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MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 agosto 1999, n. 325

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 14 del Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio concernente le strutture di controllo dei prodotti agricoli e alimentari registrati come attestazioni di specificità comunitarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/9/1999
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Testo in vigore dal:  18-9-1999

IL MINISTRO

PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'articolo 14, concernente i controlli;
Visti i regolamenti della Commissione con i quali le Comunità europee hanno provveduto alla registrazione di attestazioni di specificità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, in particolare il regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998 concernente la specialità tradizionale garantita "Mozzarella";
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997 e, in particolare, l'articolo 53 relativo all'attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 concernente i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che il predetto articolo 53 disciplina soltanto i controlli e la vigilanza sui prodotti registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, mentre si rende necessario dare attuazione analoga anche per le produzioni registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92;
Considerata, in particolare, l'esigenza dopo l'emanazione del citato regolamento (CE) n. 2527/98 di disciplinare temporaneamente le relative strutture di controllo, in attesa di disposizioni legislative apposite;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria per il 1990 e, in particolare, l'articolo 4 che prevede l'adozione, con proprio decreto, da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito di sua competenza di provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;
Considerato che per valutare le strutture di controllo, ai fini della relativa autorizzazione, appare opportuno avvalersi del gruppo tecnico di valutazione previsto dal decreto ministeriale 25 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1998, per le denominazioni protette ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Considerato altresì che i prodotti registrati come attestazioni di specificità interessano l'intero territorio comunitario;
Ritenuto di dover dare attuazione temporanea all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, al fine di assicurare l'immediata applicazione delle disposizioni relative alle attestazioni di specificità nel territorio nazionale;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 27 maggio 1999;
Visto il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 7634 del 3 agosto 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al fine di dare immediata attuazione all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, fino alla data della entrata in vigore della disciplina generale relativa all'applicazione di disposizioni comunitarie per l'anno 1999, l'attività di controllo sui prodotti agricoli e alimentari registrati come attestazioni di specificità ai sensi del predetto regolamento è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito del gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto ministeriale 25 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1998.
2. L'attività di controllo di cui al comma 1 comprende sia l'attività di verifica di conformità svolta da organismi pubblici o privati autorizzati, sia l'attività di vigilanza svolta dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati sono rilasciate previa valutazione dei requisiti relativi a:
a) conformità alle norme EN45011;
b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;
c) adeguatezza delle relative procedure.
4. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 3.
5. La designazione delle autorità pubbliche avviene a seguito di valutazione della disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo e della adeguatezza delle relative procedure.
6. La valutazione dei requisiti di cui ai commi 3 e 5 è effettuata dal predetto gruppo tecnico di valutazione, tenuto anche conto dei criteri utilizzati dalle strutture di controllo, private o pubbliche, per stabilire l'entità degli oneri a carico dei produttori.
7. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui ai commi 3 e 5, sia da parte rispettivamente degli organismi privati autorizzati e delle autorità pubbliche designate, sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in materia.
8. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo di ogni singola attestazione di specificità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole. Tale richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, in base alle indicazioni riportate all'allegato A del decreto ministeriale 29 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 1998, relativamente alle caratteristiche degli organismi stessi e alle modalità di attuazione del disciplinare di produzione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si trascrive il testo dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio:
"Art. 14. - 1. Gli Stati membri provvedono affinchè entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti un'attestazione di specificità rispondano ai requisiti del disciplnare.
2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e devono disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari che beneficiano di un'attestazione comunitaria di specificità.
Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati continuano ad essere responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli.
A decorrere dal 1 gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono soddisfare i requisiti definiti nella norma EN45011 del 26 giugno 1989.
4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante l'attestazione di specificità rilasciata dal proprio Stato membro non risponde ai requisiti del discipinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese debbono essere notificate agli interessati.
5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte lo Stato membro revoca l'autorizzaziore dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.
7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti da coloro che utilizzano l'attestazione di specificità".
Note alle premesse:
- Il regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998 completa il regolamento (CE) n. 2301/97, relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari, con la denominazione "Mozzarella" indicando gli elementi principali del relativo disciplinare di produzione.
- Si trascrive il testo dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128:
"Art. 53 (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari). - 1. In attuazione di quanto previsto all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa.
L'attività di controllo di cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati dovranno preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:
a) conformità alle norme EN45011;
b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;
c) adeguatezza delle relative procedure. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui alle lettere a) , b) e c).
3. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzioassenso ai sensi del comma 12.
4. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati.
5. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole.
6. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un albo degli organismi privati che adempiono i requisiti di cui al comma 2, denominato "Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)".
7. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato a svolgere le funzioni di controllo è presentata:
a) per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti proponenti le registrazioni;
b) per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta viene presentata dagli organismi associativi maggiormente rappresentativi delle DOP e delle IGP.
8. In assenza di tale comunicazione, le regioni, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'art. 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2 e debbono essere iscritti nell'Albo.
9. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.
10. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Ogni denominazione o indicazione geografica protetta è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato, nel caso in cui sia stato individuato con procedura di evidenza pubblica, o delle autorità pubbliche designate competenti per territorio tra loro coordinate.
11. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.
12. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzioassenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 3.
13. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 6 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato".
- Si trascrive il testo dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio:
"Art. 10. - 1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare.
2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste indicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una denominazione protetta.
Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli.
A decorrere dal 1 gennaio 1993, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989.
4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati.
5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte, lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.
7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano la denominizione protetta".
- Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428:
"Art. 4 (Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione). - 1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere del Consiglio dei Stato ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1958, n. 400, si applicano il secondo e terzo periodo dell'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.
2. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunità economia europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle.
3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale".
- Si trascrive il testo degli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 25 maggio 1998 (Istituzione del gruppo tecnico di valutazione degli organismi privati):
"Art. 1 (Gruppo tecnico di valutazione). - È istituito presso il Ministero per le politiche agricole il gruppo tecnico incaricato di valutare la rispondenza degli organismi di controllo privati ai requisiti di cui al comma 2, art. 53, legge n. 128 del 24 aprile 1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima.
Il gruppo tecnico è altresì incaricato di:
a) esprimere parere, nel caso di autorità pubbliche, sulla disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo e sull'adeguatezza delle relative procedure;
b) monitorare e valutare l'attività delle autorità pubbliche designate e degli organismi di controllo autorizzati;
c) esprimere parere in merito all'adozione di provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate agli organismi di controllo privati (art. 53, par. 3);
d) formulare linee guida di indirizzo per le attività di controllo, con riguardo anche alle tariffe relative ai costi sostenuti".
"Art. 2 (Composizione del gruppo tecnico). - Il gruppo tecnico di cui all'art. 1 è costituito da componenti nominati in base alle designazioni già configurate per il comitato tecnico, previsto dal decreto del 18 dicembre 1997 citato in premessa, acquisite per la parte regionale dalla conferenza dei presidenti delle regioni, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. Tale organismo, presieduto da un rappresentante del Ministero per le politiche agricole nominato con decreto, è integrato, di volta, in volta, da un rappresentante designato da ciascuna delle regioni e delle province autonome sulle cui aree geografiche ricadono le produzioni in esame. Il gruppo tecnico, che si avvale delle strutture del Ministero per le politiche agricole anche per i relativi compiti di segreteria, può acquisire il parere di esperti per ciascuna categoria di prodotto. Il gruppo tecnico in prima seduta approva il regolamento di funzionamento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'affività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- La norma europea EN45011 concerne criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti adottati dal CEN/CENELEC (organizzazione comune europea di normazione).
- Si trascrive il testo dell'allegato A del decreto ministeriale 29 maggio 1999 (Individuazione delle procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati in materia di indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette):
"PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 (ORGANISMI PRIVATI)
1) La richiesta di autorizzazione presentata dai soggetti individuati a norma della legge n. 128/1998 deve essere corredata:
dalla esplicita indicazione della ragione sociale e sede legale dell'organismo privato per il quale è richiesta l'autorizzazione;
dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'organismo privato preposto per l'autorizzazione e, inoltre, in relazione allo stesso;
da un certificato di iscrizione e vigenza rilasciato dalla competente CCIAA, in corso di validità; da uno schema che illustri l'articolazione e la composizione dei diversi organi sociali previsti dallo statuto;
da un organigramma della struttura organizzativa, integrato dall'organico aggiornato alla data della richiesta;
da uno schema che illustri le diverse responsabilità nell'ambito dell'organigramma, con riferimento alle diverse funzioni previste;
da una descrizione dei mezzi di cui l'organismo dispone per il proprio sostegno finanziario;
dalla documentazione relativa alla conformità rispetto a tutti i requisiti specifici di seguito previsti dal presente regolamento;
dal disciplinare della DOP/IGP nel dispositivo vigente ai fini della registrazione della stessa ai sensi del regolamento n. 2081/1992, adattato in guisa che da esso derivino con separata chiarezza quantomeno i seguenti presupposti attuativi:
a) l'insieme dei requisiti di conformità relativi all'origine, ai processi produttivi e di trasformazione e del prodotto, ivi compresi i requisiti organoletticoqualitativi;
b) l'insieme degli adempimenti conseguentemente posti a carico dei produttori e dei trasformatori e, comunque, di tutti i soggetti che concorrono alla formazione dei requisiti di conformità;
c) l'insieme delle misure di controllo e di prova già esplicitamente previste dal disciplinare e che si ritengano necessarie a titolo integrativo;
d) l'insieme dei certificati, contrassegni e marchi attestanti la conformità, unitamente alle corrispondenti attribuzioni operative ed alla relativa titolarità.
2) L'organismo deve altresì documentare il possesso dei seguenti requisiti in relazione alle previsioni di cui all'art. 53 della legge n. 128/1998:
abbia forma giuridica certa e documentata;
disponga di un consiglio direttivo costituito in modo da salvaguardare l'imparzialità decisionale autonoma rispetto alla attività di controllo, prova, ispezione e verifica e rilascio delle attestazioni di conformità previste dal disciplinare; in proposito, il consiglio direttivo:
a) deve essere costituito con la partecipazione di tutte le parti professionali interessate al contenuto ed al fuzionamento del sistema di controllo e di accertamento della conformità nell'ambito della stessa filiera produttiva; il predominio di singoli interessi deve essere quindi evitato in un'ottica sistemica, possibilmente con rappresentatività di tipo paritetico o, se diversamente impostate, motivate esplicitamente nell'atto costitutivo o nello statuto dell'organismo.
Le eventuali rappresentanze, nell'ambito del consiglio direttivo, di enti pubblici o di altri organismi comunque non professionali (università, istituti di ricerca, ecc.) non possono essere rappresentative di alcuna categoria professionale. Alle autorità preposte alla vigilanza sui controlli vengono comunicati data e luogo dei consigli direttivi cui possono partecipare senza diritto di voto;
b) deve documentare il requisito della rappresentatività interprofessionale mediante un sistema verificabile attraverso l'equilibrata presenza delle parti interessate;
c) deve esercitare poteri esplicitamente elencati nello statuto e che si limitino, in relazione all'esercizio della attività di controllo, di prova e di verifica, alla ratifica dei relativi esiti e di quelli di un eventuale ricorso assicurando, per questi ultimi, le procedure di valutazione di eventuali osservazioni finalizzate alla relativa revisione;
disponga di personale idoneo specificatamente addetto ai controlli, sotto supervisione di un dirigente responsabile di tutte le operazioni all'attività di controllo e di accertamento della conformità esclusivamente nei confronti del consiglio direttivo; in proposito, il personale:
a) non deve svolgere attività di consulenza tecnico- produttiva e commerciale a tal fine retribuita direttamente presso nessuno dei soggetti interessati al funzionamento del sistema di controllo e di accertamento della conformità; per soggetti si intendono le singole imprese devono essere corredati da specifici curricula;
b) deve essere competente per le funzioni assegnategli: i curricula di cui sopra devono in proposito esplicitare adeguata esperienza professionale;
c) deve operare in base ad un preciso mansionario, esplicitato in relazione agli schemi depositati;
d) deve agire in autonomia sulla base delle istruzioni ricevute e formalizzate con procedura documentata;
e) deve essere posto alle dipendenze gerarchiche e funzionali di un dirigente responsabile, che opera autonomamente nell'ambito degli indirizzi e delle politiche stabilite dal consiglio direttivo, attuando il coordinamento e lo sviluppo di tutta l'attivita operativa, assolutamente libero dal controllo di chi ha diretti interessi commerciali (valgono, in proposito, le prescrizioni di cui alla precedente lettera a);
disponga di una struttura organizzativa che:
a) definisca chiaramente le responsabilita ed i collegamenti con le diverse funzioni;
b) sia sostenuta da un adeguato sistema di reperimento di autonomi mezzi finanziari;
c) operi in base ad una illustrazione documentata dei propri sistemi di controllo e di accertamento della conformità, con specifico riferimento a tutte le prescrizioni del disciplinare;
d) disponga di aggiornata documentazione relativa allo stato giuridico di tutto il personale addetto ai propri servizi e, comunque impiegato;
e) disponga di un sistema di raccolta, archiviazione e di conservazione dei dati, corrispondente a tutte le procedure attuate e comprensivo della registrazione di ogni documento discendente dall'attività di controllo e di ogni altro adempimento previsto dal disciplinare; disponga, inoltre, delle procedure per il controllo l'aggiornamento e la modifica di tutti i documenti in uso;
disponga di procedure di controllo, di verifica, di accertamento finalizzate all'uso della DOP/IGP, che:
a) attuino tutte le prescrizioni in proposito impartite dal disciplinare;
b) concorrano a definire un quadro probante di misure intese ad assicurare che i prodotti siano continuativamente conformi ai requisiti di origine, di processo e finali previsti dal disciplinare;
c) svolgano secondo metodologie prestabilite le attività di controllo, verifica e prova;
d) prevedano chiare indicazioni delle circostanze e delle condizioni che accertano la non conformità ai fini dell'ottenimento della DOP/IGP e delle corrispondenti conseguenze;
e) siano sistematicamente documentate e registrate;
operi con strutture proprie di prova o di ispezione che assicurino la conformità ai requisiti esposti dalla Norma UNI CEI 45001(laboratori di prova in caso di strutture esterne), queste debbono assicurare sempre la conformità ai requisiti di cui alle Norme UNI CEI 45001 (funzionamento laboratori di prova) e 45002 (valutazione laboratori di prova), documentata da specifici contratti;
assicuri, nell'ambito delle proprie procedure, i requisiti della massima riservatezza secondo le disposizioni vigenti fatte salve le esigenze conoscitive delle autorità preposte ai controlli;
disponga di un proprio manuale della qualità: nel caso in cui i singoli contenuti del manuale siano illustrati nell'ambito dell'insieme della documentazione prodotta e nelle more della adozione del manuale stesso, dovrà comunque essere fornito il programma di addestramento del personale e quello relativo all'aggiornamento e o alla modifica della documentazione in uso;
operi la tenuta e l'aggiornamento di tutti gli elenchi e dati previsti dal disciplinare o necessari alle procedure di controllo;
assicuri l'accesso alle procedure di controllo e di accertamento della conformità a tutti i soggetti interessati al processo produttivo previsto dal disciplinare;
disponga di procedure per l'accoglimento dei reclami contro le proprie decisioni, avvalendosi a tal fine di un organismo tecnico, composto da esperti nominati dal consiglio direttivo, che:
a) non abbiano rapporti diretti né con la struttura organizzativa né con i soggetti interessati al sistema di controllo;
b) decida imparzialmente sui ricorsi presentati;
abbia allestito un piano di verifiche interne e di riesami periodici finalizzati all'accertamento (almeno una volta all'anno) della conformità dei propri standards e requisiti operativi, affidato ad un proprio responsabile della qualità e documentalmente disponibile, in quanto agli esiti, per tutti i soggetti che accedono al sistema di controllo;
disponga di un sistema di verifiche dell'uso della DOP/IGP, documentalmente finalizzato all'accertamento della conformità o di abusi e, comunque, di non conformità rispetto alle prescrizioni del disciplinare e disponga, altresì, di conseguenti procedure per l'esercizio di azioni correttive adeguate e di quelle in ogni caso previste dal disciplinare stesso;
disponga di propria procedura e di conseguente documentazione in relazione alla attività di:
a) apposizione del contrassegno di conformità al disciplinare, nelle forme da esso previste, sul prodotto, confezioni e simili;
b) conservazione, custodia, distribuzione ed utilizzazione di tutto il materiale a qualsiasi titolo utilizzato nell'attività di controllo e/o come tale previsto dal disciplinare;
assicuri ai propri ordinamenti e procedure l'automatico recepimento di ogni modifica od integrazione del disciplinare e le modalità per la relativa attuazione.
3) Inoltre:
l'organismo deve depositare, contestualmente all'istanza del proponente, il prospetto delle condizioni tariffarie destinate a regolare l'accesso alle misure di controllo impegnandosi, altresì, a comunicare all'autorità nazionale competente tutte le successive modifiche ed integrazioni ai fini della relativa approvazione;
l'organismo deve inoltre depositare, contestualmente all'istanza del proponente, una dichiarazione con la quale si impegna a notificare all'autorità nazionale competente tutte le misure assunte nei diversi casi di accertamento di non conformità, di adozione di misure correttive e di adozione di altri provvedimenti a qualsiasi titolo previsti dal disciplinare, indicando in proposito le procedure specifiche che verranno adottate.
4) Uno stesso organismo può essere autorizzato al controllo di più DOP/GP a condizione che:
i poteri del consiglio direttivo, concernenti l'attività di controllo e di certificazione, siano esplicitamente delegati ad uno o più comitati di certificazione, composti in conformità ai requisiti di rappresentatività previsti, per ognuna delle DOP/IGP da controllare;
vengano allestite e documentate separate procedure di controllo e di certificazione, armonizzate con le esigenze dei diversi disciplinari;
venga prodotta per ogni DOP/IGP tutta la specifica documentazione compatibile prevista dal presente regolamento;
il personale possieda, in modo documentato, adeguati requisiti di esperienza e di conoscenza specifica in relazione ai diversi disciplinari e processi produttivi e gli eventuali soggetti esterni a qualsiasi titolo utilizzati, in possesso dei requisiti richiesti possano documentare a loro volta comprovate esperienze specifiche pregresse, esercitate con riferimento ad ogni singola DOP/IGP od a prodotti comunque ad esse affini;
l'autorizzazione è revocata dalla competente autorità nei casi di inadeguatezza dell'organismo di controllo e qualora venga documentata la non conformità anche ad uno solo dei requisiti richiesti;
l'organismo autorizzato si deve qualificare, nell'esercizio delle sue funzioni, come "Organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992", integrando tale epigrafe con gli estremi del provvedimento di autorizzazione e della conseguente pubblicazione nella GU-UE".