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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 luglio 1999, n. 309

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, concernente procedure e modalità di definizione delle operazioni di riesame effettuate dalle regioni in materia di quote latte.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-9-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2003)
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Testo in vigore dal:  8-9-1999 al: 30-5-2003
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IL MINISTRO

PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari;
Visto il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte;
Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recanti misure urgenti nel settore lattierocaseario;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
Visto il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;
Visto il decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, ed in particolare l'articolo 1, comma 14, che prevede l'emanazione di uno o più decreti del Ministro per le politiche agricole per la definizione di ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di riesame effettuate dalle regioni e dalle province autonome in attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, non risolta ai sensi del comma 2 del medesimo decretolegge;
Acquisita l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 27 maggio 1999;
Visto il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva sugli atti normativi, nella seduta del 5 luglio 1999;
Ritenuta l'urgenza dell'entrata in vigore del presente regolamento considerato che sono in corso di effettuazione le notifiche delle compensazioni nazionali e degli aggiornamenti delle quote;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 7427 del 13 luglio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Integrazione del contraddittorio
1. Qualora la decisione dei ricorsi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, sia stata adottata in assenza di contraddittorio, per causa non imputabile al produttore e da questi documentabile, o per omessa convocazione delle parti, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a convocare il produttore, per la verifica, in contraddittorio, della correttezza della decisione assunta.
2. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a convocare, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i produttori interessati, cui verrà rilasciata copia del nuovo verbale redatto in occasione del contraddittorio, che sostituisce, a tutti gli effetti, il precedente. La data di convocazione non può essere inferiore a giorni quindici decorrenti dalla spedizione della raccomandata.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, mediante il sistema informatico, ad operare le correzioni connesse all'adozione del verbale di cui al comma 1, che devono essere recepite all'AIMA.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Si trascrive il testo del comma 14 dell'art. 1 del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti nel settore lattierocaseario): "14.
Ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di riesame effettuate dalle regioni e province autonome in attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, non risulta ai sensi del comma 2, sarà definita con uno o più decreti del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tali determinazioni si applicano le disposizioni del comma 13 in quanto compatibili".

Note alle premesse:
- Il decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, reca: "Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera".
- Il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276, reca: "Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera".
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera):
"Art. 2 (Accertamenti della produzione lattiera). - 1. L'AIMA, sulla base della relazione della commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto 15 maggio 1997 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997, dei controlli effettuati e già comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto 16 settembre 1997, del Ministro per le politiche agricole nonché dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore del presente decreto, determina gli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi:
a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife;
b) modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione dei capi ''zerò';
c) modelli L1 con quantità di latte commercializzato non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori (AIA), qualora la produzione dichiarata superi tale media del 20 per cento, ferma ogni altra responsabilità, anche penale, del produttore e dell'acquirente;
d) contratti di circolazione delle quote latte, rientranti nelle tipologie individuate come anomale dalla commissione governativa di indagine, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, quali, la particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2;
e) modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA inesistenti o errate, aziende agricole titolari di quota senza vacche, modelli L1 di aziende agricole destinatarie dei premi per vacche nutrici o per l'abbattimento delle vacche.
2. I contratti di cui al comma 1, lettera d), devono essere fatti pervenire, in copia autenticata, dagli acquirenti all'AIMA, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di ritardato od omesso invio, le regioni i competenti possono procedere alla revoca del riconoscimento previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sentita la commissione di garanzia di cui al presente decreto. Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della commissione governativa di indagine sulle quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputatutti gli effetti, al produttore proprietario qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita. I risultati dell'esame della commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo.
La commissione può comunque esaminare i contratti pervenuti alla stessa prima della suddetta comunicazione.
Per gli accertamenti necessari si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 7.
3. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il 1997-1998 tenendo conto:
a) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;
b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposti dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997 tenendo conto che i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con validità per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati ad alcuna riduzione percentuale;
d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censinento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite e regioni e le province autonome interessate, salvi i successivi aggiornamenti.
4. I termini indicati nel comma 3 sono perentori. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.
5. L'AIMA comunica ai produttori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo le necessarie prove documentali.
6. I ricorsi di riesame sono presentati alle regioni e province autonome ove è ubicata l'azienda del produttore ricorrente e contemporaneamente inviati all'AIMA. Le regioni e province autonome, previa convocazione del produttore ricorrente e, ove necessario, dell'acquirente per il riesame in contraddittorio, provvedono all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e al ricorrente, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 10.
7. Per gli accertamenti occorrenti, si applica l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, previa intesa con il Ministero per le politiche agricole, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.
8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di ottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, le regioni e le province autonome esaminano e decidono anche i ricorsi di riesame presentati dai produttori entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Resta quanto previsto dall'art. 4-bis. Resta altresì ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa.
8-bis. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in caso di inadempienza del rispetto dei termini perentori previsti dal comma 8 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari.
9. Qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna regione o provincia autonoma, sono a carico del produttore ricorrente.
10. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame e le altre modalità di applicazione del presente decreto.
11. In esito agli accertamenti effettuati ed alle decisioni dei ricorsi di riesame, l'MMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del pagamento del prelievo supplementare".