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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 maggio 1999, n. 243

Regolamento recante norme concernenti il concorso interno per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-1999
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Testo in vigore dal: 13-8-1999
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 1 aprile 1981,  n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, e successive modifiche e integrazioni, recante l'ordinamento del
personale   della   Polizia   di    Stato   che   espleta   attivita'
tecnicoscientifica o tecnica;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, e successive modifiche e  integrazioni, con il quale e' stato
approvato il regolamento  per l'accesso ai ruoli  del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
  Visto  il  decreto legislativo  12  maggio  1995, n.  197,  recante
l'attuazione dell'articolo  3 della  legge 6 marzo  1992, n.  216, in
materia di riordino delle carriere  del personale non direttivo della
Polizia di Stato;
  Rilevato che  ai sensi  dell'articolo 25, comma  1, lettera  b) del
citato  decreto del  Presidente della  Repubblica n.  337/1982, cosi'
come sostituito dall'articolo 7  del decreto legislativo n. 197/1995,
la nomina alla qualifica iniziale  del ruolo dei periti tecnici della
Polizia  di  Stato  si  consegue,   nel  limite  del  50%  dei  posti
disponibili,  mediante concorso  interno  per titoli  di servizio  ed
esami;
  Considerato che ai sensi dell'articolo 25-ter, comma 5, del decreto
del  Presidente della  Repubblica  n. 337/1982,  cosi' come  inserito
dall'articolo  7   del  decreto  legislativo  n.   197/1995,  occorre
individuare con apposito regolamento  le modalita' di svolgimento del
suindicato  concorso  interno,   la  composizione  della  commissione
esaminatrice, le  materie oggetto dell'esame, le  categorie di titoli
da ammettere  a valutazione ed  il punteggio massimo da  attribuire a
ciascuna categoria di titoli;
  Ritenuto di  dover procedere ad  una compiuta disciplina  di quanto
teste' richiamato;
  Visto l'articolo  17, terzo comma,  della legge 23 agosto  1988, n.
400;
  Sentito  il parere  delle  organizzazioni  sindacali del  personale
della Polizia di Stato;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 marzo 1999;
  Data  comunicazione al  Presidente  del Consiglio  dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
           Nomina a vice perito tecnico - concorso interno
  1. La nomina alla qualifica di vice perito tecnico si consegue, nel
limite  del cinquanta  per cento  dei posti  disponibili annualmente,
mediante  concorso  interno  per  titoli   di  servizio  ed  esami  e
superamento   di   un   successivo  corso   di   formazione   tecnico
professionale di durata non inferiore a dodici mesi con esami finali.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota alle premessa:
            -  Il  testo   dell'art. 17, terzo comma, della legge  23
          agosto 1988, n.    400  (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo   e Ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri),  come  modificato  dall'art.  74   del   decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbano
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".