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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1999, n. 320

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-9-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2006)
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Testo in vigore dal: 17-9-1999
al: 31-8-2000
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                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella  seduta  del
18 giugno 1999; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del  28
luglio 1999 e del 14 luglio 1999; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto
con il Ministro dell'interno; 
 
                             A d o t t a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1. 
                             Beneficiari 
 
  1. Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale  o
parziale dei libri  di  testo  gli  alunni  che  adempiono  l'obbligo
scolastico e che appartengano  a  nuclei  familiari  il  cui  reddito
annuo,  determinato  a  norma  dell'articolo  2,  sia  equivalente  o
inferiore a trenta milioni di lire. 
  2. Gli studenti della scuola secondaria superiore possono  accedere
al beneficio della fornitura anche in comodato  dei  libri  di  testo
alle condizioni di cui al comma 1. 
  3.  Il  beneficio  e'  richiesto  da  chi  esercita   la   potesta'
genitoriale. 
  4. Le scuole comunicano al comune le richieste  degli  studenti  in
possesso dei requisiti ai fini dell'attivazione dei benefici  di  cui
al presente decreto. 
  5. Per la fornitura di libri agli alunni  delle  scuole  elementari
seguita  ad  applicarsi  l'articolo  156,  comma   1,   del   decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e' operato il rinvio. 
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
            - La legge 23 dicembre 1998, n.  448,  reca:  "Misure  di
          finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo". 
          Note alle premesse: 
            - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1, della citata
          legge 23 dicembre 1998, n. 448: 
            "1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono  a
          garantire la gratuita', totale o  parziale,  dei  libri  di
          testo  in  favore  degli  alunni  che  adempiono  l'obbligo
          scolastico in possesso  dei  requisiti  richiesti,  nonche'
          alla fornitura di libri di testo da dare anche in  comodato
          agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
          dei requisiti richiesti. Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro  della
          pubblica  istruzione,  previo   parere   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
          commissioni parlamentari,  sono  individuate  le  categorie
          degli aventi  diritto  al  beneficio,  applicando,  per  la
          valutazione della situazione economica  dei  beneficiari  i
          criteri di cui al decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
          109,   in   quanto   compatibili,   con    le    necessarie
          semplificazioni ed integrazioni". 
            - Il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  109,  reca:
          "Definizioni di  criteri  unificati  di  valutazione  della
          situazione   economica   dei   soggetti   che    richiedono
          prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59,  comma
          51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449". 
            - Il decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  reca:
          "Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado". 
          Nota all'art. 1: 
            - Si riporta il testo dell'art. 156, comma 1, del decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): 
            "1.  Agli  alunni  delle  scuole  elementari  statali   o
          abilitate a  rilasciare  titoli  di  studio  aventi  valore
          legale, i libri di testo, compresi  quelli  per  i  ciechi,
          sono forniti gratuitamente dai  comuni,  secondo  modalita'
          stabilite  dalla  legge  regionale,   ferme   restando   le
          competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1".