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DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 1999, n. 273

Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo "La Triennale di Milano", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2008)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 31-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  regio  decreto-legge  25 giugno 1931, n. 949, convertito
dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780;
  Vista la legge 1 giugno 1990, n. 137;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli
11, comma 1, lettera b), e 14;
  Ravvisata  l'esigenza  di trasformare l'ente autonomo "La Triennale
di  Milano" in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento
dei  propri  compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico e
consentendo  anzi  la  veste  giuridica privata la possibilita' di un
migliore e piu' razionale svolgimento delle proprie funzioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 1999;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione  parlamentare bicamerale,
istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, di concerto con i
Ministri  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                Trasformazione e stima del patrimonio

  1.  L'ente  autonomo  "La  Triennale di Milano", gia' ente pubblico
disciplinato   dal  regio  decreto-legge  25  giugno  1931,  n.  949,
convertito  dalla  legge  21  dicembre 1931, n. 1780, e dalla legge 1
giugno  1990,  n.  137, e' trasformato in fondazione ed acquisisce la
personalita'  giuridia  di  diritto  privato dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. ((2))
  2.  La  fondazione  subentra  nei  diritti,  negli  obblighi  e nei
rapporti  attivi  e  passivi  dell'ente,  in  essere  alla data della
trasformazione.  Essa ha sede in Milano nel Palazzo dell'Arte, che e'
a sua permanente disposizione.
  3.  Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,   il   legale  rappresentante  della  fondazione  chiede  al
presidente  del  tribunale  competente  la designazione di uno o piu'
esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che
contiene,  in  particolare,  la  descrizione delle singole componenti
patrimoniali,  l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse
e  dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  30  dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla  L.  27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 40, comma
1)  che  "I  termini  di  durata  del  Presidente  dell'ente  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del
Presidente  dell'ente  di  cui  all'articolo  1, comma 1, del decreto
legislativo  20  luglio  1999,  n.  273,  sono  prorogati  fino al 31
dicembre 2010".