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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1999, n. 214

Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 1999, n. 263 (in G.U. 06/08/1999, n.183).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1999)
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Testo in vigore dal: 7-8-1999
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  23  dicembre 1997, n. 469, recante
disposizioni  per  il conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni  e  compiti  in  materia  di  mercato  del  lavoro,  a norma
dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia
di apprendistato;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di armonizzare il
termine  previsto  per  la  soppressione  degli uffici periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale con quello dell'avvio
dell'attivita'  da  parte  dei nuovi centri per l'impiego, al fine di
garantire    la    indifferibilita'    e    continuita'   dell'azione
amministrativa,   nonche'   di  assicurare  un'applicazione  coerente
dell'articolo  16,  comma  2,  della citata legge n. 196 del 1997 nel
senso  di  correlare  i  benefici contributivi alla effettiva offerta
formativa  esterna  da parte dell'amministrazione competente a favore
degli apprendisti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
((Modifiche agli articoli 7 e 8)) del decreto legislativo 23 dicembre
                            1997, n. 469

  1.  Al  decreto  legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni, ((sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 7, il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
      "8.  Le  risorse  finanziarie  occorrenti  per l'attuazione del
presente decreto legislativo, valutate nel limite massimo delle spese
effettivamente  sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  nell'esercizio  finanziario 1997 per le funzioni e i compiti
conferiti, sono trasferite alle regioni, limitatamente all'anno 1999,
dal predetto Ministero per il tramite dei propri funzionari delegati,
utilizzando   gli   stanziamenti  iscritti  nelle  pertinenti  unita'
previsionali di base dello stato di previsione dello stesso Ministero
ed  in  relazione  ai  mesi  di effettivo esercizio delle funzioni. A
decorrere  dall'anno  2000  le  risorse  da  trasferire,  come  sopra
determinate, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, previa riduzione dei relativi stanziamenti
di  competenza  delle  unita'  previsionali  di  base  dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      8-bis.   Il   Ministro   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica provvede con propri decreti alle occorrenti
variazioni di bilancio";
    b) )) all'articolo 8, comma 1, le parole: "non oltre il 30 giugno
1999"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro il 31 dicembre 1999
ovvero la diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti
di  trasferimento di cui all'articolo 7 ((sempre all'interno di detto
termine finale;))".