
          e  delle condizioni che accertano la   non  conformita'  ai
          fini  dell'ottenimento della DOP/IGP e delle corrispondenti
          conseguenze;
                e) siano sistematicamente documentate e registrate;
            operi con strutture proprie di  prova o di ispezione  che
          assicurino  la     conformita'    ai   requisiti    esposti
          dalla   Norma  UNI    CEI 45001(laboratori   di   prova  in
          caso    di   strutture esterne),  queste debbono assicurare
          sempre la  conformita' ai   requisiti di   cui  alle  Norme
          UNI  CEI   45001   (funzionamento laboratori   di  prova) e
          45002 (valutazione   laboratori  di   prova),   documentata
          da   specifici contratti;
            assicuri,  nell'ambito    delle  proprie    procedure,  i
          requisiti   della   massima   riservatezza      secondo  le
          disposizioni vigenti  fatte salve le  esigenze  conoscitive
          delle autorita' preposte ai controlli;
            disponga di  un proprio manuale della  qualita': nel caso
          in    cui  i singoli     contenuti    del    manuale  siano
          illustrati          nell'ambito   dell'insieme        della
          documentazione   prodotta    e  nelle  more  della adozione
          del  manuale  stesso,  dovra' comunque  essere  fornito  il
          programma   di  addestramento   del  personale   e   quello
          relativo   all'aggiornamento   e   o  alla  modifica  della
          documentazione in uso;
            operi   la tenuta   e l'aggiornamento    di    tutti  gli
          elenchi  e  dati previsti dal disciplinare o necessari alle
          procedure di controllo;
            assicuri l'accesso  alle procedure   di controllo e    di
          accertamento  della   conformita'   a  tutti    i  soggetti
          interessati    al     processo  produttivo   previsto   dal
          disciplinare;
            disponga   di procedure  per  l'accoglimento dei  reclami
          contro  le proprie decisioni,  avvalendosi a tal   fine  di
          un    organismo  tecnico,  composto da esperti nominati dal
          consiglio direttivo, che:
            a) non abbiano rapporti diretti   ne'  con  la  struttura
          organizzativa  ne' con i soggetti interessati al sistema di
          controllo;
                b) decida imparzialmente sui ricorsi presentati;
            abbia  allestito  un  piano  di   verifiche   interne   e
          di      riesami  periodici    finalizzati  all'accertamento
          (almeno una   volta  all'anno)  della    conformita'    dei
          propri   standards  e  requisiti  operativi, affidato ad un
          proprio    responsabile  della  qualita'  e documentalmente
          disponibile, in quanto agli esiti,   per tutti  i  soggetti
          che accedono al sistema di controllo;
            disponga  di  un  sistema  di  verifiche  dell'uso  della
          DOP/IGP,   documentalmente  finalizzato    all'accertamento
          della  conformita'    o  di  abusi  e,  comunque,  di   non
          conformita'  rispetto alle prescrizioni del disciplinare  e
          disponga,   altresi', di    conseguenti    procedure    per
          l'esercizio  di  azioni correttive adeguate  e di quelle in
          ogni caso previste dal disciplinare stesso;
            disponga  di    propria  procedura    e  di   conseguente
          documentazione in relazione alla attivita' di:
            a)    apposizione  del   contrassegno di   conformita' al
          disciplinare, nelle forme da esso previste,  sul  prodotto,
          confezioni e simili;
            b)     conservazione,    custodia,    distribuzione    ed
          utilizzazione di tutto il  materiale   a  qualsiasi  titolo
          utilizzato    nell'attivita'   di controllo e/o  come  tale
          previsto dal disciplinare;
            assicuri  ai  propri ordinamenti e procedure l'automatico
          recepimento  di  ogni  modifica  od   integrazione      del
          disciplinare e le modalita' per la relativa attuazione.
             3) Inoltre:
            l'organismo     deve       depositare,    contestualmente
          all'istanza    del  proponente,    il  prospetto      delle
          condizioni  tariffarie destinate  a regolare l'accesso alle
          misure  di  controllo  impegnandosi, altresi', a comunicare
          all'autorita' nazionale  competente  tutte le    successive
          modifiche   ed   integrazioni   ai   fini   della  relativa
          approvazione;
            l'organismo   deve inoltre   depositare,  contestualmente
          all'istanza  del  proponente,  una  dichiarazione  con   la
          quale  si  impegna   a notificare  all'autorita'  nazionale
          competente  tutte  le  misure  assunte nei diversi casi  di
          accertamento di non conformita',   di  adozione  di  misure
          correttive    e  di  adozione    di altri provvedimenti   a
          qualsiasi titolo previsti dal  disciplinare,  indicando  in
          proposito le procedure specifiche che verranno adottate.
            4)  Uno    stesso organismo   puo' essere  autorizzato al
          controllo di piu' DOP/GP a condizione che:
            i   poteri   del   consiglio    direttivo,    concernenti
          l'attivita'    di  controllo  e  di  certificazione,  siano
          esplicitamente  delegati  ad  uno  o   piu'   comitati   di
          certificazione,  composti  in  conformita'  ai requisiti di
          rappresentativita'     previsti,   per      ognuna    delle
          DOP/IGP  da controllare;
            vengano  allestite   e documentate separate procedure  di
          controllo e di    certificazione,  armonizzate    con    le
          esigenze  dei   diversi disciplinari;
            venga  prodotta    per  ogni DOP/IGP tutta   la specifica
          documentazione   compatibile    prevista    dal    presente
          regolamento;
            il  personale    possieda, in modo documentato,  adeguati
          requisiti di esperienza  e  di  conoscenza   specifica   in
          relazione  ai  diversi disciplinari e processi produttivi e
          gli   eventuali   soggetti  esterni  a  qualsiasi    titolo
          utilizzati,  in  possesso  dei requisiti  richiesti possano
          documentare  a     loro  volta      comprovate   esperienze
          specifiche  pregresse, esercitate  con riferimento ad  ogni
          singola DOP/IGP  od a prodotti comunque ad esse affini;
            l'autorizzazione e' revocata dalla  competente  autorita'
          nei  casi  di  inadeguatezza  dell'organismo di controllo e
          qualora venga documentata la non conformita' anche  ad  uno
          solo dei requisiti richiesti;
            l'organismo    autorizzato       si   deve   qualificare,
          nell'esercizio delle sue  funzioni,   come "Organismo    di
          controllo    autorizzato  ai    sensi  dell'art.    10  del
          regolamento (CEE)  n. 2081/1992",  integrando tale epigrafe
          con gli estremi del    provvedimento  di  autorizzazione  e
          della conseguente pubblicazione nella GU-UE".