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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1999, n. 214

Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 1999, n. 263 (in G.U. 06/08/1999, n.183).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1999)
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Testo in vigore dal:  2-7-1999 al: 6-8-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante disposizioni per il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di armonizzare il termine previsto per la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con quello dell'avvio dell'attività da parte dei nuovi centri per l'impiego, al fine di garantire la indifferibilità e continuità dell'azione amministrativa, nonché di assicurare un'applicazione coerente dell'articolo 16, comma 2, della citata legge n. 196 del 1997 nel senso di correlare i benefici contributivi alla effettiva offerta formativa esterna da parte dell'amministrazione competente a favore degli apprendisti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifica all'articolo 8
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
1. Al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:
all'articolo 8, comma 1, le parole: "non oltre il 30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1999 ovvero la diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all'articolo 7".