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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1999, n. 221

Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/2014)
Testo in vigore dal: 8-2-2014
aggiornamenti all'articolo
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti gli articoli 5, 117, 118 e 128 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e  53  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente  la
definizione di criteri  unificati  di  valutazione  della  situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali  agevolate,
a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legislativo,  che
demanda  ad  apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto  con  i
Ministri della solidarieta' sociale, dell'interno,  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, l'individuazione delle modalita' attuative, anche
con riferimento agli ambiti di applicazione; 
  Considerato che le disposizioni per l'attuazione  dell'articolo  1,
comma 3, del predetto decreto legislativo hanno natura regolamentare; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999; 
  Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i  Ministri
della solidarieta' sociale, dell'interno, del tesoro, del bilancio  e
della  programmazione  economica,  del  lavoro  e  della   previdenza
sociale; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
Ambito di applicazione dei criteri  unificati  di  valutazione  della
                        situazione economica 
 
  1. Le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  109,
si applicano, in via sperimentale per un periodo di  tre  anni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini  dell'accesso
alle prestazioni o servizi  sociali  o  assistenziali  erogati  dalle
amministrazioni  pubbliche,  non  destinati  alla   generalita'   dei
soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a  determinate
situazioni  economiche  autonomamente  stabilite  dagli  stessi  enti
erogatori. 
  2.  Restano  escluse  dall'ambito  applicativo,  l'integrazione  al
minimo, la maggiorazione  sociale  delle  pensioni,  l'assegno  e  la
pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale,  nonche'  la
pensione e  l'assegno  di  invalidita'  civile  e  le  indennita'  di
accompagnamento e assimilate. 
                                                            (2) ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio  2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,  n.  135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione  del  nuovo
modello   di   dichiarazione   sostitutiva   unica   concernente   le
informazioni necessarie per la  determinazione  dell'ISEE,  attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono  abrogati  il  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha  disposto  (con  l'art.  15,
comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di  approvazione  del
nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica  concernente  le
informazioni  necessarie  per  la  determinazione   dell'ISEE,   sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221".